Statuto art. 9

Massimo Masson blug@lists.linux.it
Tue, 01 Oct 2002 17:44:58 +0200


Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attivitā 
sociale;

b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di 
gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;

d. l'approvazione dei regolamenti interni;

e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione 
sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o 
sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' competenza dell'assemblea straordinaria:

a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri 
dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese 
di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma 
di attivitā sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per 
l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la 
destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla 
copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea č convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da 
inviare ai soci, anche tramite posta elettronica all'indirizzo 
eventualmente fornito all'atto dell'iscrizione o successivamente 
comunicato e/o modificato, e da pubblicare nell'albo della sede 
dell'associazione o nel sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni 
prima di quello fissato per l'adunanza.