[gl-como] Statuto Associazione

fabio fabio@gl-como.net
Dom 20 Feb 2005 22:01:36 CET


Unico appunto:

*Art. 2) - _Sede_ -*

L' Associazione ha sede legale in *casa di Fabrix  ?? è solo per la 
bozza ovviamente? (presumo ha sede legale in via tot nr. x)
*

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Per il resto allego l'intestazione e lo statuto del LUG ROMA che vi 
considero di esaminare visto che lo ritengo fatto abbastanza bene. ciao
*

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  Intestazione e fatturazione


  Dati ufficiali dell'Associazione

Nome
    Associazione di Promozione Sociale LUG Roma
Registro
    N. 16655 serie 3 del 14/10/2003
Sede Legale
    via del Calice, 39 - 00178 -- Roma

    /*Attenzione*: non inviare a questo indirizzo corrispondenze di
    alcun tipo se non strettamente necessario che siano inviate proprio
    alla sede legale. In ogni caso notificare al rappresentante legale
    <mailto:presidente@lugroma.org> l'invio di corrispondenza a questo
    indirizzo./

Codice Fiscale
    97313360584
Partita I.V.A.
    07679461009


    Dati per la fatturazione


      Intestazione

Associazione di Promozione Sociale LUG Roma
Via del Calice, 39
00178 - Roma
P.IVA.0767946100


      Indirizzo cui inviare le fatture

LUGRoma c/o Fabrizio Sebastiani
Via del Fosso di S.Andrea 46
00040 - Roma




ATTO COSTITUENTE DELL'ASSOCIAZIONE LUG ROMA

*DEFINIZIONE, FINALITÀ, LINEE ATTUATIVE *

*Art. 1 - Denominazione.* Con il presente atto risulta costituita 
l’Associazione di Promozione Sociale “LUG Roma” (Linux User Group Roma) 
nel seguito denominata per brevità “Associazione”. L’Associazione ha 
sede in via del calice 39, palazzina A1, interno 5, 00178 (RM) Roma. 
L’Associazione ha durata illimitata.

*Art. 2 - Finalità.* L’Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo 
di diffondere la conoscenza di Linux, del progetto GNU e della cultura 
del Software Libero ed Open Source in generale sia nei suoi aspetti 
scientifici e tecnologici, sia in quelli etici e filosofici sia in 
quelli organizzativi, legali e sociali.
*
Art. 3 - Attività.* Per realizzare il suo scopo sociale l’Associazione 
potrà:

    – sviluppare e coordinare iniziative sul tema del software libero e
    dell’open source, o fornire supporto allo sviluppo ed alla
    coordinazione delle stesse;

    – promuovere la diffusione e la conoscenza delle principali
    esperienze nel settore del Software Libero e/o Open Source;

    – promuovere la diffusione del software libero attraverso attività
    di analisi, studio, progettazione e sviluppo ed anche attraverso il
    conferimento di borse di studio ed assegni di ricerca, e con
    particolare riferimento alla collaborazione con le iniziative in
    essere a livello nazionale ed internazionale;

    – favorire lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo
    scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi,
    enti e persone;

    – organizzare convegni, manifestazioni ed altre attività di
    divulgazione;

    – istituire o gestire corsi di aggiornamento culturale sul software
    libero ed open source;

    – pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche
    multimediale, ed in qualunque modo, anche per via telematica;

    – collaborare con o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato,
    organismo, associazione o movimento. L’Associazione potrà svolgere
    attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero
    accessorie in quanto integrative delle stesse.


*SOCI

*
*Art. 4 - Soci.* Il numero dei soci è illimitato. Può divenire socio 
ordinario dell’Associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, che:

    – si impegni a contribuire alla realizzazione degli scopi
    dell’Associazione;

    – sia iscritto alla Mailing List dell’Associazione. Nel caso di
    persone giuridiche, che abbia il suo rappresentante ufficialmente
    designato iscritto alla suddetta Mailing List;

    – accetti e si obblighi a rispettare le regole dell’Associazione
    (Statuto, Regolamento e deliberazioni adottate dagli organi
    dell’Associazione).

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e 
dallo Statuto. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di 
temporaneità del rapporto sociale. Tutti i soci persone fisiche 
maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea secondo il criterio di un 
voto ad personam previsto dall’art. 2352 c.c., anche per l’approvazione 
e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli 
organi direttivi dell’Associazione. Tutti i soci persone giuridiche 
hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata 
quale rappresentante. Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al 
voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali. Tutti i soci 
persone giuridiche non sono eleggibili alle cariche sociali né 
direttamente né per tramite del loro rappresentante. L’adesione alla 
Associazione ha carattere volontario. L’ammissione è deliberata dal 
Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota 
associativa ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il 
richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il Consiglio 
delibera in ordine all’ammissione del socio entro 30 giorni.

