[ld-idee] PA, software libero e legge [Era: Re: LD16]

Lucio Crusca lucio@sulweb.org
Mer 6 Apr 2016 12:16:50 CEST


Ciao a tutti,

cambio subject, perché il tema "Coding" mi piace e non ho nulla da 
aggiungere rispetto a quanto già detto da altri, ma mi aggancio al 
thread nel tentativo di capire qualcosa in più in merito a quanto 
scritto qui:

Il 05/04/2016 13:47, vallini.daniele@bilug.it ha scritto:
> In casi di questo genere penso sia bene insistere e richiamare con 
> insistenza e fermezza il funzionario pubblico al rispetto delle 
> regole. Molte volte ignorano le normative e neppure conoscono le 
> prescrizioni della Legge 7 agosto 2012, n. 134 art 22 comma 10.

Ho letto il comma citato, che riporto qui per dare contesto alla mia 
domanda:

«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o 
parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico 
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della 
pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la 
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri 
l’impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate 
all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è 
consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario 
mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente 
comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime 
altresì parere circa il loro rispetto».

Riporto parte dell'articolo 9bis del testo aggiornato Dlgs 18/10/2012, 
n. 179, che, oltre a quanto scritto dal comma 10 qui sopra, aggiunge i 
metodi e criteri:

1)bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere 
all'acquisto [...] effettuano una valutazione comparativa delle diverse 
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, 
di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto 
nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la 
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della 
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità 
alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di 
servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, 
secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente 
l'impossibilita' di accedere a soluzioni già disponibili all'interno 
della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente 
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita  
l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante 
ricorso a licenza d'uso.

Premetto, non capisco molto di giurisprudenza, quindi non è detto che io 
interpreti queste parole nel modo corretto.

La prima cosa che mi ha incuriosito è il fatto che, se vogliamo che una 
scuola rispetti il comma 10, la leva migliore che abbiamo sarebbe 
chiedere all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) di esprimere un parere 
circa il fatto che la scuola abbia o meno rispettato le modalità ed i 
criteri di valutazione per la scelta del software. La legge parla 
genericamente di "soggetti interessati" al parere, ma il regolamento per 
richiedere tale parere sul sito AgID pare contemplare solo le Pubbliche 
Amministrazioni. Tradotto, se alla PA in questione (la scuola) il parere 
dell'AgID non interessa e se non è tenuta a chiederlo in quanto la spesa 
per il software proprietario non supera il milione di euro, pare non 
esserci un modo semplice per un comune cittadino di richiedere tale 
parere. Non so se fosse questo il significato di "richiamare con 
insistenza e fermezza il funzionario pubblico al rispetto delle regole", 
scritto da Daniele, ma, personalmente, non vedo altra possibilità.

Lasciamo dunque l'AgID ai propri affari e proviamo a dire noi se la 
scuola abbia o meno rispettato i metodi e criteri. Come si vede 
dall'elenco sopra, il primo criterio ritenuto più importante dalla legge 
non è affatto la disponibilità dei dati in formato libero per il 
cittadino, ma il costo complessivo, che include i costi di 
implementazione, mantenimento e supporto. Le scuole deliberano con il 
consiglio d'istituto il bilancio preventivo su base annua. È evidente 
che il passaggio al software libero richieda un investimento iniziale in 
vista di un risparmio a lungo termine, ma il bilancio del primo anno di 
certo ne risente rispetto al pagamento delle licenze del software 
proprietario già utilizzato.

Supponiamo tuttavia che la scuola chieda un preventivo per il passaggio 
al software libero e che questo sia più basso dei costi di licenze del 
software proprietario. Il criterio b dice di prendere in considerazione 
il livello di utilizzo di formati di dati ed interfacce di tipo aperto. 
Naturalmente questo non significa nulla, in quanto il formato docx è 
classificabile come aperto, almeno parzialmente. Non basta, questo 
criterio dice che il sistema deve essere in grado di assicurare 
l'interoperabilità con i diversi sistemi informatici della PA e quindi 
anche qui siamo fregati già sul piano legislativo.

Non ci facciamo scoraggiare, diciamo che riusciamo a dimostrare che 
LibreOffice assicura quanto richiesto dal criterio b. Il criterio c 
chiede garanzie "del fornitore" circa i livelli di sicurezza, conformità 
alla normativa sui dati personali e SLA. Chi se la sente di fornire 
queste garanzie gratis?

Noi però siamo in gamba e decidiamo di fornire queste garanzie gratis o 
comunque ad un costo che mantenga il preventivo più basso della somma 
delle licenze. Resta ancora il problema (introdotto da 1-ter) che la 
scuola deve verificare tutti questi requisiti solo per l'acquisizione di 
nuovo software libero: se secondo lei questo nuovo software libero non 
rispetta tali criteri, la scuola (o PA in generale) è autorizzata a 
continuare a pagare le licenze per il software proprietario che già usa, 
senza verificarne i requisiti.

Questo è quello che io capisco dal testo delle leggi e, come dicevo, non 
è da prendere come oro colato, perché non sono un avvocato.

Se sbaglio, mi piacerebbe che mi correggeste. Se non sbaglio, significa 
che nulla possiamo contro la PA che non usa software libero e che il 
problema è prima di tutto legislativo, in quanto la legge non è stata 
scritta pensando ai diritti dei cittadini, ma pensando al costo della 
soluzione e lasciando libero arbitrio sui metodi di determinazione di 
tale costo.

Scusate la lungaggine.



Maggiori informazioni sulla lista Linuxday-idee