[gl-como] Statuto Associazione
fabio
fabio@gl-como.net
Dom 20 Feb 2005 22:01:36 CET
Unico appunto:
*Art. 2) - _Sede_ -*
L' Associazione ha sede legale in *casa di Fabrix ?? è solo per la
bozza ovviamente? (presumo ha sede legale in via tot nr. x)
*
*
*
*-------------------------------
Per il resto allego l'intestazione e lo statuto del LUG ROMA che vi
considero di esaminare visto che lo ritengo fatto abbastanza bene. ciao
*
*
*
*
*
Intestazione e fatturazione
Dati ufficiali dell'Associazione
Nome
Associazione di Promozione Sociale LUG Roma
Registro
N. 16655 serie 3 del 14/10/2003
Sede Legale
via del Calice, 39 - 00178 -- Roma
/*Attenzione*: non inviare a questo indirizzo corrispondenze di
alcun tipo se non strettamente necessario che siano inviate proprio
alla sede legale. In ogni caso notificare al rappresentante legale
<mailto:presidente@lugroma.org> l'invio di corrispondenza a questo
indirizzo./
Codice Fiscale
97313360584
Partita I.V.A.
07679461009
Dati per la fatturazione
Intestazione
Associazione di Promozione Sociale LUG Roma
Via del Calice, 39
00178 - Roma
P.IVA.0767946100
Indirizzo cui inviare le fatture
LUGRoma c/o Fabrizio Sebastiani
Via del Fosso di S.Andrea 46
00040 - Roma
ATTO COSTITUENTE DELL'ASSOCIAZIONE LUG ROMA
*DEFINIZIONE, FINALITÀ, LINEE ATTUATIVE *
*Art. 1 - Denominazione.* Con il presente atto risulta costituita
l’Associazione di Promozione Sociale “LUG Roma” (Linux User Group Roma)
nel seguito denominata per brevità “Associazione”. L’Associazione ha
sede in via del calice 39, palazzina A1, interno 5, 00178 (RM) Roma.
L’Associazione ha durata illimitata.
*Art. 2 - Finalità.* L’Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo
di diffondere la conoscenza di Linux, del progetto GNU e della cultura
del Software Libero ed Open Source in generale sia nei suoi aspetti
scientifici e tecnologici, sia in quelli etici e filosofici sia in
quelli organizzativi, legali e sociali.
*
Art. 3 - Attività.* Per realizzare il suo scopo sociale l’Associazione
potrà:
– sviluppare e coordinare iniziative sul tema del software libero e
dell’open source, o fornire supporto allo sviluppo ed alla
coordinazione delle stesse;
– promuovere la diffusione e la conoscenza delle principali
esperienze nel settore del Software Libero e/o Open Source;
– promuovere la diffusione del software libero attraverso attività
di analisi, studio, progettazione e sviluppo ed anche attraverso il
conferimento di borse di studio ed assegni di ricerca, e con
particolare riferimento alla collaborazione con le iniziative in
essere a livello nazionale ed internazionale;
– favorire lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo
scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi,
enti e persone;
– organizzare convegni, manifestazioni ed altre attività di
divulgazione;
– istituire o gestire corsi di aggiornamento culturale sul software
libero ed open source;
– pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche
multimediale, ed in qualunque modo, anche per via telematica;
– collaborare con o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato,
organismo, associazione o movimento. L’Associazione potrà svolgere
attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse.
*SOCI
*
*Art. 4 - Soci.* Il numero dei soci è illimitato. Può divenire socio
ordinario dell’Associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, che:
– si impegni a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione;
– sia iscritto alla Mailing List dell’Associazione. Nel caso di
persone giuridiche, che abbia il suo rappresentante ufficialmente
designato iscritto alla suddetta Mailing List;
– accetti e si obblighi a rispettare le regole dell’Associazione
(Statuto, Regolamento e deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione).
