[Golem] 5 per Mille 2008: indicazioni per le Associazioni

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Gio 13 Mar 2008 12:19:39 CET


     
 

 

 

 





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Firenze 13 marzo 2008

 

 

Alle Associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato

Alle Associazioni iscritte al Registro Regionale delle Ass.ni di promozione sociale
- nelle rispettive Sezioni della Provincia di Firenze -

 

OGGETTO: 5 per Mille 2008.

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it abbiamo ricavato per Voi la seguente informazione:

5 PER MILLE 2008: INDICAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI
Sono stati emanati i regolamenti e i provvedimenti tecnici di attuazione delle disposizioni per il noto istituto del 5 per mille, per cui è possibile procedere agli adempimenti necessari; si richiamano pertanto i principali punti a cominciare dalle scadenze che sono: 

31 marzo 2008: termine ultimo invio domande di inserimento negli elenchi - solo in via telematica presso i C.A.F. o i professionisti abilitati, o anche direttamente previa registrazione dell'Associazione presso il sistema dell'Agenzia delle Entrate;

30 giugno 2008: termine ultimo invio raccomandata con ricevuta di ritorno attestante persistenza dei requisiti.

Adempimenti associazioni

Si ritiene opportuno precisare che: 

1. Tutte le associazioni, anche quelle già inserite negli elenchi del 2006 e/o 2007, devono comunque ripetere l'invio per essere inserite negli elenchi del 2008; 

2. tutte le associazioni devono procedere, per essere inserite negli elenchi, ad un doppio adempimento e cioè: 

a) invio esclusivamente in via telematica tramite apposite modalità che sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, della domanda di inserimento nei citati elenchi; termine 31 marzo 2008 

b) invio a mezzo raccomandata alla Agenzie delle Entrate Regionale (e non quindi l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate) di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il legale rappresentante dell'associazione conferma il possesso dei requisiti legali per l'inserimento; il modello di detta dichiarazione sarà scaricabile sempre dal citato sito; a tale dichiarazione sostitutiva devono essere allegati un documento in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione ed una copia della ricevuta dell'invio telematico precedentemente fatto, richiamato alla lettera a); termine 30 giugno 2008.

Si sottolinea l'importanza di questo secondo adempimento da effettuare tramite raccomandata perché tale invio è condizione essenziale per l'inserimento definitivo negli elenchi e, quindi, la sua omissione o tardivo invio, è causa di esclusione dagli stessi. Si richiama l'attenzione su tale punto perché, purtroppo, sono molte le associazione che, ritenendo di aver esaurito i propri obblighi con l'invio telematico della prima comunicazione, hanno omesso la seconda comunicazione, restando esclusi. Per quanto per il pregresso si stia valutando qualche soluzione è chiaro che le associazioni devono comunque rispettare tale adempimento. Su questo e su altri punti può essere utile la consultazione della circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25 ottobre 2007. In particolare le associazioni che per il primo adempimento si avvalgono di un intermediario abilitato (professionista, centro di assistenza fiscale) devono tener presente che il secondo adempimento deve essere sostanzialmente curato dall'associazione stessa, in quanto si richiede - oltre che la raccomandata - anche di allegare il documento del legale rappresentante dell'ente. 

L'invio telematico può avvenire, come detto, o direttamente da parte dell'associazione previa registrazione presso il sistema dell' Agenzia delle Entrate o tramite soggetto incaricato che sia intermediario abilitato quale ad esempio professionista o centro di assistenza fiscale. 

 

Cronologia degli adempimenti 

31 marzo 2008: termine ultimo per l'invio telematico della domanda di inserimento negli elenchi dei soggetti che possono beneficiare dei fondi; 

7 aprile 2008: pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco provvisorio degli enti non profit ammessi; 

14 aprile 2008: termine ultimo per presentare eventuali richieste di correzione per eventuali errori o non corrispondenza dei dati; 

21 aprile 2008: pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate di nuovo elenco aggiornato 

30 giugno 2008: invio da parte del legale rappresentante dell'ente incluso negli elenchi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di documento del legale rappresentante e della ricevuta dell'avvenuto invio. 

 

Soggetti ammessi 

Sulle problematiche relative ai soggetti ammessi può essere utile la circolare Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2007 n. 57/E, in larga parte ancora attuale, alla quale si rimanda per gli eventuali approfondimenti. Segnaliamo comunque in maniera sintetica i soggetti rientranti nell'ambito della disciplina per il 2008. 

