Statuto art. 9
Massimo Masson
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Tue, 01 Oct 2002 17:44:58 +0200
Art. 9 - Assemblea dei Soci
L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
E' competenza dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attivitā
sociale;
b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di
gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
d. l'approvazione dei regolamenti interni;
e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione
sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o
sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
E' competenza dell'assemblea straordinaria:
a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri
dei liquidatori.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese
di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma
di attivitā sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per
l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la
destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla
copertura di eventuali disavanzi.
L'assemblea č convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da
inviare ai soci, anche tramite posta elettronica all'indirizzo
eventualmente fornito all'atto dell'iscrizione o successivamente
comunicato e/o modificato, e da pubblicare nell'albo della sede
dell'associazione o nel sito internet dell'Associazione almeno 10 giorni
prima di quello fissato per l'adunanza.