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e
dallo Statuto. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di
temporaneità del rapporto sociale. Tutti i soci persone fisiche
maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea secondo il criterio di un
voto ad personam previsto dall’art. 2352 c.c., anche per l’approvazione
e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione. Tutti i soci persone giuridiche
hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata
quale rappresentante. Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al
voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali. Tutti i soci
persone giuridiche non sono eleggibili alle cariche sociali né
direttamente né per tramite del loro rappresentante. L’adesione alla
Associazione ha carattere volontario. L’ammissione è deliberata dal
Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota
associativa ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il
richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il Consiglio
delibera in ordine all’ammissione del socio entro 30 giorni.
*Art. 5 - Quota associativa.* La quota associativa annuale è stabilita
dall’Assemblea dell’Associazione tenendo conto delle esigenze di
gestione indicate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve
essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere
dell’Associazione. Il socio che è moroso nel pagamento della quota è
sospeso dal diritto di votare in Assemblea e nelle altre occasioni di
voto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
*Art. 6 - Comunicazione interna della Associazione.* Il socio riconosce
ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci
la Mailing List specificata nel regolamento attuativo appositamente
approvato dall’Assemblea. L’Assemblea potrà variare la Mailing List
dell’Associazione con propria deliberazione. Il socio riconosce che
l’indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla Mailing
List dell’Associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta
di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell’Associazione
allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di
assicurarne il corretto funzionamento. Il socio riconosce ed accetta che
qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell’Associazione
trasmessa mediante la Mailing List dell’Associazione si considera
ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della
Mailing List dell’Associazione. L’Assemblea stabilisce con proprio
regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire
l’identità del mittente e l’integrità del contenuto della comunicazione.
Il socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di
una comunicazione trasmessa mediante la Mailing List dell’Associazione,
adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per
via telematica. Il socio, ove richiesto, si impegna ad inviare secondo
le modalità richieste ricevuta di ricezione della comunicazione via
e-mail inviatagli ed a modificare tempestivamente i dati del proprio
profilo utente della Mailing List dell’Associazione quando questi non
siano più aggiornati. Ogni socio si impegna a rispettare nell’utilizzo
della mailing list dell’Associazione il codice comportamentale
appositamente predisposto nel Regolamento Attuativo dalla Assemblea dei
Soci.
*Art. 7 - Albo della Associazione.* I soci riconoscono ed accettano
quale Albo dell’Associazione il sito Web appositamente designato dalla
Assemblea dell’Associazione nel regolamento attuativo. Tale Albo
rappresenta il mezzo con cui l’Associazione rende pubbliche le
comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto. L’Assemblea
potrà variare il sito Web dell’Associazione con propria deliberazione.
*Art. 8 - Recesso/esclusione dei soci.* La qualità di socio si perde per:
– recesso;
– morosità nel pagamento di due o più quote annuali;
– persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal
Regolamento Attuativo;
– comportamento contrario agli scopi dell’Associazione.
L’esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri
dell’Associazione, dietro richiesta del Consiglio Direttivo o dietro
segnalazione di almeno 3 soci, al verificarsi di una o più delle
condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere
all’esclusione, il Collegio dei Probiviri fa pervenire al socio una
comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si
invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro
un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione
domandando all’Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della
stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione.
L’Assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima
riunione successiva all’istanza del socio. La deliberazione
sull’esclusione del socio è inserita di diritto nell’ordine del giorno
dell’Assemblea.
*
ORGANIZZAZIONE
*
*Art. 9 - Organi.* Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– le Commissioni Permanenti;
– i Gruppi di Lavoro;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
*ASSEMBLEA*
*
*
*Art. 10 - Compiti della Assemblea dei soci.* L’assemblea è l’organo
sovrano dell’Associazione e può deliberare su qualsiasi questione
relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività
dell’Associazione. In ogni caso l’Assemblea deve:
– approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e
preventivo sottoposti dal Consiglio Direttivo;
– deliberare il valore della quota associativa annuale;
– nominare i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
– approvare regolamenti interni;
– modificare lo Statuto;
– deliberare la costituzione di eventuali Commissioni Permanenti;
– nominare i Coordinatori delle eventuali Commissioni Permanenti.
*Art. 11 - Riunioni, Modalità di deliberazione, Convocazione.*
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. L’assemblea si può
riunire e deliberare anche con modalità telematica (“Virtual Meeting”).