*Art. 5 - Quota associativa.* La quota associativa annuale è stabilita 
dall’Assemblea dell’Associazione tenendo conto delle esigenze di 
gestione indicate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve 
essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al Tesoriere 
dell’Associazione. Il socio che è moroso nel pagamento della quota è 
sospeso dal diritto di votare in Assemblea e nelle altre occasioni di 
voto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

*Art. 6 - Comunicazione interna della Associazione.* Il socio riconosce 
ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci 
la Mailing List specificata nel regolamento attuativo appositamente 
approvato dall’Assemblea. L’Assemblea potrà variare la Mailing List 
dell’Associazione con propria deliberazione. Il socio riconosce che 
l’indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla Mailing 
List dell’Associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta 
di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell’Associazione 
allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di 
assicurarne il corretto funzionamento. Il socio riconosce ed accetta che 
qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell’Associazione 
trasmessa mediante la Mailing List dell’Associazione si considera 
ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della 
Mailing List dell’Associazione. L’Assemblea stabilisce con proprio 
regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire 
l’identità del mittente e l’integrità del contenuto della comunicazione. 
Il socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di 
una comunicazione trasmessa mediante la Mailing List dell’Associazione, 
adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per 
via telematica. Il socio, ove richiesto, si impegna ad inviare secondo 
le modalità richieste ricevuta di ricezione della comunicazione via 
e-mail inviatagli ed a modificare tempestivamente i dati del proprio 
profilo utente della Mailing List dell’Associazione quando questi non 
siano più aggiornati. Ogni socio si impegna a rispettare nell’utilizzo 
della mailing list dell’Associazione il codice comportamentale 
appositamente predisposto nel Regolamento Attuativo dalla Assemblea dei 
Soci.

*Art. 7 - Albo della Associazione.* I soci riconoscono ed accettano 
quale Albo dell’Associazione il sito Web appositamente designato dalla 
Assemblea dell’Associazione nel regolamento attuativo. Tale Albo 
rappresenta il mezzo con cui l’Associazione rende pubbliche le 
comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto. L’Assemblea 
potrà variare il sito Web dell’Associazione con propria deliberazione.

*Art. 8 - Recesso/esclusione dei soci.* La qualità di socio si perde per:

    – recesso;

    – morosità nel pagamento di due o più quote annuali;

    – persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto e dal
    Regolamento Attuativo;

    – comportamento contrario agli scopi dell’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri 
dell’Associazione, dietro richiesta del Consiglio Direttivo o dietro 
segnalazione di almeno 3 soci, al verificarsi di una o più delle 
condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere 
all’esclusione, il Collegio dei Probiviri fa pervenire al socio una 
comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si 
invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro 
un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione 
domandando all’Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della 
stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione. 
L’Assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima 
riunione successiva all’istanza del socio. La deliberazione 
sull’esclusione del socio è inserita di diritto nell’ordine del giorno 
dell’Assemblea.
*
ORGANIZZAZIONE

*
*Art. 9 - Organi.* Sono organi dell’associazione:

    – l’Assemblea;
    – le Commissioni Permanenti;
    – i Gruppi di Lavoro;
    – il Consiglio Direttivo;
    – il Presidente;
    – il Vice Presidente;
    – il Segretario;
    – il Tesoriere;
    – il Collegio dei Probiviri;
    – il Collegio dei Revisori dei Conti.


*ASSEMBLEA*
*
*
*Art. 10 - Compiti della Assemblea dei soci.* L’assemblea è l’organo 
sovrano dell’Associazione e può deliberare su qualsiasi questione 
relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività 
dell’Associazione. In ogni caso l’Assemblea deve:

    – approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e
    preventivo sottoposti dal Consiglio Direttivo;

    – deliberare il valore della quota associativa annuale;

    – nominare i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
    Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;

    – approvare regolamenti interni;

    – modificare lo Statuto;

    – deliberare la costituzione di eventuali Commissioni Permanenti;

    – nominare i Coordinatori delle eventuali Commissioni Permanenti.

