[Flug] Re: [Diritto] Proposta di legge sul software libero vers. 1.9!! (stavolta per davvero!)

Donat diemmenic@tiscalinet.it
Mer 23 Gen 2002 21:17:02 CET


On Sun, 20 Jan 2002, Neuromante wrote:

> Versione 1.9 della proposta di legge sul software
> libero. E' ormai quasi definitiva. Incontrerò questa
> settimana degli avvocati, poi passeremoa d un incontro
> col Senatore Fiorello Cortiana e il suo valido
> collaboratore Maurizio Zammataro (verdi12@senato.it)
> che. previo loro controllo, la indirizzeranno
> all'ufficio legislativo del Senato e potremo iniziare
> ad affilare le asce da guerra!!
> 
> Alessio Papini, capogruppo Verdi Comune di Firenze
> (Neuromante)
> Per commenti indirizzare a: Alessio Papini presso
> neuromant99@yahoo.com oppure alpapin@firenze.linux.it,
> oppure alpapin@unifi.it oppure
> gruppo.verdi@comune.firenze.it
> O per posta (!! :-( ) a Gruppo Verde, Palazzo Vecchio,
> Firenze
> 
> 
> 
> PROPOSTA DI LEGGE
> 
> d'iniziativa dei senatori: FIORELLO CORTIANA (Verdi)
> Presentata il
> 
> 
> Recante:  Norme in materia di pluralismo informatico,
> sulla adozione e la diffusione del software libero e
> sulla portabilita' dei documenti informatici nella
> Pubblica Amministrazione .
> 
> 
> 
> CAPO I  PRINCIPI GENERALI

CAPO I PRINCIPII GENERALI
 
> 
> Art. 1
> (finalità della legge)
> 1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico,
> garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e
> rendendo quindi concretamente possibile la libera
> scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso la
> eliminazione di barriere create dalle differenze di
> standard.
> 2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software
> libero, in considerazione delle sue positive ricadute
> sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la
> trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca
> scientifica e tecnologica. La Pubblica
> Amministrazione, in applicazione del principio
> costituzionale di buon andamento, e del principio di
> economicità dell'attività amministrativa, di cui
> all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
> 241, predilige l'uso di software libero.
> 3. La cessione gratuita di software libero non ricade
> sotto normativa dell'articolo 171-bis della legge 22
> aprile 1941, n. 633, così come modificato dalla legge
> 18 agosto 2000, n. 248.


1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico,
garantendo a chiunque (altrimenti sembra che se
non sei cittadino non sei destinatario della norma)
l'accessibilita' e la liberta' di scelta nella
realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando
altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.
2. E' favorita la diffusione e lo sviluppo di programmi
per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti
a), b), c), e) dell'art.2 della presente legge.
Alla stregua dei principii generali di buon andamento e
di economicita', la Pubblica Amministrazione favorisce
l'uso di programmi per elaboratore di cui al primo comma
del presente articolo nello svolgimento della attivita'
amministrativa pubblica.

Il punto 3 e' superfluo (come e' stato gia' detto).
 
> Art. 2
> (Definizioni)
> 
> Ai fini della presente legge si definiscono:
> a) licenza di software libero, una licenza di diritto
> di utilizzo di un programma per elaboratore
> elettronico, che renda possibile all'utente, oltre
> all'uso del programma medesimo: la possibilità di
> accedere al codice sorgente completo e il diritto di
> studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere
> copie del programma e del codice sorgente; il diritto
> di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto
> di distribuire pubblicamente il programma ed il codice
> sorgente modificato.
> b) software libero ogni programma per elaboratore
> elettronico distribuito con una licenza di software
> libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del
> presente testo di legge.
> c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto,
> ogni programma per elaboratore elettronico il cui
> codice sorgente completo sia disponibile all'utente,
> indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
> d) software proprietario un programma per elaboratore,
> rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i
> requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della
> presente legge.
> e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed
> interscambio di dati informatici le cui specifiche
> complete di implementazione siano note, a disposizione
> di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti
> gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in
> modo completo e approfondito in modo che sia possibile
> scrivere un programma per elaboratore in grado di
> leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando
> tutte le strutture e le specifiche descritte nella
> documentazione; non siano presenti restrizioni di
> alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
> 
> 
> 
> CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA 
> 
> Art. 3
> (Diritto allo sviluppo portabile)
> Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e
> utilizzare un software originale compatibile con gli 
> standard di comunicazione e formati di salvataggio di
> un altro software, anche proprietario.
> 
> Art. 4
> (Documenti)
> 1. Chiunque, nell'Ambito di una attività
> giuridicamente doverosa, effettui la pubblicizzazione
> di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne
> l'accessibilità, ricorrendo a standard di
> comunicazione aperti e a formati liberi.