Le modalità tecniche dei Virtual Meeting sono stabilite con regolamento
approvato dall’Assemblea. La votazione con modalità telematica è
espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell’art. 2352
del c.c., quando l’avviso di convocazione dell’Assemblea contenga il
testo integrale della deliberazione proposta e la votazione sia
realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato
dall’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente, da 1/3 dei
membri del Consiglio Direttivo o da 1/10 dei soci dell’Associazione con
comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data ed il luogo di
riunione, fisica o virtuale.
*Art. 12 - Voto.* All’Assemblea possono intervenire tutti i soci e
possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il
pagamento della quota al momento della votazione. L’efficacia delle
delibere di ammissione di nuovi soci assunte nei tre mesi precedenti
l’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo è sospesa fino alla
conclusione dell’Assemblea nella quale si procede a tale elezione. La
convocazione dell’Assemblea per la quale sia prevista all’ordine del
giorno modifiche allo Statuto o l’elezione dei nuovi membri del
Consiglio Direttivo (Assemblea Ordinaria) è comunicata ai soci almeno 30
giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa
all’Albo dell’Associazione. Salvo quanto previsto al punto precedente,
la convocazione dell’Assemblea è comunicata ai soci almeno 5 giorni
prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all’Albo
dell’Associazione.
*Art. 13 - Presidenza.* L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in
caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente
o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di
quest’ultimo, da altra persona indicata dall’Assemblea.
*Art. 14 - Validità.* L’Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con
il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni
non può essere inferiore al tempo minimo previsto per legge. Per le
votazioni riguardo le modifiche statutarie o lo scoglimento della
associazione, la riunione è validamente costituita se sono presenti
almeno 3 quarti dei soci in regola con il pagamento della quota
associativa al momento della votazione.
*Art. 15 - Deliberazioni.* Le deliberazioni di modifica dello Statuto
sono assunte con votazione favorevole della maggioranza dei presenti in
regola con il pagamento della quota al momento della votazione. La
deliberazione dello scioglimento dell’Associazione è assunta con
votazione favorevole dei 3 quarti dei soci in regola con il pagamento
della quota associativa al momento della votazione. Salvo quanto
previsto ai punti precedenti le deliberazioni dell’Assemblea sono
assunte con maggioranza semplice dei presenti. Risulta ammesso il voto
per delega scritta. Ogni socio persona fisica con diritto di voto può
ricevere una sola delega. Il rappresentante designato del socio persona
giuridica non può ricevere deleghe. I verbali delle riunioni e delle
deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicati entro 3 giorni nell’Albo
dell’Associazione.
*CONSIGLIO DIRETTIVO*
*Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo.* Il Consiglio Direttivo è
l’organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell’Associazione e deve:
– amministrare il patrimonio dell’Associazione;
– deliberare l’accettazione di eventuali donazioni, contributi,
lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli
stessi nel bilancio sociale;
– vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei
Regolamenti e nelle deliberazioni dell’Associazione;
– deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell’Associazione;
– elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo
relativo all’anno solare precedente ed un bilancio preventivo per
l’anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione
dell’Associazione;
– sottoporre i bilanci alla votazione dell’Assemblea, previa
pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla
situazione dell’Associazione, nell’Albo dell’Associzazione almeno 5
giorni prima della data fissata per l’Assemblea;
– adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea.
*Art. 17 - Organizzazione.* Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è
composto da sette membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario e il Tesoriere dell’Associazione. Non è ammesso il cumulo di
due o più delle cariche istituzionali.
*Art. 18 - Modalità d’elezione.* Il Consiglio Direttivo è eletto
dall’Assemblea dell’Associazione, regolarmente costituita, con votazione
a scutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a
sette preferenze. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i
soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità
risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione
all’Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
Il nuovo Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge al suo
interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere. Per ogni carica i Consiglieri possono esprimere da una a tre
preferenze e risulterà eletto il Consigliere con il maggior numero di
voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il
Consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità
sarà eletto il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero,
in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. In caso di cessazione
dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della
scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei
non eletti nell’ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti
diverrà membro del Consiglio Direttivo quello che vanti la maggiore
anzianità anagrafica. La durata del mandato del Consiglio Direttivo
viene fissata in anni uno.
