[Tigullio] mail al secolo re-invio

Claudio Brovelli MJ1555@mclink.it
Gio 25 Gen 2007 14:52:05 CET


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> Date: Thu, 25 Jan 2007 11:44:40 +0100
> From: "Francesca Forleo" <forleo@ilsecoloxix.it>
> To: "'Utenti GNU/Linux nel Tigullio'" <tigullio@lists.linux.it>
> Subject: R: [Tigullio] mail al secolo
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> Me la rimandi così la segnalo alla pagina delle lettere ?
> Grazie f

Grazie a te.




From: Claudio Brovelli <c.brovelli@mclink.it>
To: redazione@ilsecoloxix.it
Subject:

Vorrei fare alcune precisazioni relative all'articolo firmato dal T.Colonnello della G.d.F Umberto Rapetto su il secolo XIX in data lunedi' 22 Gennaio 2007, intitolato - "Scaricare" da internet rimane ancora un reato -.

Partiamo dalla assoluta inesattezza del titolo, dettato, suppongo da ragioni tipografiche e non dal volere del T.Colonnello della G.d.F Umberto Rapetto:

"Scaricare" da internet rimane ancora un reato.

Scaricare da internet non e' reato.

Non lo e'. Non lo e' mai stato e non potra' mai esserlo. Se scaricare da internet fosse un reato, il semplice scaricare la propria posta dalla propria casella e-mail sarebbe un reato.

Il che e' palesemente assurdo.

Il T.Colonnello della G.d.F Umberto Rapetto, riferendosi alla sentenza della Cassazione di cui in oggetto, sostiene che (cito testualmente): -Questo, ovviamente, non significa che condividere i propri "file" (opere cinematografiche, brani musicali o programmi informatici) sia lecito. L'articolo 171 della medesima legge 633/41 infligge una multa da 51 a 2.065 euro a chiunque (senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualunque forma) metta a disposizione del pubblico, inserendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un opera dell'ingegno protetta o anche solo parte di essa,- (fine citazione)

Questa affermazione e' solo parzialmente vera, sembra che il T.Colonnello della G.d.F Umberto Rapetto si dimentichi che esistono sistemi distributivi che consentono la distribuzione di "file" (opere cinematografiche, brani musicali o programmi informatici) in maniera legale e, molto spesso gratuita.
Parliamo di licenze non esclusive, come quelle creative commons, e non di licenze esclusive come quelle che regolamentano il sempre piu' asfittico mercato regolato da sistemi di licenza tipo SIAE.

Forse quello che il T.Colonnello della G.d.F Umberto Rapetto voleva dire e' che eistono alcuni "file" (opere cinematografiche, brani musicali o programmi informatici) la cui condivisione rappresenta un mero illecito amministrativo e per il quale credo possa essere interessante tener presente quanto segnalato dall'editore di Radioreggio in merito a due sentenze del Tribunale di Reggio Emilia a favore della propria emittente relativamente ad un contenzioso con la Guardia di Finanza (che aveva effettuato due sequestri) e con la Società Consortile Fonografici-SCF.

Le due distinte ma identiche ordinanze (Ordinanza nr. 39/06 e nr. 40/06 del 27 ottobre scorso), nell'annullare i provvedimenti cautelari di sequestro, hanno argomentato tra l'altro che la legge sul diritto d’autore stabilisce una pretesa patrimoniale per i fonografici, ma non un divieto penalmente sanzionato per i soggetti terzi. Pertanto la diffusione di brani musicali in mancanza di accordo con SCF non costituisce comportamento abusivo e non rientra nella fattispecie punibile ai sensi dell’art. 171 ter L. 633/41(“ alla diffusione è dedicato l’art.73 l.aut, il quale crea sì in capo al produttore, e ad altri soggetti, un diritto: ma la posizione giuridica elementare in cui questo diritto si risolve,a ben vedere, è una pretesa patrimoniale – la pretesa ad un compenso – alla quale dal versante passivo corrisponde un’obbligazione, non certo un divieto

Caso mai incombe la norma della multa prevista per chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (ma solo per le licenze esclusive di cui prima, non per tutte le altre) Ma anche qui, un conto è chiedere (giustamente) il superamento dell'impianto penalistico esteso (come anche l'Unione aveva fatto capire e sperare) e come il Partito Pirate propone, altro conto e' il forzatamente passare interpretazioni addirittura peggiorative (quando la lettera della legge sanziona la persona che IMMETTE, non quelle che utilizzano per uso personale quanto trovano).

Certo, dal punto di vista mediatico per diffondere la caccia alle streghe bastano già la SIAE (vedi dichiarazioni del presidente Assumma che, indispettitissimo dalla sentenza e non per caso, minaccia vendette parlando come se fosse il legislatore unico ) ed il colonnello Rapetto che, in barba alla sua veste pubblica, definisce presunta la non configurabilità del reato sancita dalla Cassazione.

Quindi, ritornando al caso specifico

E' da sottolineare che la Cassazione si e' limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione.

Ovviamente:

1. Chi scarica opere (protette da licenze esclusive) illegalmente e chi mette in condivisione opere
illegalmente, senza fini di lucro, e' punito con la multa da euro 51 a
euro 2.065. (ma solo nel caso si tratti di opere con licenza esclusiva)

2. Chi mette in condivisione opere protette (protette da licenze esusive) a fini di lucro e' punito
con la reclusione da 6 mesi e 3 anni e con la multa da 5 a 30 milioni di lire. (ma solo nel caso si tratti di opere con licenza esclusiva)

3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Per quanto concerne lo scaricare o condividere opere non protette da licenze esclusive ma da altre licenze NON si configura alcun tipo di reato, ne amministrativo, ne tantomeno penale.

E'infine corretto dire che, anche nel caso di opere coperte da licenze esclusive non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO
PENALE ma di mera violazione dei termini contrattuali.

*La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione
"Difese e sanzioni penali" della LDA e' precedente!*
Quindi, malgrado il titolo della parli di SANZIONI PENALI, in
realta' stiamo parlando, *per i casi in oggetto*, di mera pretesa patrimoniale
Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica,
rimane soggetto ad una sanzione penale che e' quella dell'articolo 171",
dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo
stesso dimostra di non sapere che *da 25 ANNI e' intervenuta la
depenalizzazione*.

Amen.

Il che significa in buona sostanza

che SCARICARE DA INTERNET NON E' REATO (al limite e' una mera violazione dei termini contrattuali, e solo in pochi casi)

Claudio Brovelli
Segretario nazionale del partito pirata italiano
www.partito-pirata.it
a veitae a l'e' de grammo denega', comme de grammo sconde


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