N. 117 SENATO SESSIONE ORDINARIA 1999-2000 Allegato al processo verbale della seduta del 7 dicembre 1999. PROSTA DI LEGGE Tendente a generalizzare nell'amministrazione l'uso di Internet e del software libero. PRESENTATA Da Pierre LAFFITTE, René TRÉGOUËT e Guy CABANEL, Senatori. (Rinviata alla commissione Affari costituzionali, della legislazione del suffragio universale, del Regolamento e dell'amministrazione generale, sotto la riserva dell'eventuale costituzione di una commissione speciale nei casi previsti dal regolamento.) Informatica - Amministrazione ESPOSIZIONE DEI MOTIVI. SIGNORE E SIGNORI I progressi folgoranti nella utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni necessitano di un accompagnamento legislativo. I servizi pubblici e le comunità locali devono, in merito, costituire un motore e un modello. Alcuni esempi mostrano che, malgrado i progressi realizzati, questo non si è ancora verificato. · Al momento attuale, è impossibile organizzare una riunione dei sindacati dei comuni per via elettronica; il controllo di legalità vi si oppone. · Il progetto di legge governativo sulla firma elettronica dei contratti costituirà un progresso molto significativo. Tuttavia, questo non regola i problemi relativi alle offerte per le commesse pubbliche. Gli studi in corso nei diversi ministeri dimostrano che i risparmi, sia per lo Stato e le comunità pubbliche che per le imprese, sarebbero considerevoli e si stimano in miliardi. Il passaggio alla posta elettronica per gli appalti pubblici, oltre alla sua trasparenza, permetterà di accorciare i termini fra l'assunzione della decisione per una opera e l'inizio dei lavori. Nuovi termini più brevi potranno essere introdotti nei vari codici (codice commerciale, codice dei comuni, etc.). I freni nefasti che le procedure pubbliche, riconosciuti unanimemente come troppo lunghi, apportano alla dinamica economica in Francia possono in parte sparire. · Una nuova trasparenza dell'informazione pubblica, la sua disponibilità per tutti, la sua rapidità, la sua interattività sono ormai essenziali nella democrazia moderna. E' un fattore di economia nella comunicazione fra elettori e eletti e un nuovo strumento per la gestione locale. Le nuove tecnologie permettono di facilitare e di amplificare i contatti fra pubblici poteri (nazionali, regionali, provinciali e locali) e amministrati. Le sperimentazioni sono state realizzate. La moltiplicazione dei punti di accesso alla comunicazione elettronica è in corso. La soddisfazione degli utenti è generalissima. · L'uso, il suo costo e il carattere permanente dell'accesso alle basi di dati pubbliche sono punti cruciali che dipendono dai software utilizzati. Per garantire la perennità dei dati accessibili, facilitare gli scambi e assicurare il libero accesso dei cittadini all'informazione, bisogna che l'uso nell'amministrazione non dipenda dalla buona volontà dei creatori di programmi. C'è bisogno di sistemi liberi la cui evoluzione possa essere garantita grazie alla disponibilità per tutti del codice sorgente utilizzato dal programmatore. Lo sviluppo dei software detto "libero" è al momento attuale molto forte. Numerose grandi società di informatica riconoscono che il cuore della loro attività non è più orma vendere programmi, ma di facilitarne l'uso mediante la somministrazione di servizi associati. * * * La nostra proposta di legge, prevede che dopo un periodo transitorio, definito per decreto, l'uso da parte delle amministrazioni pubbliche dei software liberi sia obbligatorio. Tutti gli usi di software proprietari di cui il codice sorgente non sia pubblico, resterà lecito per usi specifici, solamente dietro rilascio di una autorizzazione deliberata da una agenzia per il software libero. La presente proposta di legge risponde alle preoccupazioni qui enumerate. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1 (Della dematerializzazione degli scambi di informazioni e di dati nella pubblica amministrazione) 1. I servizi dello Stato, le comunità locali egli enti pubblici assicureranno, a partire dal primo gennaio 2002, lo scambio dei loro dati e delle loro informazioni su supporti e reti elettronici. 2. Le modalità del passaggio dall'attuale scambio su carta e lo scambio su supporti e reti elettronici saranno definiti per decreto. Art. 2 (Della dematerializzazione delle procedure negli appalti pubblici) 1. Al fine di assicurare l'assoluta trasparenza e il rapido accesso alle informazioni per le imprese, gli appalti pubblici e i documenti annessi saranno oggetto di pubblicità su supporti e reti elettronici, a partire dal 1 gennaio 2002. Egualmente si dovrà presentare domanda di partecipazione agli appalti pubblici mediante supporti e reti elettroniche. 2. Un decreto determinerà le modalità di transizione alle procedure elettroniche. Art. 3 (Delle tecnologie aperte) 1. I servizi dello Stato, delle comunità locali e degli enti pubblici possono utilizzare a partire dal primo gennaio 2001, salvo le disposizioni dell'articolo 4, esclusivamente software il cui uso e la cui modifica siano libre e per i quali il codice sorgente sia disponibile. Un decreto fisserà le condizioni di transizione dalla situazione attuale. Art. 4 (Dell'Agenzia del software libero) 1. E' istituita l'agenzia del software libero. Questa ha l'incarico di informare i servizi statali, le comunità locali e gli enti pubblici circa le condizioni di applicazione della presente legge. Determina le licenze d'uso di software che rientrano nella previsione della presente legge. 2. L'agenzia sovrintende alla interoperatività del software libero in seno alle pubbliche amministrazioni. 3. L'agenzia tiene un elenco, per settori di attività, di mancanze di software di cui l'uso e la modificabilità siano liberi e per le quali il codice sorgente sia disponibile. In funzione di questo elenco, autorizza le amministrazioni pubbliche a derogare alla presente legge. 4. L'Agenzia del software libero è aperta alla navigazione in Internet e, in particolare, le sue decisioni devono essere precedute da consultazioni in Internet. 5· Un corrispondente dell'Agenzia del software libero è designato in seno a ogni prefettura. 6. Le modalità di funzionamento dell'Agenzia del software libero sono stabiliti per decreto. Art. 5 (Della diffusione delle modifiche apportate al software nel quadro della previsione della presente legge) 1. L'Agenzia del software libero sovrintende, nel rispetto dei diritti d'autore, alla diffusione delle modifiche apportate ai software utilizzati in applicazione della presente legge. Art. 6 Le spese per lo Stato risultanti dalla presente legge sono compensate,a dovuta concorrenza, con una maggiorazione dei diritti di cui agli art. 575 e 575 A del codice generale delle imposte.