*Art. 19 - Modalità di votazione, maggioranza qualificata.* Il Consiglio
Direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica
(“Virtual Meeting”). Le modalità tecniche dei Virtual Meeting sono
stabilite con regolamento approvato dall’Assemblea. La votazione con
modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida, anche ai
sensi dell’art. 2352 del c.c., quando l’avviso di convocazione del
Consiglio Direttivo contenga il testo integrale della deliberazione
proposta. La votazione è realizzata secondo le modalità previste da
regolamento approvato dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente o da almeno 2 dei membri del Consiglio Direttivo, con
comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data ed il luogo di
riunione, fisica o virtuale. L’eventuale seconda convocazione deve
essere comunicata il giorno successivo a quello della riunione di prima
convocazione non validamente costituita. La convocazione del Consiglio
Direttivo è comunicata ai membri almeno 5 giorni prima della data
fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all’Albo
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costitutito, in
prima convocazione, con la presenza di almeno 3 dei componenti del
Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo votano secondo il
criterio di un voto per testa. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo
sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Non è
ammesso in alcun caso il voto per delega. I verbali delle riunioni e le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicati entro 3 giorni
nell’Albo dell’Associazione.
*Art. 20 - Decadenza dei membri.* I membri del Consiglio Direttivo
decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e
consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal
Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo
dei non eletti.
*Art. 21 - Presidente.* Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e
processuale dell’Associazione. Il Presidente ha unicamente poteri di:
– direzione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
– convocazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si adegua e da
esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente resta in carica per 1 anno e non può essere rieletto per
più di due volte consecutivamente.
*Art. 22 - Vice Presidente.* Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso d’assenza od impedimento e coadiuva il Presidente
nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica
per 1 anno.
*Art. 23 - Segretario.* Il Segretario resta in carica fino a quando
scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario
dell’Associazione deve:
– inviare gli avvisi di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo;
– redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle
deliberazioni nell’Albo dell’Associazione;
– curare - unitamente al Tesoriere - l’aggiornamento del database
dei soci e pubblicarlo nell’Albo dell’Associazione.
*Art. 24 - Tesoriere.* Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra
i suoi membri. Il Tesoriere resta in carica fino a quando scade il
mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve:
– custodire il patrimonio dell’Associazione;
– tenere il registro della contabilità;
– conservare gli eventuali documenti giustificativi;
– rendere il conto al Consiglio Direttivo;
– riferire annualmente all’Assemblea dei soci;
– verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del
Consiglio Direttivo;
– provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
– predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio
Direttivo sottopone ogni anno all’Assemblea;
– curare - unitamente al Segretario - l’aggiornamento del database
dei soci.
*COMMISSIONI PERMANENTI*
*Art. 25 - Compiti e struttura delle Commissioni Permanenti.*
L’assemblea può deliberare la costituzione di Commissioni Permanenti
alle quali può delegare lo svolgimento di attività relative ad uno
specifico settore che si caratterizza per la necessità di un impegno
continuativo nel tempo. La Commissione Permanente ha piena libertà di
azione e completo accesso alle risorse e alle strutture
dell’Associazione, nell’ambito tuttavia del mandato ricevuto
dall’Assemblea e, in ogni caso, nel rispetto delle deliberazioni di
questa. L’accesso a tali risorse dovrà essere concertato con il
Consiglio Direttivo per consentirne la condivisione con le altre parti
della Associazione. Le attività di ciascuna Commissione Permanente sono
dirette dal Coordinatore della Commissione Permanente. Il Coordinatore
della Commissione Permanente è eletto dall’Assemblea e resta in carica
fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. La
Commissione Permanente coordina le attività dei Gruppi di Lavoro che
svolgono attività nel relativo settore di competenza. La partecipazione
ai lavori della Commissione Permanente è aperta a tutti i soci. Sono
tuttavia considerati membri della commissione i soci che abbiano
partecipato ad almeno 2 delle ultime 4 sedute della Commissione, o, nel
caso la commissione si sia riunita meno di 4 volte, ad almeno una delle
riunioni.