Questa non l'ho capita, nel senso che ad esempio
anche il promittente venditore e l'acquirente
nelle ipotesi di commercio elettronico verserebbero
in un contesto di attivita' giuridicamente doverosa,
secondo gli schemi contrattuali.
Se questo e' il senso trovo l'ipotesi de quo un
po' troppo vasta. 

 
> 2. Per la diffusione in formato elettronico di
> documenti (testi, carte, software, siti internet,
> archivi, tabelle ecc.) di cui debba essere garantita
> la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di
> dati in forma elettronica del diritto di accesso di
> cui all'Art. 22 e successivi della Legge 7 agosto
> 1990, n. 241, gli Uffici della Pubblica
> Amministrazione soggiacciono all'obbligo di cui al
> comma precedente sotto la responsabilità del
> responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della
> Legge 7 agosto 1990, n. 241.
> 3. Qualora si renda assolutamente necessario
> eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la
> Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare
> analiticamente questa esigenza, sotto la diretta
> responsabilità del responsabile del procedimento di
> cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
> dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire
> gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
> Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche
> una versione più vicina possibile agli stessi dati in
> formato libero.

Il punto 3 e' molto importante.
 
> Art. 5
> (Trattazione di dati personali o relativi alla
> pubblica sicurezza)
> 
> 1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali
> mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la
> disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di
> dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non
> autorizzati possa comportare pregiudizio per la
> pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad
> utilizzare software a sorgente aperto.
> 
> 2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore
> elettronico utilizzati da parte della Pubblica
> Amministrazione per il trattamento di dati personali e
> sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31
> dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica
> Amministrazione stessa per permetterne future
> verifiche riguardo il controllo degli standard di
> sicurezza.
> 
> 3.Le denominazioni e le modalità di reperimento del
> codice sorgente dei vari software utilizzati
> nell'ambito del trattamento di dati personali mediante
> l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle
> informazioni da rendersi all'interessato ai sensi
> dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996, n.
> 675.
> 
> 
> CAPO III   SOFTWARE LIBERO
> 
> Art. 6
> (Obblighi per la pubblica amministrazione)
> 
> 1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare,
> nella propria attività, programmi per elaboratore
> elettronico dei quali possieda il codice sorgente.

Si potrebbe disquisire sull'uso del termine 'possieda'
pittosto che 'detenga', come ben sapete la detenzione
e il possesso non sono affatto figure equivalenti.
 
> 2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei
> programmi per elaboratore elettronico necessari alla
> propria attività, privilegia programmi appartenenti
> alla categoria del software libero o, in secondo
> luogo, a codice sorgente aperto. In questo secondo
> caso, il fornitore dovra' necessariamente e senza
> costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
> modificabilita' del sorgente.

2. L'adozione di programmi per elaboratore elettronico
funzionali all'esercizio dell'attivita' amministrativa
deve essere effettuata oltre a quanto gia' indicato nella
presente legge anche in relazione alla opportunita' per
la Pubblica Amministrazione di poter modificare i programmi
per elaboratore elettronico adattandoli alle proprie
esigenze. 

 
> 3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi
> di un software non libero, deve motivare
> analiticamente la ragione della scelta.
 