*Art. 11 - Riunioni, Modalità di deliberazione, Convocazione.* 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno. L’assemblea si può 
riunire e deliberare anche con modalità telematica (“Virtual Meeting”). 
Le modalità tecniche dei Virtual Meeting sono stabilite con regolamento 
approvato dall’Assemblea. La votazione con modalità telematica è 
espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell’art. 2352 
del c.c., quando l’avviso di convocazione dell’Assemblea contenga il 
testo integrale della deliberazione proposta e la votazione sia 
realizzata secondo le modalità previste dal regolamento approvato 
dall’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente, da 1/3 dei 
membri del Consiglio Direttivo o da 1/10 dei soci dell’Associazione con 
comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data ed il luogo di 
riunione, fisica o virtuale.

*Art. 12 - Voto.* All’Assemblea possono intervenire tutti i soci e 
possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il 
pagamento della quota al momento della votazione. L’efficacia delle 
delibere di ammissione di nuovi soci assunte nei tre mesi precedenti 
l’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo è sospesa fino alla 
conclusione dell’Assemblea nella quale si procede a tale elezione. La 
convocazione dell’Assemblea per la quale sia prevista all’ordine del 
giorno modifiche allo Statuto o l’elezione dei nuovi membri del 
Consiglio Direttivo (Assemblea Ordinaria) è comunicata ai soci almeno 30 
giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa 
all’Albo dell’Associazione. Salvo quanto previsto al punto precedente, 
la convocazione dell’Assemblea è comunicata ai soci almeno 5 giorni 
prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all’Albo 
dell’Associazione.

*Art. 13 - Presidenza.* L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in 
caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente 
o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di 
quest’ultimo, da altra persona indicata dall’Assemblea.

*Art. 14 - Validità.* L’Assemblea è validamente costituita, in prima 
convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con 
il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni 
non può essere inferiore al tempo minimo previsto per legge. Per le 
votazioni riguardo le modifiche statutarie o lo scoglimento della 
associazione, la riunione è validamente costituita se sono presenti 
almeno 3 quarti dei soci in regola con il pagamento della quota 
associativa al momento della votazione.

*Art. 15 - Deliberazioni.* Le deliberazioni di modifica dello Statuto 
sono assunte con votazione favorevole della maggioranza dei presenti in 
regola con il pagamento della quota al momento della votazione. La 
deliberazione dello scioglimento dell’Associazione è assunta con 
votazione favorevole dei 3 quarti dei soci in regola con il pagamento 
della quota associativa al momento della votazione. Salvo quanto 
previsto ai punti precedenti le deliberazioni dell’Assemblea sono 
assunte con maggioranza semplice dei presenti. Risulta ammesso il voto 
per delega scritta. Ogni socio persona fisica con diritto di voto può 
ricevere una sola delega. Il rappresentante designato del socio persona 
giuridica non può ricevere deleghe. I verbali delle riunioni e delle 
deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicati entro 3 giorni nell’Albo 
dell’Associazione.
*CONSIGLIO DIRETTIVO*

*Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo.* Il Consiglio Direttivo è 
l’organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell’Associazione e deve:

    – amministrare il patrimonio dell’Associazione;

    – deliberare l’accettazione di eventuali donazioni, contributi,
    lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli
    stessi nel bilancio sociale;

    – vigilare sul rispetto delle regole previste nello Statuto, nei
    Regolamenti e nelle deliberazioni dell’Associazione;

    – deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell’Associazione;

    – elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo
    relativo all’anno solare precedente ed un bilancio preventivo per
    l’anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione
    dell’Associazione;

    – sottoporre i bilanci alla votazione dell’Assemblea, previa
    pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione sulla
    situazione dell’Associazione, nell’Albo dell’Associzazione almeno 5
    giorni prima della data fissata per l’Assemblea;

    – adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea.

*Art. 17 - Organizzazione.* Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è 
composto da sette membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il 
Segretario e il Tesoriere dell’Associazione. Non è ammesso il cumulo di 
due o più delle cariche istituzionali.

*Art. 18 - Modalità d’elezione.* Il Consiglio Direttivo è eletto 
dall’Assemblea dell’Associazione, regolarmente costituita, con votazione 
a scutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a 
sette preferenze. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i 
soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità 
risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione 
all’Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. 
Il nuovo Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge al suo 
interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il 
Tesoriere. Per ogni carica i Consiglieri possono esprimere da una a tre 
preferenze e risulterà eletto il Consigliere con il maggior numero di 
voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il 
Consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità 
sarà eletto il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, 
in subordine, con maggiore anzianità anagrafica. In caso di cessazione 
dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della 
scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei 
non eletti nell’ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti 
diverrà membro del Consiglio Direttivo quello che vanti la maggiore 
anzianità anagrafica. La durata del mandato del Consiglio Direttivo 
viene fissata in anni uno.