*Art. 26 - Riunioni e modalità di votazione.* La riunione della
Commissione Permanente può essere convocata dal Coordinatore o da 1/10
dei membri di questa. Tale convocazione è comunicata ai soci almeno 5
giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa
all’Albo dell’Associazione a cura del Coordinatore. Le deliberazioni
della Commissione Permanente sono assunte a maggioranza semplice dei
presenti. Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della
quota sociale che abbiano partecipato ad almeno 2 delle ultime 4
riunioni della stessa, o tutti i soci presenti se la Commissione si è
riunita meno di 4 volte dalla data della sua costituzione. Non è ammesso
in alcun caso il voto per delega. La Commissione Permanente si può
riunire e deliberare anche con modalità telematica (“Virtual Meeting”),
secondo le modalità tecniche stabilite nel regolamento approvato
dall’Assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente
ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell’art. 2352 c.c., quando
l’avviso di convocazione della Commissione Permanente contenga il testo
integrale della deliberazione proposta. Tale votazione è realizzata
secondo le modalità previste da regolamento approvato dall’Assemblea. I
verbali delle riunioni e le deliberazioni della Commissione Permanente
sono pubblicati entro 3 giorni nell’Albo dell’Associazione a cura del
Coordinatore. Le riunioni sono aperte alla partecipazione anche dei non
soci, a meno che non sia deciso altrimenti dalla Commissione stessa.
*COLLEGIO DEI PROBIVIRI *
*Art. 27 - Compiti e composizione.* Il Collegio dei Probiviri è l’organo
incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l’Associazione nei casi
di contenzioso. Esso si compone di 3 membri, eletti dall’Assemblea
contestualmente all’elezione degli altri organi statutari. Il Collegio
dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dell’Associazione, regolarmente
costituita, con votazione a scutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua
discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel
Collegio dei Probiviri i soci che avranno avuto il maggior numero di
voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior
anzianità d’iscrizione all’Associazione ovvero, in subordine, la
maggiore anzianità anagrafica.
*COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
*
*Art. 28 - Compiti e composizione.* Il Collegio dei Revisori dei Conti è
l’organo incaricato di controllare e verificare il bilancio
dell’Associazione e di riferire all’Assemblea circa la correttezza della
gestione amministrativa dell’Associazione. Esso si compone di 3 membri,
eletti dall’Assemblea contestualmente all’elezione degli altri organi
statutari. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea
dell’Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scutinio
segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze.
Saranno dichiarati eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i soci che
avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà
eletto il socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione
all’Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.
*PATRIMONIO*
*
Art. 29 - Costituzione del patrimonio.* Il patrimonio dell’Associazione
è formato da:
– le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
– i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo
svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
– beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni,
finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque
pervenuti all’Associazione da parte di soggetti pubblici o privati.
Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell’Associazione devono
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui
all’art. 3 del presente Statuto. Viene fatto espresso divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
*Art. 30 - Scioglimento.* In caso di scioglimento dell’Associazione il
suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità
analoga o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di
cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
*DISPOSIZIONI FINALI*
*Art. 31 - Regolamento attuativo.* Il regolamento attuativo è un
documento discusso ed approvato dall’Assemblea dei Soci contenente la
specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie
non espressamente codificate nello Statuto. Il regolamento attuativo è
approvato a maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti
in Assemblea ed in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni
socio può presentare modifiche e/o integrazioni del regolamento. Tali
modifiche e/o integrazioni vengono poste all’ordine del giorno della
prossima Assemblea. Il regolamento attuativo è autoritativo per ogni
cosa non espressamente regolamentata nel presente statuto. In caso di
sovrapposizioni o contraddizioni tra regolamento attuativo e statuto, fa
fede quanto riportato dallo statuto.
*Art. 32 - Norme di chiusura.* Per quanto non espressamente disciplinato
dal presente Statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di
associazioni.
Maggiori informazioni sulla lista
gl-como