[Golem] Fwd: [Discussioni] Proposta di legge 1.9 software libero (stavolta davvero!)

Marina Sturino marina.linux@katamail.com
Gio 28 Feb 2002 15:00:59 CET


Nel caso serva, ecco l'ultima versione della proposta passata sulla lista 
Discussioni:

Ciao
Marina


>Al
>
>Versione 1.9 della proposta di legge sul software
>libero. E' ormai quasi definitiva. Incontrerò questa
>settimana degli avvocati, poi passeremoa d un incontro
>col Senatore Fiorello Cortiana e il suo valido
>collaboratore Maurizio Zammataro (verdi12@senato.it)
>che, previo loro controllo, la indirizzeranno
>all'ufficio legislativo del Senato e potremo iniziare
>ad affilare le asce da guerra!!
>
>Alessio Papini, capogruppo Verdi Comune di Firenze
>(Neuromante)
>
>Per commenti indirizzare a: Alessio Papini presso
>neuromant99@yahoo.com oppure alpapin@firenze.linux.it,
>oppure alpapin@unifi.it oppure
>gruppo.verdi@comune.firenze.it
>O per posta (!! :-( ) a Gruppo Verde, Palazzo Vecchio,
>Firenze
>
>PROPOSTA DI LEGGE
>d'iniziativa dei senatori: FIORELLO CORTIANA (Verdi)
>Presentata il
>Recante:  Norme in materia di pluralismo informatico,
>sulla adozione e la diffusione del software libero e
>sulla portabilita' dei documenti informatici nella
>Pubblica Amministrazione .
>
>CAPO I  PRINCIPI GENERALI
>
>Art. 1
>(finalità della legge)
>1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico,
>garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e
>rendendo quindi concretamente possibile la libera
>scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso la
>eliminazione di barriere create dalle differenze di
>standard.
>2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software
>libero, in considerazione delle sue positive ricadute
>sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la
>trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca
>scientifica e tecnologica. La Pubblica
>Amministrazione, in applicazione del principio
>costituzionale di buon andamento, e del principio di
>economicità dell'attività amministrativa, di cui
>all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
>241, predilige l'uso di software libero.
>3. La cessione gratuita di software libero non ricade
>sotto normativa dell'articolo 171-bis della legge 22
>aprile 1941, n. 633, così come modificato dalla legge
>18 agosto 2000, n. 248.
>
>Art. 2
>(Definizioni)
>Ai fini della presente legge si
>definiscono:
>a) licenza di software libero, una licenza di diritto
>di utilizzo di un programma per elaboratore
>elettronico, che renda possibile all'utente, oltre
>all'uso del programma medesimo: la possibilità di
>accedere al codice sorgente completo e il diritto di
>studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere
>copie del programma e del codice sorgente; il diritto
>di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto
>di distribuire pubblicamente il programma ed il codice
>sorgente modificato.
>b) software libero ogni programma per elaboratore
>elettronico distribuito con una licenza di software
>libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del
>presente testo di legge.
>c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto,
>ogni programma per elaboratore elettronico il cui
>codice sorgente completo sia disponibile all'utente,
>indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
>d) software proprietario un programma per elaboratore,
>rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i
>requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della
>presente legge.
>e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed
>interscambio di dati informatici le cui specifiche
>complete di implementazione siano note, a disposizione
>di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti
>gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in
>modo completo e approfondito in modo che sia possibile
>scrivere un programma per elaboratore in grado di
>leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando
>tutte le strutture e le specifiche descritte nella
>documentazione; non siano presenti restrizioni di
>alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
>
>CAPO II
>PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
>
>Art. 3
>(Diritto allo sviluppo portabile)
>Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e
>utilizzare un software originale compatibile con gli
>standard di comunicazione e formati di salvataggio di
>un altro software, anche proprietario.
>
>Art. 4
>(Documenti)
>1. Chiunque, nell'Ambito di una attività
>giuridicamente doverosa, effettui la pubblicizzazione
>di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne
>l'accessibilità, ricorrendo a standard di
>comunicazione aperti e a formati liberi. 2. Per la
>diffusione in formato elettronico di
>documenti (testi, carte, software, siti internet,
>archivi, tabelle ecc.) di cui debba essere garantita
>la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di
>dati in forma elettronica del diritto di accesso di
>cui all'Art. 22 e successivi della Legge 7 agosto
>1990, n. 241, gli Uffici della Pubblica
>Amministrazione soggiacciono all'obbligo di cui al
>comma precedente sotto la responsabilità del
>responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della
>Legge 7 agosto 1990, n. 241.
>3. Qualora si renda assolutamente necessario
>eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la
>Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare
>analiticamente questa esigenza, sotto la diretta
>responsabilità del responsabile del procedimento di
>cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
>dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire
>gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
>Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche
>una versione più vicina possibile agli stessi dati in
>formato libero.
>
>Art. 5
>(Trattazione di dati personali o relativi alla
>pubblica sicurezza)
>1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali
>mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la
>disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di
>dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non
>autorizzati possa comportare pregiudizio per la
>pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad
>utilizzare software a sorgente aperto.
>2. I codici
>sorgenti dei programmi per elaboratore
>elettronico utilizzati da parte della Pubblica
>Amministrazione per il trattamento di dati personali e
>sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31
>dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica
>Amministrazione stessa per permetterne future
>verifiche riguardo il controllo degli standard di
>sicurezza.
>3.Le denominazioni e le modalità di
>reperimento del
>codice sorgente dei vari software utilizzati
>nell'ambito del trattamento di dati personali mediante
>l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle
>informazioni da rendersi all'interessato ai sensi
>dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996, n.
>675.
>
>CAPO III   SOFTWARE LIBERO
>Art. 6
>(Obblighi per la pubblica amministrazione)
>1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare,
>nella propria attività, programmi per elaboratore
>elettronico dei quali possieda il codice sorgente.
>2.La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei
>programmi per elaboratore elettronico necessari alla
>propria attività, privilegia programmi appartenenti
>alla categoria del software libero o, in secondo
>luogo, a codice sorgente aperto. In questo secondo
>caso, il fornitore dovra' necessariamente e senza
>costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la
>modificabilita' del sorgente.
>3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi
>di un software non libero, deve motivare
>analiticamente la ragione della scelta.
>4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una
>scelta in senso contrario non appropriata, risponde
>patrimonialmente il responsabile del procedimento di
>cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
>
>CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
>
>Art. 7
>(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
>1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della
>Ricerca Scientifica elabora annualmente un programma
>di ricerca specifico sul software libero per progetti
>di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo
>sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare
>sotto licenza di software libero.
>
>Art. 8
>(Istruzione scolastica)
>1. Il Ministero competente in
>materia di istruzione
>recepirà il contenuto ed i principi della presente
>legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi
>didattici all'interno della progressiva
>informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti
>didattici nazionali riconoscono il particolare valore
>formativo del software libero e lo privilegiano
>nell'insegnamento.
>
>CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
>
>Art. 9
>(Regolamenti attuativi)
>1. Entro 180 giorni
>dall'entrata in vigore della
>presente legge, il Governo emana i regolamenti
>attuativi necessari alla sua piena applicazione.
>2.
>Nello stesso termine il Governo emana un
>regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego
>ottimale del software libero nella pubblica
>amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
>economica dei progetti in corso e di quelli da
>adottare relativi alla progressiva adozione di
>soluzioni di software libero, da parte delle
>amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
>e degli enti pubblici non economici nazionali. Le
>norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio
>dello Stato.
>
>Art. 10
>(Norma transitoria)
>1. Entro tre anni
>dall'approvazione della presente
>legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano
>le proprie strutture e i propri programmi di
>formazione del personale per gli aspetti generali
>trattati all'articolo 2, il termine per l'adeguamento
>è di un anno per gli aspetti trattati all'articolo 3
>(trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le
>indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato
>dei documenti della Pubblica Amministrazione).
>2. Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro
>interministeriale per monitorare l'attuazione della
>presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua
>approvazione.
>
>---------------Ringraziamenti -------------------
>dall'estensore-scribacchino-raccoglitore-di-idee
>Alessio Papini (Neuromante):
>Adriano Sponzilli, Simone Piccardi, Marco Calamari,
>Leandro Noferini, Alessio Frusciante, Raphael
>Calvelli, Alessandro Rubini, Ugo Santosuosso, Niccolò
>Rigacci, Andrea Monti, Alberto Sarcinelli, Christopher
>Gabriel, Gianni Bianchini, Franco Bagnoli, Christian
>Surchi, Marco Ermini, Flexer, Leonardo Boselli,
>Francesco Giovannini, Leonardo Serni, Paolo Nenzi,
>Paolo Palmerini, Donato, Carlo Strozzi, Stefano
>Maffulli, Arclele, Antonio Bernardi, Simo Sorce,
>Donato Molino, Marco Pratesi, Claudio Bandaloukas,
>Davide Alberani, Alessio Muccini, Marco Bravi, Andrea
>Capriotti, Francesco Potortì, Edoardo, Magius,
>Jaromil, Edoardo Di Sante, Marco Fioretti, Stefano
>Callegari, Conte Zero, Ferdinando, Andrea Celli, Fabio
>Metitieri, Luca Didonè, ManOnegra, Lex Tutor, Mauro
>Romanelli, Fabio Corgiolu, Giovanni Biscuolo, Leonardo
>Roselli, Ottavio Rizzo, Luca Berra, Andrea Gnesutta,
>Carlo Perassi, Fabrizio (Dixie.w@email.com), Azione
>aka alien.Azione aka tata, Franco Vite, Janni
>Kasalini, Davide Bolcioni, Luca Ferraro, Alceste
>Scalas
>
>Alessio Papini PHD
>Dipartimento Biologia Vegetale
>Università di Firenze
>
>=====
>Anche sul trono più elevato del mondo si é pur sempre seduti sul proprio 
>sedere. (Montaigne)
>
>__________________________________________________
>Do You Yahoo!?
>Send FREE video emails in Yahoo! Mail!
>http://promo.yahoo.com/videomail/
>
>_______________________________________________
>Discussioni mailing list
>Discussioni@softwarelibero.it
>http://lists.softwarelibero.it/mailman/listinfo/discussioni
>Totale iscritti:     139

-------------------------------------------------------------------------------------------
L'unico modo per accelerare windows 9.x/2K/XP e' a 9,8 m/s^2 ;-)

Utente Linux registrato: #218195 (http://counter.li.org)





Maggiori informazioni sulla lista golem