[gl-como] P2P precisazioni --- tratto da una rivista on line

onetwothree@libero.it onetwothree@libero.it
Sab 20 Mar 2004 12:30:41 CET


CHIARIMENTI sul decreto Urbani del 12/03/2004 

Il testo, in formato PDF, è disponibile su 
http://www.beniculturali.it/download/DL_Cinema_PCM12032004.pdf. 

Alcune dichiariazioni di Urbani sono disponibili su: 
http://www.beniculturali.it/news/comunicati/dettagliocomunicati.asp?Id=1618 

[...] 

| 2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 
| modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
| 
| "3. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via 
| telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, 
| un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o 
| parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, 
| con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di 
| essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 
| 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la 
| confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del 
| provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un 
| periodico specializzato nel settore dello spettacolo. 

Condivisione: solo una sanzione amministrativa di € 1.500. 
Indipendentemente dal fatto che si scarichi o si offra download, perché la 
condivisione presuppone che se scarico, faccio anche scaricare, si parla 
solamente di sanzione e niente altro. 

Confisca: si perde ogni diritto sul computer e sugli strumenti adoperati per 
realizzare la trasgressione. La confisca può avvenire solamente su decisione 
dell'autorità giudiziaria. 

Pubblicazione della trasgressione: sicuramente costosa, su un quotidiano 
nazionale e su una rivista dello spettacolo per aver scaricato e/o condiviso 
filmati coperti da copyright. 

| 4. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad 
| incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la 
| sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni 
| accessorie previste al medesimo comma". 

Spiego come reperire filmati con il copyright: sanzione di € 2.000. 
Spiego solamente come utilizzare i programmi p2p: perfettamente legale. 

[...] 

| 4. A seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, i fornitori di 
| connettività e di servizi comunicano alle Autorità di polizia le 
| informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei 
| siti e degli autori delle condotte segnalate. 

Il provider fornirà i dati del trasgressore *solamente* se glielo impone 
l'autorità giudiziaria e nessun altro. 

| 6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva 
| conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie 
| di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 
| 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 
| modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica 
| sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto 
| salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto 
| legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 

I provider informeranno le autorità del ministero dell'interno *solamente se 
sono a conoscenza della trasgressione*. Questo significa che: il provider 
non dirà niente a nessuno se non glielo impone un magistrato e che il 
provider comunicherà la trasmissione *solo se ha l'assoluta certezza che la 
trasgressione sia successa/sta succedendo*. 

Conclusioni. 
Il decreto, che se non diventerà legge entro il 12 maggio 2004 finirà nel 
dimenticatoio, inasprisce le sanzioni e dispone la confisca dei beni. Per 
il resto, le cose rimangono immutate. 

*NON* si parla del carcere o della perdita dei diritti costituzionali. 
*NON* si parla di sanzioni così alte che ti ci puoi comprare una casa. 
*NON* si parla di monitorare il traffico, anche perché una cosa del 
genere, oltre ad essere tecnicamente impraticabile, genererà numerosi 
falsi allarmi (la videoconferenza genererà traffico "anomalo" su 
chissà quali porte, così come ascoltare le radio su Internet e 
scaricare tutte le iso di tutte le distribuzioni Linux in giro). 
*NON* si parla del fatto che la SIAE possa istituire una sorta di polizia 
privata (paramilitare) e sfondare la porta di casa alle 3 del 
mattino, anche perché è incostituzionale. 
*NON* si parla del fatto che il provider è costretto a dare i dati 
dell'utente alle major o alla SIAE solamente perché hanno il 
sospetto che qualcuno stia trasgredendo. 




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