*Art. 19 - Modalità di votazione, maggioranza qualificata.* Il Consiglio 
Direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica 
(“Virtual Meeting”). Le modalità tecniche dei Virtual Meeting sono 
stabilite con regolamento approvato dall’Assemblea. La votazione con 
modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida, anche ai 
sensi dell’art. 2352 del c.c., quando l’avviso di convocazione del 
Consiglio Direttivo contenga il testo integrale della deliberazione 
proposta. La votazione è realizzata secondo le modalità previste da 
regolamento approvato dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato 
dal Presidente o da almeno 2 dei membri del Consiglio Direttivo, con 
comunicazione che indichi l’ordine del giorno, la data ed il luogo di 
riunione, fisica o virtuale. L’eventuale seconda convocazione deve 
essere comunicata il giorno successivo a quello della riunione di prima 
convocazione non validamente costituita. La convocazione del Consiglio 
Direttivo è comunicata ai membri almeno 5 giorni prima della data 
fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all’Albo 
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costitutito, in 
prima convocazione, con la presenza di almeno 3 dei componenti del 
Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo votano secondo il 
criterio di un voto per testa. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo 
sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Non è 
ammesso in alcun caso il voto per delega. I verbali delle riunioni e le 
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicati entro 3 giorni 
nell’Albo dell’Associazione.

*Art. 20 - Decadenza dei membri.* I membri del Consiglio Direttivo 
decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e 
consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal 
Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo 
dei non eletti.

*Art. 21 - Presidente.* Il Presidente ha la rappresentanza sostanziale e 
processuale dell’Associazione. Il Presidente ha unicamente poteri di:

    – direzione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;

    – convocazione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si adegua e da 
esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente resta in carica per 1 anno e non può essere rieletto per 
più di due volte consecutivamente.

*Art. 22 - Vice Presidente.* Il Vice Presidente sostituisce il 
Presidente in caso d’assenza od impedimento e coadiuva il Presidente 
nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica 
per 1 anno.

*Art. 23 - Segretario.* Il Segretario resta in carica fino a quando 
scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario 
dell’Associazione deve:

    – inviare gli avvisi di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio
    Direttivo;

    – redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

    – curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle
    deliberazioni nell’Albo dell’Associazione;

    – curare - unitamente al Tesoriere - l’aggiornamento del database
    dei soci e pubblicarlo nell’Albo dell’Associazione.

*Art. 24 - Tesoriere.* Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra 
i suoi membri. Il Tesoriere resta in carica fino a quando scade il 
mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve:

    – custodire il patrimonio dell’Associazione;

    – tenere il registro della contabilità;

    – conservare gli eventuali documenti giustificativi;

    – rendere il conto al Consiglio Direttivo;

    – riferire annualmente all’Assemblea dei soci;

    – verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del
    Consiglio Direttivo;

    – provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;

    – predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio
    Direttivo sottopone ogni anno all’Assemblea;

    – curare - unitamente al Segretario - l’aggiornamento del database
    dei soci. 

*COMMISSIONI PERMANENTI*

*Art. 25 - Compiti e struttura delle Commissioni Permanenti.* 
L’assemblea può deliberare la costituzione di Commissioni Permanenti 
alle quali può delegare lo svolgimento di attività relative ad uno 
specifico settore che si caratterizza per la necessità di un impegno 
continuativo nel tempo. La Commissione Permanente ha piena libertà di 
azione e completo accesso alle risorse e alle strutture 
dell’Associazione, nell’ambito tuttavia del mandato ricevuto 
dall’Assemblea e, in ogni caso, nel rispetto delle deliberazioni di 
questa. L’accesso a tali risorse dovrà essere concertato con il 
Consiglio Direttivo per consentirne la condivisione con le altre parti 
della Associazione. Le attività di ciascuna Commissione Permanente sono 
dirette dal Coordinatore della Commissione Permanente. Il Coordinatore 
della Commissione Permanente è eletto dall’Assemblea e resta in carica 
fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. La 
Commissione Permanente coordina le attività dei Gruppi di Lavoro che 
svolgono attività nel relativo settore di competenza. La partecipazione 
ai lavori della Commissione Permanente è aperta a tutti i soci. Sono 
tuttavia considerati membri della commissione i soci che abbiano 
partecipato ad almeno 2 delle ultime 4 sedute della Commissione, o, nel 
caso la commissione si sia riunita meno di 4 volte, ad almeno una delle 
riunioni.