 

- Organizzazioni di volontariato. Come noto, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, sono tra i soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille. Le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, sono Onlus "di diritto" ai sensi del comma 8 dell'art. 10 del già citato decreto n. 460. Pertanto, tali organismi sono ovviamente ammessi all'inclusione negli elenchi, dopo i necessari adempimenti già descritti. Anche per detti organismi, quindi, vale il richiamo sopra fatto al duplice adempimento: invio telematico e raccomandata con dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante. 

 

- Altre Onlus. Ovviamente sono ammesse al beneficio anche tutte le altre Onlus e cioè: 

- le altre Onlus "di diritto" quali le cooperative sociali ed i consorzi di sole cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381; 

- le Ong (organizzazioni non governative) riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 26 febbraio 1997. 

Per quanto concerne invece gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato accordi, intese e patti, ricordiamo che essi possono assumere la qualifica di Onlus anche parzialmente e cioè limitatamente alle attività svolte negli ambiti del più volte citato art. 10. 

- le Onlus per 'comunicazione' e cioè quelle organizzazioni che non iscritte ad alcun albo, previo adeguamento del proprio statuto ed esame del possesso dei requisiti di legge hanno effettuato apposita comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del 1997. 

 

- Associazioni di promozione sociale. Sono ammesse all'iscrizione nei citati elenchi anche le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000 n. 383. Si tratta, come noto, dei registri regionali (o provinciali) e del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. Ovviamente anche in questo caso vale la precisazione che le associazioni che non sono iscritte ad alcuno dei citati registri non possono godere dell'agevolazione in questione. 

 

- Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Elenco predisposto direttamente dal CONI. A seguito di varie modifiche (si ricorda l'art. 20 comma 2 del DL n. 159 del 2007 come convertito in legge) sono ammesse - per il 2008 - anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ai sensi di legge . In questo caso, quindi, elemento determinante è il riconoscimento ai fini sportivi del CONI che è cosa diversa dal riconoscimento in senso giuridico del quale questi organismi non necessariamente sono in possesso. Sotto questo aspetto è quindi superato e non più valido quanto affermato al paragrafo 3.3.1. della circolare 25 ottobre 2007 n. 57/E. Si tratta di una serie molto ampia di soggetti, precedentemente non compresi nel beneficio che stiamo trattando, almeno in quanto tali. Per tali soggetti tuttavia sarà direttamente il CONI a curare la predisposizione del rispettivo elenco e la trasmissione degli stessi in via telematica all' Agenzia. Se ne desume quindi che tali soggetti non devono effettuare la procedura di invio in quanto autonomamente inseriti in apposito e separato elenco. 

 

- Associazioni riconosciute che operano nei settori dell'art. 10 comma 1 lett. a) del decr. lgs. n. 460/97. Si tratta di una categoria molto ampia e variegata di associazioni per le quali tuttavia è richiesta una duplice condizione. In primo luogo devono operare nei settori indicati dall'art. 10 del decr. lgs. n. 460 del 1997 e cioè in sostanza devono operare nei settori tipici delle Onlus, senza ovviamente necessariamente esserlo. In secondo luogo, devono essere in possesso nel riconoscimento ed avere cioè personalità giuridica. E' opportuno ricordare che in questa ipotesi siamo di fronte ad ente che ha ottenuto il riconoscimento ai sensi del DPR n. 361 del 2000, non avendo, nella fattispecie, alcuna rilevanza altri tipi di iscrizioni, registrazioni o simili. 

 

- Fondazioni nazionali culturali. Sono inoltre ammesse al beneficio anche le fondazioni nazionali culturali. 

 

Schede per i contribuenti. Opzione. I contribuenti persone fisiche che intendono destinare la quota del proprio gettito ad un soggetto, devono utilizzare apposita scheda allegata o al modello CUD, o al modello 730 o al modello UNICO a seconda di quale dichiarazione siano obbligati a presentare. Si deve indicare il codice fiscale dell'associazione destinataria e la propria firma. Si richiama l'attenzione sul fatto che nell'istituto del 5 per mille non vi è alcun riparto e suddivisione proporzionale, ma è necessaria l'esplicita opzione. Si segnala inoltre che i soggetti che non sono tenuti alla presentazione di alcuna dichiarazione ai fini Irpef devono utilizzare una apposita scheda - allegato D - che le associazioni potrebbero anche fornire. In effetti, mentre le persone fisiche obbligate alla presentazione di una qualsiasi delle dichiarazioni finiscono comunque per 'incontrare' la scheda valida per le opzioni, i soggetti che non hanno tale obbligo possono finire per trovare difficoltoso effettuare concretamente la pur auspicata scelta. 

