[Flug] Re: versione 1.2 prima della riunione del 28 Dicembre

sponz@tin.it sponz@tin.it
Gio 27 Dic 2001 02:19:39 CET


Ciao a tutti!

Formulo qualche breve osservazione sulla ultima versione (la 1.12) della proposta di legge, anche sulla base di qualche idea che il clima natalizio mi ha portato. :-)

Si è mantenuta, nella parte relativa alle definizioni, la doppia definizione di software libero e di software a sorgente aperto. Nella prima si è data una definizione piuttosto severa, includendo anche l’obbligo di rilascio dei sw derivati sempre sotto licenza free sw. La seconda invece è una definizione molto leggera, che parla solamente di accesso al sorgente e non menziona nessuno specifico diritto (distribuzione, modifica, distribuzione delle modifiche).
Il sw proprietario, poi, è definito con una formula negativa, cioè come tutto il sw non libero.
Questo fa si che poi dove si prevedono gli obblighi di preferenza per la P.A. ci siano delle ambiguità: all’Art. 2. si ripropone il problema delle tre categorie, libero, aperto, proprietario. Si obbliga l’amministrazione ad utilizzare sw libero o in seconda battuta a sorgente aperto. E poi si introduce l’obbligo di motivazione analitica in caso di adozione di sw proprietario. Ma se la P.A. sceglie un sw a sorgente aperto, ma non libero è obbligata a motivare o no?
Forse sarebbe meglio cassare la definizione di sw a sorgente aperto e imperniare tutta la legge su quella di sw libero, per evitarci problemi interpretativi.
Viceversa possiamo decidere di mantenere questo doppio livello, ma in questo caso ci vogliono previsioni differenti nelle differenti ipotesi.


Restiamo nella zona degli articoli 2 e 3.
Ci sono programmi che la P.A. acquista già belli e fatti, come i s.o. per P.C. o i più comuni programmi di scrittura, etc. Altri programmi, invece, che la P.A. commissiona a case produttrici, con contratti di appalto, per specifiche esigenze.
Per i primi può andare bene il meccanismo dell’art. 2: l’obbligo di preferenza.
Per i secondi possiamo pensare a qualcosa di più, come ad obbligo per la P.A. di stipulare solo contratti per la creazione di sw che siano sotto licenza free. Si può pensare addirittura a questo proposito ad un meccanismo molto energico, come l’inserimento automatico di clausole: chi stipula un contratto di appalto con la P.A. per la creazione di un nuovo sw, resta vincolato a rilasciarlo sotto licenza free, anche se il regolamento contrattuale non lo prevedeva.
Chiaramente dovremmo esentare da questo obbligo gli enti pubblici economici.
Il meccanismo dell’Art. 3, invece, mi pare vada benissimo, ed è compatibile anche con questa nuova distinzione di cui parlavo.

Va benissimo la precisazione che il software libero non è soggetto all’applicazione delle norme relative al bollino SIAE. Solo che è stata messa fra le definizioni, essendo questa una norma prescrittiva, non definitoria, la sposterei altrove.

Restando alle definizioni, sarebbe bene premettere alle varie definizioni la formula standard: “ai fini della presente legge si intende per…”. Non è poi necessario un comma per definizione, si può fare tutto in un comma unico con lettere.

Sempre nell’ambito del CAPO I, prima dell’articolo delle definizioni inserirei un articolo di principi generali di questa legge formulato in questo modo.

1. La presente legge in materia di software libero è ispirata ai seguenti principi:
a) garanzia del pluralismo di piattaforme informatiche, ovvero eliminazione di barriere in termini di standard alla libertà di ciascuno di adottare le piattaforme che preferisce senza dover subire disagi;
b) favorire la diffusione e lo sviluppo del software libero, in considerazione delle sue positive ricadute sull’economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
c) in applicazione del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, e del principio di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, vincolare la Pubblica Amministrazione all’uso esclusivo del software libero, salvi i casi in cui specifiche necessità non lo consentano.

Queste parti iniziali, i principi generali o le definizioni, in un testo legislativo non sono inutili, ma risultano fondamentali nella interpretazione di casi controversi, quindi le compilerei con estrema attenzione.


Adriano






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