[Golem] I: Legge sul sw libero.

Marina Sturino marina.linux@katamail.com
Gio 28 Feb 2002 13:01:49 CET


At 12.04 28/02/2002 +0100, you wrote:
>Per Claudio e per gli iscritti a 'Discussioni',
>
>Ciao Claudio,
>possiamo inviare il testo alla mailinglist 'Discussioni'
>dell'Associazione Software Libero, dalla quale verranno sicuramente
>fuori spunti interessanti?
>Puoi dirci come fare a contattare i redattori originali?


La legge, scritta dal senatore Papini e dagli altri del gruppo Verdi 
Firenze, se ben ricordo, e' stata ampiamente discussa tra dicembre e 
gennaio sulla lista Discussioni di ASSOLI (e su un'altra lista, sempre di 
ASOLI, a cui pero' non sono iscritta)

Nel testo riportato mancano i riferimenti, ma a una veloce lettura mi 
sembra proprio lo stesso.

L'autore, Alessio Papini, lo puoi contattare all'indirizzo: 
neuromant99@yahoo.com

Ciao!
Marina



>Ciao iscritti anche a 'Discussioni',
>
>Pensate che alla vostra lista possa interessare questa proposta?
>
>Hal.
>
>
>
>----- Original Message -----
>From: "Claudio Giardini" <c.giardini@penteres.it>
>To: <golem@golem.linux.it>
>Sent: Wednesday, February 27, 2002 2:25 PM
>Subject: [Golem] I: Legge sul sw libero.
>
>
> >
> >
> > > -----Messaggio originale-----
> > > Da: Guido Iodice (netWork) [mailto:iodice@nwork.it]
> > > Inviato: mercoledì 27 febbraio 2002 14.34
> > > A: nw-general@nwork.it
> > > Oggetto: Legge sul sw libero.
> > >
> > >
> > > [NW-GENERAL]
> > > ------------
> > > Carissime/i,
> > >
>Una associazione bolognese per il software libero ha promosso,
>attraverso il  senatore verde Cortiana la proposta di legge che
>vi invio qui di seguito.
>La proposta di legge mi pare molto buona, tuttavia vi sono
>alcuni punti in cui andrebbe migliorata.
>In particolare l'articolo che riguarda i compiti del ministero
>della ricerca scientifica mi paiono un po' burocratici (un piano
>per lo sviluppo del software libero secondo me non funziona,
>forse è meglio proporre l'istituzione di un concorso nazionale
>- con numerosi e consistenti premi - tra le università, i centri
>di ricerca ed eventualmente i licei tecnologici)
>Poi qualche dubbio sorge sull'utilizzo si software libero per il
>trattamento dei dati personali: se da un lato questo evita che
>si usino software con backdoor, dall'altro può costituire un
>rischio per la sicurezza (tipo la pubblicazione degli algoritmi
>di codifica).
>
>Vorrei che quanti in questa lista sono interessati all'argomento
>avanzassero delle proposte emendative. Se serve posso aprire un
>luogo telematico dedicato. Dopodiche' come netWork occorrerà
>sensibilizzare i gruppi dei DS per dare sostegno alla legge.
>
>====================
>
>PROPOSTA DI LEGGE
>Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla
>adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità
>dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione".
>
>CAPO I- PRINCIPI GENERALI
>Art. 1
>(finalità della legge)
>1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad
>ogni cittadino l'accessibilità e rendendo quindi concretamente
>possibile la libera scelta di ogni piattaforma informatica,
>attraverso la eliminazione di barriere create dalle differenze
>di standard.
>2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero,
>in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia
>pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo
>sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubblica
>Amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di
>buon andamento, e del principio di economicità dell'attività
>amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto
>1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
>
>3. La cessione gratuita di software libero non ricade sotto
>normativa dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.
>633, così come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
>
>Art. 2
>(definizioni)
>1. Ai fini della presente legge si definiscono:
>a) licenza di software libero, una licenza di diritto di
>utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda
>possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la
>possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto
>di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie
>del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare
>modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire
>pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.
>
>b) software libero ogni programma per elaboratore elettronico
>distribuito con una licenza di software libero come definita
>nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
>
>c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto, ogni
>programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente
>completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua
>licenza di utilizzo.
>d) software proprietario un programma per elaboratore,
>rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti
>descritti nell'articolo 2, comma 1 della presente legge.
>
>e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed
>interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di
>implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e
>liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla
>legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo
>che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado
>di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le
>strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non
>siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati
>di dati.
>
>CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
>Art. 3
>(diritto allo sviluppo portabile)
>1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare
>un software originale compatibile con gli standard di
>comunicazione e formati di salvataggio di un altro software,
>anche proprietario.