 

Controlli prima dell'invio. Per chi non lo avesse già fatto negli anni precedenti si consiglia - prima di effettuare l'invio telematico sopra richiamato - di verificare la corrispondenza tra dati in possesso dell'anagrafe tributaria e situazione effettiva dell'ente. Accade spesso infatti che molte associazioni che hanno variato legale rappresentante o sede legale non abbiano provveduto ad aggiornare l'anagrafe tributaria. E' quindi utile verificare presso la locale Agenzia delle Entrate i dati corrispondenti al numero di codice fiscale ed apportare eventualmente le necessarie variazioni prima dell'invio della domanda. Si eviterà cosi di dover effettuare doppi invii in caso di non corrispondenza tra i dati. Tale procedura eviterà quindi un secondo invio, per altro possibile, tra il 7 ed il 14 aprile. Inoltre, molte associazioni risultano anche in possesso, oltre che di codice fiscale, anche di partita Iva; tale circostanza si verifica o perché al momento dell'attribuzione del numero si è chiesto la partita Iva anziché il codice fiscale o perché in passato sono state svolte alcune attività di natura commerciale. In ogni modo, per quanto ogni singola situazione debba essere attentamente valutata, si consiglia di chiudere quelle partite Iva ancora attive che non sono utili per le associazioni. 

 

Rendicontazione. La legge finanziaria per il 2008 prevede che entro un anno dalla ricezione del contributo gli enti predispongano un apposito e separato rendiconto con apposita relazione illustrativa relativa alle attività ed alla destinazione delle somme percepite. Tale rendiconto - che resta agli atti dell'associazione - sarà ovviamente proporzionato alle somme effettivamente incassate dagli enti. 

 

Adempimenti iscrizione elenchi 5 per mille 

31 marzo 2008. Termine ultimo invio telematico domanda di inclusione negli elenchi o tramite registrazione al sistema Fisconline e Entratel o tramite intermediario abilitato. Tutte le associazioni anche quelle già incluse in passato devono inviare la domanda. 

7 aprile 2008. Pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.it di un primo elenco provvisorio di soggetti inclusi. Si deve quindi controllare il proprio inserimento ed i dati riportati. 

14 aprile 2008. Termine ultimo per invio di eventuali correzioni per errori nel primo invio. 

21 aprile 2008. Pubblicazione di nuovo elenco rivisto e corretto. 

30 giugno 2008. Termine ultimo per invio alla DRE competente di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che l'associazione è sempre in possesso dei requisiti per l'inserimento. L'omesso invio di questa comunicazione o il ritardo è causa di esclusione dagli elenchi. 

 

Soggetti ammessi (tra gli enti non commerciali privati)

- Onlus; 

-associazioni di promozione sociale; 

- associazioni riconosciute operanti in determinati settori;

- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

- fondazioni culturali nazionali.

 

Normativa e prassi di riferimento. Art. 3 Comma 5 Legge 24 dicembre 2007 n. 244; Art. 45 Comma 1 D.L. n. 248 del 31.12.2007 convertito in Legge n. 38 del 2008; Art. 7 Legge 7 dicembre 2000 n. 383; Art. 10 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; Legge 11 agosto 1991 n. 266; Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25 ottobre 2007. 

 

Altre notizie 

D.R.E. Toscana - Agenzia delle Entrate - Direzione Generale della Toscana - Via della Fortezza n. 8 50129 Firenze; www.agenziaentrate.it.

 

 

 

ATTENZIONE: questo adempimento non riguarda la Provincia, Vi abbiamo solo inviato la comunicazione. Per tutto quello che riguarda la richiesta per il 5 per Mille dovete rivolgerVi all'Agenzia delle Entrate.

 

 

Buon lavoro.

 

     Dr.ssa Gianna Rodi

Ufficio Non -profit/Volontariato e Associazionismo

 
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