<br><a href="http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=122&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=" target="_blank">http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=122&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=</a><br>
<br><br>Storica sentenza della Corte Costituzionale:<br>è legittimo
favorire il software libero<br>=========================================<br><div id=":sx" class="ii gt"><br>Poco
più d'un anno fa il Consiglio della Regione Piemonte approvava una <br>Legge[1]
che stabiliva: "...la Regione nella scelta dei programmi per <br>elaboratore
elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria <br>del
software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal
titolare <br>della licenza." (art. 6 co. 2°).<br><br>La scelta veniva
accolta con entusiasmo dai sostenitori del Software Libero e <br>da una
grande parte della società civile mentre la Presidenza del Consiglio <br>dei
Ministri impugnava questa norma chiedendo alla Corte Costituzionale di <br>dichiararla
illegittima.<br><br>Il 23 marzo scorso la Corte ha stabilito[2] che la
preferenza per il software <br>libero è legittima e rispetta il
principio della libertà di concorrenza.<br><br>Sottolinea la Corte: "non
sarebbe dato comprendere come la scelta di un ente <br>rispetto ad una
caratteristica, e non ad un prodotto ... possa essere <br>considerata
invasiva della norma sulla tutela della concorrenza". Poco dopo la <br>stessa
Corte chiarisce: "I concetti di software libero e di software con <br>codice
ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, <br>marca
o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica".<br><br>In
sostanza, secondo la Corte preferire Software Libero non viola la
libertà <br>di concorrenza, in quanto la libertà del software è una
caratteristica <br>giuridica generale e non una caratteristica
tecnologica legata a uno specifico <br>prodotto o marchio. Questa
sentenza mette a nudo l'inconsistenza degli <br>argomenti di quanti,
fino ad oggi, si sono opposti all'adozione di norme che <br>favoriscono
il software libero argomentando che confliggono con il principio <br>di
"neutralità tecnologica".<br><br>Il ricorso muoveva altri rilievi,
alcuni dei quali sono stati giustamente <br>accolti dalla Corte
Costituzionale che ha annullato il 3° comma dell'articolo <br>1 e
l'articolo 3, migliorando così il testo della Legge.<br><br>NOTE:<br>[1]
Legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009 (Norme in materia
di <br>pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del
software libero e <br>sulla portabilità dei documenti informatici nella
pubblica amministrazione)<br><a href="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO%3FLAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=9&LEGGEANNO=2009" rel="nofollow" target="_blank">http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO%3FLAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGE=9&amp;LEGGEANNO=2009</a><br>
[2]
Sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 23 marzo 2010<br><a href="http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=122&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&amp;Comando=LET&amp;NoDec=122&amp;AnnoDec=2010&amp;TrmD=&amp;TrmM=</a></div>