Statuto r 0.0.3

Massimo Masson blug@lists.linux.it
Sat, 09 Nov 2002 22:23:22 +0100


ALLEGATO A

BLUG -BELLUNO LINUX USER GROUP

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede
È costituito, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, il 
"BLUG - Belluno Linux User Group", associazione tra gli utenti di 
sistemi operativi e software liberi, di seguito denominato Associazione, 
con sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

Art. 2 - Finalità
L'Associazione ha i seguenti scopi:
- valorizzare e promuovere la conoscenza e la diffusione del sistema 
operativo "GNU/Linux" e degli altri sistemi operativi liberi, nonchè del 
software libero e della sua cultura in generale;
- fornire un punto d'incontro e di riferimento per gli utenti GNU/Linux;
- favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo 
informatico;
- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione;
- promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad 
accrescere la conoscenza del software libero;
- promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni 
e categorie professionali che operano e/o hanno interesse nell'ambito 
del software e dei sistemi operativi liberi, anche ponendo a loro 
disposizione il proprio contributo morale e materiale.
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche 
che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione ed accettando i 
contenuti dello Statuto, hanno interesse nel mondo del software libero, 
nonchè le persone fisiche o giuridiche invitate a far parte 
dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari 
meriti professionali o scientifici, su eventuale proposta del Consiglio 
Direttivo.
Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro 
legale rappresentante oppure un delegato. Il delegato non deve risultare 
socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 5 - Ammissione, esclusione e recesso dei soci
L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a 
seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri 
fissati nel regolamento interno dell'Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la 
valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, ed 
includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, o per mancato 
versamento della quota entro i termini stabiliti dall'Assemblea.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del 
socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, o per 
altri gravi motivi.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività sociali;
- di ricevere eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione;
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella 
misura fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, 
entro i termini stabiliti dall'Assemblea stessa.
Allo scopo di facilitare la partecipazione all'Associazione di coloro 
che non hanno raggiunto la maggiore età, è facoltà dell'assemblea dei 
soci, in seduta ordinaria, deliberare una quota di associazione ridotta 
per tali soggetti, su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello 
Statuto e dei regolamenti interni approvati.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
- dalle quote associative versate annualmente dai soci e da eventuali 
contributi degli stessi;
- da eventuali contributi versati da privati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, 
enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione nel 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o 
esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
Se non specificato diversamente, tutte le cariche sociali oppure tutti 
gli incarichi sono a titolo onorifico o gratuito: gli incaricati hanno 
diritto soltanto al rimborso delle spese.

Art. 9 - Assemblea dei Soci
L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
È di competenza dell'assemblea ordinaria:
- la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del 
programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di 
gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dopo averne determinato 
il numero come stabilito nel seguente art.12, e del Presiente del 
Consiglio Direttivo;
- l'approvazione della misura delle quote associative annuali proposte 
dal Consiglio Direttivo, e dei termini di versamento delle stesse;
- la discussione e l'approvazione dei regolamenti interni, su proposta 
del Consiglio Direttivo;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione 
sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o 
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
È di competenza dell'assemblea straordinaria:
- le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri 
dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro un mese 
dall'apertura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio 
preventivo e del programma di attività sociale per l'anno in corso; 
entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo 
dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o 
per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da 
inviare ai soci, all'ultimo indirizzo conosciuto, eventualmente anche 
per posta elettronica, e da pubblicare su appositi "mailing list" e sito 
internet, come specificati nel regolamento interno, almeno 10 (dieci) 
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la 
metà più uno dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione, che può aver luogo almeno 1 ora dopo, 
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in 
seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 
di tutti i soci iscritti al libro soci.
Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza semplice 
dei presenti.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in 
assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel 
Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario per la 
redazione del verbale della riunione e, se lo ritiene opportuno, due 
scrutatori.
Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della 
costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità 
delle deleghe.
Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali 
delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal segretario.
Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due 
deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non 
possono detenere deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal 
Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12 
(dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima 
della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva. Il numero 
di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari.
Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il 
Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso 
di assenza o impedimento.
Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, 
provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il 
Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e 
quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o 
più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio 
Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono eleggibili per 2 
(due) volte consecutive. Dopo un periodo di interruzione sono nuovamente 
eleggibili. Nel computo delle 2 volte consecutive non si tiene conto 
dell'elezione avvenuta alla costituzione dell'Associazione.
Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato 
il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del 
Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o 
indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, 
a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza 
del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del 
Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più 
anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei 
suoi componenti, e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal 
Vicepresidente o dal Consigliere più anziano, nel caso di assenza anche 
del Vicepresidente.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta 
ogni 6 (sei) mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 (tre) Consiglieri.
La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio 
Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per 
l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. Nei casi di 
urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) 
giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale 
nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene 
firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta:
- la gestione dell'Associazione;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- convocare l'Assemblea;
- determinare il valore delle quote associative, e l'eventuale riduzione 
per chi non ha raggiunto la maggiore età, per portarlo in approvazione 
all'Assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma 
dell'attività sociale, per portarli in approvazione all'Assemblea;
- predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di 
accompagnamento, per portarli in approvazione all'assemblea;
- nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo 
sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente 
del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di 
terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio 
Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del 
Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del 
Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o 
impedimento.

Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo
L'Esercizio Sociale ha durata annuale, e si chiude al 31 dicembre di 
ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2003.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per 
l'approvazione:
- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura 
dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio sociale.
È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la 
distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, 
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Libri sociali e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione 
deve tenere sono:
- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro degli inventari.
In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale 
verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.

Art. 18 - Revisione dello Statuto e scioglimento
Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento 
dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea 
dei soci in seduta straordinaria.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come 
pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad 
altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a 
fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge.

Art. 19 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle 
norme del Codice Civile, e a quelle delle altre Leggi vigenti in materia.