Associazione: statuto

Massimo Masson blug@lists.linux.it
Thu, 07 Nov 2002 00:38:01 +0100


ALLEGATO A

BLUG -BELLUNO LINUX USER GROUP

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede
È costituito, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, il
"BLUG - Belluno Linux User Group", associazione tra gli utenti di
sistemi operativi e software liberi, di seguito denominato Associazione,
con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

Art. 2 - Finalità
L'Associazione ha i seguenti scopi:
- valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema
operativo "GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonchè del
software libero e della sua cultura in generale;
- fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti GNU/Linux;
- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo
informatico;
- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione;
- promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad
accrescere la conoscenza del software libero;
- promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni
e categorie professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito
del software e dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro
disposizione il proprio contributo morale e materiale.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche
che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione ed accettando i
contenuti dello Statuto, hanno interesse nel mondo del software libero,
nonchè le persone fisiche o giuridiche invitate a far parte
dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari
meriti professionali o scientifici, su eventuale proposta del Consiglio
Direttivo.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro
legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare
socio dell'associazione a titolo individuale.

Art. 5 - Ammissione, esclusione e recesso dei Soci
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a
seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri
fissati nel regolamento interno dell'Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la
valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed
includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, o per mancato
versamento della quota entro i termini stabiliti dall'Assemblea.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del
socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, o per
altri gravi motivi.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività sociali;
- di ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella
misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo,
entro i termini stabiliti dall'Assemblea stessa.
Allo scopo di facilitare la partecipazione all'associazione di coloro
che non hanno raggiunto la maggiore età, è facoltà dell'assemblea dei
soci, in seduta ordinaria, deliberare una quota di associazione ridotta
per tali soggetti, su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello
Statuto e dei regolamenti interni approvati.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
- dalle quote associative versate annualmente dai soci e da eventuali
contributi degli stessi;
- da eventuali contributi versati da privati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società,
enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o
esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
Se non specificato diversamente, tutte le cariche sociali oppure tutti
gli incarichi sono a titolo onorifico o gratuito: gli incaricati hanno
diritto soltanto al rimborso delle spese.

Art. 9 - Assemblea dei Soci
L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenza dell'assemblea ordinaria:
- la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del
programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di
gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato
il numero come stabilito nel seguente art.12, e del Presiente del
Consiglio Direttivo;
- l'approvazione della misura delle quote associative annuali proposte
dal Consiglio Direttivo, e dei termini di versamento delle stesse;
- la discussione e l'approvazione dei regolamenti interni, su proposta
del Consiglio Direttivo;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione
sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri
dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro un mese
dall'apertura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio
preventivo e del programma di attività sociale per l'anno in corso;
entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo
dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o
per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da
inviare ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche
per posta elettronica, e da pubblicare su appositi "mailing list" e sito
internet, come specificati nel regolamento interno, almeno 10 (dieci)
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la
metà più uno dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione, che può aver luogo almeno 1 ora dopo,
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in
seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3
di tutti i soci iscritti al libro soci.
Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in
assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel
Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario per la
redazione del verbale della riunione e, se lo ritiene opportuno, due
scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della
costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità
delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali
delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due
deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non
possono detenere deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal
Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12
(dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima
della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva. Il numero
di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il
Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso
di assenza o impedimento.
Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione,
provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il
Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e
quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o
più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio
Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per 2
(due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente
eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto
dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.
Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato
il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del
Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o
indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata,
a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza
del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di
parità prevale il voto del Presidente, o in subordine del
Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente o in
sua assenza dal Vicepresidente.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta
ogni 6 (sei) mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 (tre) Consiglieri.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio
Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per
l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. Nei casi di
urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due)
giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale
nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene
firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
- la gestione dell'associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'Assemblea;
- determinare il valore delle quote associative, e l'eventuale riduzione
per chi non ha raggiunto la maggiore età, per portarlo in approvazione
all'Assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma
dell'attività sociale, per portarli in approvazione all'Assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di
accompagnamento, per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo
sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di
terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio
Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del
Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza Consigliare.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.

Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo
L'Esercizio Sociale ha durata annuale, e si chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2003.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per
l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura
dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la
distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione
deve tenere sono:
- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro degli inventari.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale
verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.

Art. 18 - Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento
dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea
dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come
pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad
altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a
fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.

Art. 19 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del Codice Civile, e a quelle delle altre Leggi vigenti in materia.