>
>Art. 4
>(documenti)
>1. Chiunque, nell'Ambito di una attività giuridicamente
>doverosa, effettui la pubblicizzazione di dati in formato
>elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a
>standard di comunicazione aperti e a formati liberi.
>
>2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti (testi,
>carte, software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) di cui
>debba essere garantita la pubblicità e per l'adempimento
>mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di
>accesso di cui all'Art. 22 e successivi della Legge 7 agosto
>1990, n. 241, gli Uffici della Pubblica Amministrazione
>soggiacciono all'obbligo di cui al comma precedente sotto la
>responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'Art.
>4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
>
>3. Qualora si renda assolutamente necessario eccezionalmente,
>l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione sarà
>tenuta a motivare analiticamente questa esigenza, sotto la
>diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui
>all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i
>motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in
>formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere
>disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi
>dati in formato libero.
>
>Art. 5
>(trattazione di dati personali o relativi alla pubblica
>sicurezza)
>
>1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante
>l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della
>Legge 31 dicembre 1996, n.675 o di dati la cui diffusione o
>comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare
>pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa
>attività, ad utilizzare software a sorgente aperto.
>
>2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
>utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il
>trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge legge
>n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla
>Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future verifiche
>riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
>
>3.Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice
>sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del
>trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi
>elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi
>all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31
>dicembre 1996, n. 675.
>
>CAPO III - SOFTWARE LIBERO
>Art. 6
>(obblighi per la pubblica amministrazione)
>1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella
>propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei
>quali possieda il codice sorgente.
>
>2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per
>elaboratore elettronico necessari alla propria attività,
>privilegia programmi appartenenti alla categoria del software
>libero o, in secondo luogo, a codice sorgente aperto. In questo
>secondo caso, il fornitore dovra' necessariamente e senza costi
>aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilita'
>del sorgente.
>
>3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un
>software non libero, deve motivare analiticamente la ragione
>della scelta.
>
>4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in
>senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il
>responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7
>agosto 1990, n. 241.
>
>Art. 7
>(incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
>1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
>Scientifica elabora annualmente un programma di ricerca
>specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte
>di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per
>elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
>
>Art. 8
>(istruzione scolastica)
>1. Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il
>contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento
>scolastico e nei programmi didattici all'interno della
>progressiva informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti
>didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo
>del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.
>
>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
>Art. 9
>(regolamenti attuativi)
>1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
>il Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua
>piena applicazione.
>
>2. Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che
>definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del software
>libero nella pubblica amministrazione; i programmi di
>valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di
>quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di
>soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni
>statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non
>economici nazionali. Le norme regolamentari non dovranno
>impegnare il bilancio dello Stato.
>
>Art. 10
>(norma transitoria)
>1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli
>enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie
>strutture e i propri programmi di formazione del personale per
>gli aspetti generali trattati all'articolo
>
>2, il termine per l'adeguamento è di un anno per gli aspetti
>trattati all'articolo 3 (trattamento dei dati sensibili) e di
>mesi 6 per le indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il
>formato dei documenti della Pubblica Amministrazione).
>
>2. Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro
>interministeriale per monitorare l'attuazione della presente
>legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.
>
>
>
>_______________________________________________
>golem mailing list
>golem@golem.linux.it
>http://golem.linux.it/mailman/listinfo/golem

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