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<DIV><FONT face=Arial size=2>Si invia testo del parere proposto dall'on. Titti
De Simone.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV>ALLEGATO 2
<P><B>Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva
2001/29/CE, in materia di diritto d'autore (Atto n. 167). </B>
<P><B>
<CENTER>PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO TITTI DE SIMONE</B></CENTER>
<P>La VII Commissione della Camera dei Deputati, <BR>esaminato lo schema di
decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001; <BR>premesso che: <BR>lo
schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE ha come
principio ispiratore «l'alto livello di protezione» - così come nel
«considerando» n. 9 della direttiva - volta soprattutto a tutelare i diritti non
tanto degli autori ma soprattutto gli interessi economici delle multinazionali;
<BR>non tiene conto dei nuovi modelli per la tutela del diritto morale
dell'autore che si sono diffusi recentemente presso una vasta parte degli autori
stessi, riconducibili al cosiddetto <I>copyleft</I>; <BR>il <I>copyleft</I>, pur
tutelando il cosiddetto diritto morale d'autore, non limita la diffusione e la
fruizione non commerciale e comunque non a fini di lucro delle opere tra
privati; <BR>il <I>copyleft</I> è frutto anche della «svolta digitale», e della
conseguente maggiore interscambiabilità delle opere - letterarie, audiovisive,
musicali, fotografiche - tra privati, che aumentando nei fatti la conoscenza e
la diffusione delle opere stesse ne ha aumentato le vendite nei loro supporti
tradizionali, senza pregiudizio per i compensi dovuti agli autori;
<BR>l'articolo 23 dispone che i titolari dei diritti possano disporre «misure
tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i
dispositivi o i componenti che nel normale corso del loro funzionamento sono
destinati a impedire o a limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti», e seguenti commi; <BR>le opere protette hanno comunque una data di
scadenza intrinseca: poiché dipendono da formati proprietari, da sistemi
operativi specifici, come da <I>hardware</I> specifico, che nel prossimo futuro
saranno obsoleti e non più disponibili, e che suddette opere non possono essere
trasferite ad altro supporto (se non in violazione della legge stessa), perché
sono cifrati; <BR>questo procedimento di protezione produrrà nel futuro un
«attentato alla memoria», impedendo la decodifica dei contenuti incorporati in
supporti ormai illeggibili; <BR>il successivo articolo 28 punisce chi utilizza
(così come citato nella norma) strumenti atti ad eludere opere o materiali
protetti, anche quando si tratta di produrre «copia privata» o «copia di
sicurezza»; <BR>l'equo compenso di cui all'articolo 9 dello schema di decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE che novella l'articolo
71-<I>septies</I> dalla legge n. 633 del 1941, sottopone a grave pregiudizio
economico la produzione di «copia privata», quando la stessa è prevista dalla
direttiva stessa;
<P>
<H5>
<HR width="33%">
<CENTER>Pag. 76</CENTER>
<HR width="33%">
</H5>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT><BR>la «copia privata», altro non è che una
«copia di sicurezza», essendo i supporti in cui sono incorporate le opere
«originali», oggetto di deterioramento, per le quali si è già versato con
l'acquisto compenso alla SIAE; <BR>l'equo compenso viene applicato
indistintamente e «preventivamente» anche a chi usa i supporti per riproduzioni
di opere personali o di <I>backup</I> di dati personali (documenti, video,
fotografie, suoni e voci); <BR>la misura dell'equo compenso previsto
dall'articolo 39 del decreto non va nel senso del «considerando» 35 della
direttiva dove è scritto «Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale
entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di
ciascun caso» ed inoltre «in talune situazioni, allorché il danno per il
titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di
pagamento»; <BR>l'equo compenso rischia poi di favorire indirettamente
l'introito delle mafie che gestiscono il commercio di cd e videocassette false,
poiché dal punto di vista del prezzo saranno ancora più convenienti; <BR>l'equo
compenso aumenterà gli oneri per la pubblica amministrazione che utilizza sempre
più spesso supporti digitali vergini per l'immagazzinamento dei dati,
comportando costi indiretti per tutti i contribuenti; <BR>nella direttiva
europea, in alcun punto si prevedono limitazioni quantitative alla facoltà
concessa agli Stati membri di disporre eccezioni in merito alla libertà di
riproduzione di opere esistenti in biblioteche accessibili al pubblico,
legandone la possibilità alla sola corresponsione di un equo compenso
(Considerando 34 e 35 ed articolo 5, paragrafo 2), e che il limite quantitativo
del 15 per cento, nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico
è quindi peggiorativo rispetto alla direttiva; <BR>l'applicazione della
normativa nazionale in materia di limitazione del 15 per cento (di cui
all'articolo 68 legge n. 633 del 1941) ha trovato enormi difficoltà
interpretative ed applicative, creando seri disagi nei servizi delle
biblioteche; <BR>la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo
in taluni casi la riproduzione di parti significative di un'opera (si pensi ad
un articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15 per cento dell'intero
fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli scientifici
pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e contravvenendo di fatto a
quanto disposto dalla direttiva europea in materia di ricerca scientifica
(Considerando 34 ed articolo 5, paragrafo 3, lettera <I>a)</I>); <BR>limitazioni
analoghe sulla riproduzione di testi non risultano essere presenti nella gran
parte delle legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore; <BR>esprime
<P>
<CENTER>PARERE CONTRARIO. </CENTER></DIV></BODY></HTML>