[Flug] Cattivi maestri

Leandro Noferini lnoferin@cybervalley.org
Lun 17 Set 2007 13:54:28 CEST


Ciao a tutti,

ce l'hanno con chi fa davvero innovazione nel mondo!

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Economia/2007/09_Settembre/17/microsoft_appello_ue.shtml

Una maximulta per l'azienda di Bil Gates: 497 milioni di euro
L'Ue conferma la condanna di Microsoft
Il tribunale europeo respinge il ricorso sulla sanzione della Commissione
Ue nel 2004 per abuso di posizione dominante

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BRUXELLES (BELGIO) - La Corte di giustizia europea ha confermato la
condanna emessa dalla Commissione Europea nel 2004 nei confronti della
Microsoft. L'azienda leader mondiale nel software ha avuto confermata la
condanna per abuso di posizione dominante e la relativa multa di 497
milioni di euro.

SENTENZA - Il tribunale europeo ha invece annullato (parzialmente) la
decisione in merito alla nomina di un comitato di esperti indipendenti
incaricati di sorvegliare il rispetto della decisione.
Bruxelles plaude la sentenza del tribunale di primo grado su Microsoft.
«La commissione Europea - come si legge infatti un primo comunicato -
accoglie favorevolmente la sentenza» che conferma le multe inflitte
dall'esecutivo di Bruxelles. In Borsa il titolo di Microsoft risultava in
calo nella preapertura sui mercati internazionali (-2,2%, a 28,40
dollari). Per quanto riguarda la questione dei server (i computer centrali
che gestiscono le reti interne), la Commissione ha imposto alla Microsoft
di rivelare tutte le informazioni tecniche necessarie affinchè produttori
di software concorrente potessero realizzare prodotti in grado di
dialogare con questi computer. «La Corte -si legge nella sentenza-
conferma che il necessario grado di interoperabilità richiesto dalla
Commissione è ben fondato e che non vi è alcuna incoerenza tra il grado di
interoperabilità e il rimedio imposto dalla Commissione». Il tribunale di
prima istanza «respinge le affermazione di Microsoft secondo cui la
Commissione in realtà volesse consentire ai sistemi operativi per server
di funzionare in ogni aspetto come un sistema Windows, e, dunque, di
clonare o riprodurre i propri prodotti».
LA VICENDA - Bruxelles aveva sanzionato Microsoft perchè il gruppo
americano si era rifiutato - questa l'accusa - di fornire ai concorrenti
alcune informazioni relative alla interoperabilità e di autorizzarne
l'utilizzo per lo sviluppo e la produzione di prodotti concorrenti ai
propri sui mercati dei sistemi operativi per i server dei gruppi di
lavoro. Come misure correttiva la Commissione Ue aveva imposto a Microsoft
di divulgare a qualsiasi impresa che voleva sviluppare e distribuire
sistemi operativi le specifiche dei protocolli di comunicazione
cliente-server e server-server. Il tribunale nella sua sentenza nota che
la Commissione europea ha insistito espressamente sul fatto che «il
rifiuto abusivo imputato a Microsoft riguardava unicamente le specifiche
di alcuni protocolli e non sugli elementi del codice risorsa e che non
intendeva ordinare la divulgazione di tutti gli elementi ai concorrenti».
L'obiettivo, dunque, era «eliminare l'ostacolo costituito per i
concorrenti dal grado insufficiente di interoperabilità esistente con
l'architettura Windows». Di qui la decisione di respingere la tesi
Microsoft «secondo cui il grado di interoperabilità stabilito dalla
commissione aveva l'obiettivo di permettere ai sistemi operativi per
server concorrenti di funzionare come un sistema windows permettendo ai
con concorrenti di Microsoft di clonare o di riprodurre i suoi prodotti».
Quanto al rifiuto di fornire informazioni sulla interoperabilità, il
tribunale ricorda che «secondo la giurisprudenza, anche se le imprese sono
libere di scegliere i propri partner commerciali, un rifiuto proveniente
da un'impresa in posizione dominante può in certe circostanze costituire
un abuso di posizione dominante». E proprio abuso di posizione dominante
può essere definito il rifiuto di un titolare di diritto di proprietà
intellettuale a dare a un terzo una licenza per usare un prodotto in
presenza di tre circostanze: il rifiuto deve riguardare un prodotto o un
servizio indispensabile per esercitare una attività su un mercato vicino,
deve essere di natura tale da escludere la concorrenza, deve ostacolare
l'ingresso di un prodotto nuovo per il quale esiste una domanda potenziale
dei consumatori. Nel caso in esame «il tribunale constata che la
Commissione non ha commesso un errore nello stimare che tali circostanze
erano ben riunite».
17 settembre 2007

-- 
ciao
leandro




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