*Art. 26 - Riunioni e modalità di votazione.* La riunione della 
Commissione Permanente può essere convocata dal Coordinatore o da 1/10 
dei membri di questa. Tale convocazione è comunicata ai soci almeno 5 
giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa 
all’Albo dell’Associazione a cura del Coordinatore. Le deliberazioni 
della Commissione Permanente sono assunte a maggioranza semplice dei 
presenti. Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della 
quota sociale che abbiano partecipato ad almeno 2 delle ultime 4 
riunioni della stessa, o tutti i soci presenti se la Commissione si è 
riunita meno di 4 volte dalla data della sua costituzione. Non è ammesso 
in alcun caso il voto per delega. La Commissione Permanente si può 
riunire e deliberare anche con modalità telematica (“Virtual Meeting”), 
secondo le modalità tecniche stabilite nel regolamento approvato 
dall’Assemblea. La votazione con modalità telematica è espressamente 
ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell’art. 2352 c.c., quando 
l’avviso di convocazione della Commissione Permanente contenga il testo 
integrale della deliberazione proposta. Tale votazione è realizzata 
secondo le modalità previste da regolamento approvato dall’Assemblea. I 
verbali delle riunioni e le deliberazioni della Commissione Permanente 
sono pubblicati entro 3 giorni nell’Albo dell’Associazione a cura del 
Coordinatore. Le riunioni sono aperte alla partecipazione anche dei non 
soci, a meno che non sia deciso altrimenti dalla Commissione stessa.

*COLLEGIO DEI PROBIVIRI *

*Art. 27 - Compiti e composizione.* Il Collegio dei Probiviri è l’organo 
incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l’Associazione nei casi 
di contenzioso. Esso si compone di 3 membri, eletti dall’Assemblea 
contestualmente all’elezione degli altri organi statutari. Il Collegio 
dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dell’Associazione, regolarmente 
costituita, con votazione a scutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua 
discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel 
Collegio dei Probiviri i soci che avranno avuto il maggior numero di 
voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior 
anzianità d’iscrizione all’Associazione ovvero, in subordine, la 
maggiore anzianità anagrafica.

*COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*
*Art. 28 - Compiti e composizione.* Il Collegio dei Revisori dei Conti è 
l’organo incaricato di controllare e verificare il bilancio 
dell’Associazione e di riferire all’Assemblea circa la correttezza della 
gestione amministrativa dell’Associazione. Esso si compone di 3 membri, 
eletti dall’Assemblea contestualmente all’elezione degli altri organi 
statutari. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea 
dell’Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scutinio 
segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. 
Saranno dichiarati eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i soci che 
avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà 
eletto il socio che vanti la maggior anzianità d’iscrizione 
all’Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

*PATRIMONIO*
*
Art. 29 - Costituzione del patrimonio.* Il patrimonio dell’Associazione 
è formato da:

    – le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;

    – i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo
    svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;

    – beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni,
    finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque
    pervenuti all’Associazione da parte di soggetti pubblici o privati.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell’Associazione devono 
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui 
all’art. 3 del presente Statuto. Viene fatto espresso divieto di 
distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che 
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

*Art. 30 - Scioglimento.* In caso di scioglimento dell’Associazione il 
suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità 
analoga o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di 
cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva 
diversa destinazione imposta dalla legge.

*DISPOSIZIONI FINALI*

*Art. 31 - Regolamento attuativo.* Il regolamento attuativo è un 
documento discusso ed approvato dall’Assemblea dei Soci contenente la 
specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie 
non espressamente codificate nello Statuto. Il regolamento attuativo è 
approvato a maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti 
in Assemblea ed in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni 
socio può presentare modifiche e/o integrazioni del regolamento. Tali 
modifiche e/o integrazioni vengono poste all’ordine del giorno della 
prossima Assemblea. Il regolamento attuativo è autoritativo per ogni 
cosa non espressamente regolamentata nel presente statuto. In caso di 
sovrapposizioni o contraddizioni tra regolamento attuativo e statuto, fa 
fede quanto riportato dallo statuto.

*Art. 32 - Norme di chiusura.* Per quanto non espressamente disciplinato 
dal presente Statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di 
associazioni.



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