> 4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una
> scelta in senso contrario non appropriata, risponde
> patrimonialmente il responsabile del procedimento di
> cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
> 
> 
> CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
> 
> Art. 7
> (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
> 
> 1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della
> Ricerca Scientifica elabora annualmente un programma
> di ricerca specifico sul software libero per progetti
> di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo
> sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare
> sotto licenza di software libero.
> 
> Art. 8
> (Istruzione scolastica)
> 
> 1. Il Ministero competente in materia di istruzione
> recepirà il contenuto ed i principi della presente
> legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi
> didattici all'interno della progressiva
> informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti
> didattici nazionali riconoscono il particolare valore
> formativo del software libero e lo privilegiano
> nell'insegnamento.
> 
> 
> CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
> 
> Art. 9
> (Regolamenti attuativi)
> 
> 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
> presente legge, il Governo emana i regolamenti
> attuativi necessari alla sua piena applicazione.

1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della
presente legge, il Governo, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, emana le
norme d'attuazione.
 
> 2. Nello stesso termine il Governo emana un
> regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego
> ottimale del software libero nella pubblica
> amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
> economica dei progetti in corso e di quelli da
> adottare relativi alla progressiva adozione di
> soluzioni di software libero, da parte delle
> amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
> e degli enti pubblici non economici nazionali. Le
> norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio
> dello Stato.

Perfetto. Si dovra' anche in questo caso valutare la
possibilita' di coinvolgere consultivamente le
associazioni maggiormente rappresentative.
 
> 
> Art. 10
> (Norma transitoria)
> 
> 1. Entro tre anni dall'approvazione della presente
> legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano
> le proprie strutture e i propri programmi di
> formazione del personale per gli aspetti generali
> trattati all'articolo 2, il termine per l'adeguamento
> è di un anno per gli aspetti trattati all'articolo 3
> (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le
> indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato
> dei documenti della Pubblica Amministrazione).
> 2. Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro
> interministeriale per monitorare l'attuazione della
> presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua
> approvazione.


In conclusione vorrei pero' aggiungere quanto segue:

Secondo me, come gia detto in altra mail, la cosa
migliore sarebbe quella di non parlare di software
libero e di rimandare i criteri al quale la P.A.
dovra' soggiacere nel momento in cui si appresta
ad adottare software in una specifica tabella
contenente le liberta' previste per il software
che si definisce libero.
In questo modo il legislatore non sarebbe palesemente
schierato a favore di una parte (anche se per giusta
causa) e si offrirebbe l'opportunita' a tutti gli
eventuali competitori di un appalto pubblico a parteciparvi
con la condizione di assoggettarsi alle regole previste nella tabella
allegata alla legge stessa.
Ciao
Donato
 
> 
> ---------------Ringraziamenti -------------------
> dall'estensore-scribacchino-raccoglitore-di-idee
> Alessio Papini (Neuromante):
> Adriano Sponzilli, Simone Piccardi, Marco Calamari,
> Leandro Noferini, Alessio Frusciante, Raphael
> Calvelli, Alessandro Rubini, Ugo Santosuosso, Niccolò
> Rigacci, Andrea Monti, Alberto Sarcinelli, Christopher
> Gabriel, Gianni Bianchini, Franco Bagnoli, Christian
> Surchi, Marco Ermini, Flexer, Leonardo Boselli,
> Francesco Giovannini, Leonardo Serni, Paolo Nenzi,
> Paolo Palmerini, Donato, Carlo Strozzi, Stefano
> Maffulli, Arclele, Antonio Bernardi, Simo Sorce,
> Donato Molino, Marco Pratesi, Claudio Bandaloukas,
> Davide Alberani, Alessio Muccini, Marco Bravi, Andrea
> Capriotti, Francesco Potortì, Edoardo, Magius,
> Jaromil, Edoardo Di Sante, Marco Fioretti, Stefano
> Callegari, Conte Zero, Ferdinando, Andrea Celli, Fabio
> Metitieri, Luca Didonè, ManOnegra, Lex Tutor, Mauro
> Romanelli, Fabio Corgiolu, Giovanni Biscuolo, Leonardo
> Roselli, Ottavio Rizzo, Luca Berra, Andrea Gnesutta,
> Carlo Perassi, Fabrizio (Dixie.w@email.com), Azione
> aka alien.Azione aka tata, Franco Vite, Janni
> Kasalini, Davide Bolcioni, Luca Ferraro
> 
> 
> Alessio Papini PHD
> Dipartimento Biologia Vegetale
> Università di Firenze
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> Anche sul trono più elevato del mondo si é pur sempre seduti sul proprio sedere. (Montaigne)
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