[gl-como] [Lungo] Sentenza molto interessante sul software piratato
luca marletta
lusar30@yahoo.it
Gio 14 Apr 2005 16:46:56 CEST
Piacerà a chi insiste ad usare windows e mille software piatati
anche per lavoro
Tribunale di Bolzano - Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005
N. 6100/04 PM N. Sent. 145/05
N. 5962/04 GIP
TRIBUNALE DI BOLZANO
Ufficio del GIP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIP dr. essa Alessandra Burei
ha pronunziato la seguente
N. 6100/04 PM N. Sent. 145/05
N. 5962/04 GIP
TRIBUNALE DI BOLZANO Ufficio del GIP IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
GIP dr. essa Alessandra Burei ha pronunziato la se guente SENTENZA
nel procedimento penale a carico di *** IMPUTATO del reato di cui
all'ari. 171-bis della legge
22 aprile 1941 n. 633 e s.m. per avere, nella sua veste di titolare
della ditta individuale ***, esercente l'attività di architettura,
abusivamente detenuto a scopo imprenditoriale, per trarne profitto,
programmi per elaboratore senza essere in possesso delle relative
licenze d'uso, in particolare detenendo programmi per elaboratore
(software), tra cui in parte software specifico per lo svolgimento
dell'attività professionale, in parte specifico per il funzionamento
del sistema di elaborazione dati ed in parte software generico
rivolto alla gestione ed amministrazione dell'impresa. Accertato il
6.8.2004 in ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Visto 1' art. 129 CPP, espone quanto segue. La Guardia di
Finanza ha svolto un controllo di routine presso la ditta di cui
l'imputato è titolare e nei computer di essa ha trovato numerosi
programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o
che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali,
o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore,
erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto.
Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui
all’art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce
“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori”, ritenendo che gli accertamenti
svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso
illecito del software. Per completezza si precisa che nel caso di
uso privato si configura solo una sanzione amministrativa ex art.
174-ter. Nessun altro accertamento è stato compiuto né dai
verbalizzanti né nel corso delle indagini preliminari. In realtà ciò
che è stato accertato non prova affatto che l'imputato abbia
detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o
che abbia agito con il dolo richiesto né che abbia agito a scopo
imprenditoriale. Preliminarmente si rileva che non appare corretta
l'interpretazione secondo cui basta che un programma sia in uso
presso un professionista o una ditta per realizzare il richiesto
“scopo imprenditoriale”. Questa interpretazione è senza dubbio
superficiale perché lo scopo imprenditoriale non è costituto
dall'uso del programma da parte di un imprenditore (interpretazione
assurda che non consentirebbe di ritenere illegittimo lo stesso
comportamento posto in essere da una associazione ONLUS!), ma, come
reso chiaro dall'art. 171-ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n.
248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto
“esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere
tutelate dal diritto d'autore”. Quindi l’illecito configurabile è
semmai quello di cui all'art. 174-ter (basti pensare, solo in base
al buon senso, che non vi può essere differenza di sanzione se un
avvocato usa un programma di scrittura copiato a casa sua piuttosto
che nel suo ufficio senza dipendenti!). Va poi rilevato che non
esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il
produttore del software o di conservare i documenti di acquisto. Il
produttore cerca ovviamente di costringere l'acquirente di un
programma a registrarsi nei seguenti modi: - facendo sì che il
programma non funzioni se l'acquirente non si collega con il
produttore per ricevere un codice che attiva il programma; ma è
evidente che nulla può obbligare l'acquirente a rivelare la propria
identità; - offrendo servizi aggiuntivi, quale la garanzia; -
facendo credere all’acquirente che egli ha degli obblighi
contrattuali nati con l'acquisto del programma, anche se effettuato
sugli scafali di un self-service. Ebbene, è chiaro che per il nostro
diritto queste condizioni sono del tutto prive di valore. Chi va in
un negozio e acquista una scatola con dentro un programma acquista
incondizionatamente e senza limitazioni perché in quel momento egli
non conosce quanto sta scritto (magari in inglese) all'interno della
scatola. Dice giustamente il Codice Civile che le condizioni
generali del contratto sono opponibili all’altro contraente se egli
le conosceva al momento della stipulazione nel contratto; come può
conoscerle l’acquirente se il venditore non gliele fa leggere e
sottoscrivere prima di consegnare l’oggetto e di incassare il
corrispettivo? Quindi tutti i tentativi di vincolare l’acquirente
con comunicazioni successive all’acquisto sono semplicemente
ridicole; le frasi “chi apre questa busta accetta le condizioni”
“chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni”
sono inesistenti per l’utente del programma. Anche la garanzia deve
essere data dal venditore senza eccezioni e non può essere
subordinata a comportamenti che l’acquirente non abbia
espressamente accettato. E l’acquirente comunque può sempre
rinunziare alla garanzia. Si aggiunga ancora che ad ogni modo
l’acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma
acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi una copia
di scorta. Questo diritto è stato confermato dal Decreto Legislativo
n. 68 del 9 aprile 2003 con cui il legislatore nazionale ha recepito
la direttiva comunitaria 2001/29/CE afferente l'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione, il quale all'art. 71-sexies, comma 1,
così recita:"È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e
senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto
delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater". E l’art.
71-sexies, comma 4, afferma quanto segue: “i titolari dei diritti
sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che
abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto
con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.” Sotto
il profilo del dolo è poi necessario tener presente che nella
maggior parte dei casi il titolare di una ditta non si occupa
personalmente dell’acquisto e della installazione dei programmi,
lasciando tali incombenze a tecnici più esperti del normale utente
finale e quindi l’apertura della busta, la violazione di sigilli,
l’OK alle condizioni apparse sullo schermo, sono riferibili a
soggetti diversi dall’acquirente e dall’utente finale. Possono
quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di
licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria:
- Il programma non è registrato perché l’acquirente ha ritenuto
legittimamente di non registrarsi o perché ha omesso di far ciò per
dimenticanza; - Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta
dalla copia in uso; - Il supporto non è quello originale perché
viene usata la copia di riserva; - Il venditore o installatore ha
rifilato all’acquirente inesperto una copia pirata; - Accade che
programmi un po’ vecchi vengano offerti gratuitamente dal
produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la
versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei
sistemi operativi; - Il programma è stato acquistato usato; - Il
programma è stato acquistato all’estero ed è quindi privo
(legittimamente) di contrassegno SIAE. Si aggiunga che sono in
regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali
sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui
computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il
produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di
programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al
contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette
alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di
conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E
chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle
corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza
o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.
Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et
simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di
etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla
fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto
originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere
la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi
accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la
prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il
detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.
PQM
Dichiara non luogo a procedere contro l'imputato perché il fatto non
costituisce reato. Ordina la restituzione di quanto in giudiziale
sequestro. Bolzano, 31 marzo 2005
luca
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