[Golem] Fwd: firma contro il recepimento in italia della normativa EUCD
Floyd
floyd@linux.it
Dom 9 Mar 2003 23:06:02 CET
Inoltro un messaggio apparso su lista Soci ILS, che mi sembra
molto interessante..
F.
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Hash: SHA1
L'associazione software libero promuove una raccolta di firme
contro il recepimento in Italia della normativa europea sul
copyright EUCD.
Con l'aiuto di Massimiliano Meschia abbiamo attivato un
modulo online per firmare all'indirizzo:
<http://softwarelibero.it/progetti/eucd/firme/adesione.php>,
che invitiamo tutti a visitare subito.
La firma è apposta in calce alla petizione preparata da
Adriano Sponzilli, da inviare ai parlamentari coinvolti
nella discussione sull'EUCD, per invitarli a ripensare il
loro quasi unanime voto.
Invitiamo i webmaster a pubblicizzare l'iniziativa includendo
nelle loro pagine il logo e il codice descritti ad
<http://softwarelibero.it/progetti/eucd/news.shtml>.
Segue il testo della petizione:
===============================================================
= Lettera aperta alla Commissione Cultura
Onorevole Deputato,
le Associazioni firmatarie della presente le scrivono nella Sua
veste di membro della Commissione Cultura della Camera dei
Deputati.
Come certo Ella ricorderà, questa Commissione lo scorso 25
febbraio ha dato parere favorevole rispetto allo schema di
decreto legislativo che recepirà la direttiva 2001/29/CE del
Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 maggio 2001 su
"armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella società dell'informazione".
A nostro avviso l'approvazione di questo testo è un grave
errore, che porterà notevoli erosioni dei diritti dei
cittadini e degli utenti, come fruitori di opere coperte da
diritto d'autore e come titolari di libertà civili.
La nuova normativa riconosce legittimità giuridica alla
così detta autotutela tecnologica, ovvero alla pratica
delle grosse case di produzione di musica, cinema,
software, di impedire la copia non autorizzata tramite
tecnologia anti-copia. La legge considera «efficaci misure
tecnologiche» quelle che consentono ai titolari dei diritti
di controllare l'uso dell'opera tramite l'applicazione di un
dispositivo, o di un procedimento come cifratura o
distorsione, o di un meccanismo di controllo della copia.
L'elusione di tali efficaci misure tecnologiche è vietata
da una serie di norme penali che attirano nella sfera
dell'illecito tutta l'attività anche solo di studio dei
sistemi di protezione. Non si punisce più solamente la
vendita abusiva di contenuti copiati. Ora è punita la
fabbricazione, la vendita, persino la semplice detenzione di
attrezzature e algoritmi utilizzabili per l'elusione di
misure tecnologiche; attrezzature e algoritmi spesso
strumentali anche ad attività del tutto lecite. È del tutto
irrilevante, per la nuova norma, se di quelle attrezzature
si intendesse fare un uso lecito o illecito: queste
diventano materiale di per sé vietato, come si
trattasse di stupefacenti.
Negli USA una norma parallela a quella che noi stiamo per
inserire (ispirata dai medesimi trattati WIPO del 1996) è
stata interpretata nel senso di considerare vietata la
semplice diffusione di informazioni tecniche che potessero
risultare utili ad agirare misure tecnologiche, negando così
la libertà di ricerca scientifica in ambito crittografico.
Ma la portata di queste norme sulla libertà individuale di
ciascuno di noi non si comprende fino in fondo, se non le si
guarda alla luce dello sviluppo che stanno avendo le
tecnologie informatiche oltre oceano. Il futuro della
distribuzione dell'informazione potrebbe chiamarsi Trusted
Computing e potrebbe fondarsi sul DRM (Digital Rights
Management), ovvero un sistema con cui i grandi produttori
e distributori possano controllare come ogni utente utilizza
i propri dispositivi elettronici, permettendo o impedendo
l'ascolto di una canzone, la visione di un film, l'esecuzione
di un programma.
Onorevole, il decreto legislativo al quale la Commissione
Cultura ha fornito parere favorevole renderà illecito ogni
tentativo di creare programmi che consentano di accedere
all'informazione lecitamente detenuta. Renderà illegale
il materiale informatico che possa consentirlo e vietata
la diffusione di informazioni in merito. Si noti che qui
non stiamo parlando di copia illecita o di violazione
del diritto d'autore, parliamo solo di utenti che si
aspettano di accedere in maniera non controllata a
contenuti che hanno legittimamente acquistato, o di
difendersi da intrusioni nella loro vita privata.
Lo schema di Decreto lesiglativo introdurrà una nuova nozione,
quella di «messa a disposizione del pubblico di opere in
modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente». Il titolare dei diritti
non si limiterà più a vendere un diritto di fruizione di
quell'opera, come accade ora ogni volta che si acquista un
libro, un disco, un programma, ma potrà determinare una
vendita di questo diritto in termini delimitati nel tempo,
nello spazio, nelle modalità di fruizione e nell'identità
dei fruitori.
Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di
poteri fra il titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad
uno squilibrio totale di forze a favore del primo. In base
al Suo schema di decreto, Onorevole Deputato, chi acquista un
diritto d'uso secondo questa modalità non vede riconosciuto
nessun contenuto legale mimimo del suo diritto; non ha,
cioè, alcun diritto che gli viene riconosciuto ex lege,
nessuno a parte quelli contrattualmente stabiliti da chi gli
trasferisce l'opera. Questa nuova modalità fa cadere anche il
tradizionale diritto a effettuare una copia di sicurezza, così
come sparisce il c.d. «esaurimento dei diritti conseguente
alla prima vendita». Questa formula tecnica sta a
significare che, con la disciplina attuale, quando acquistiamo
un libro, la vendita fa cadere i diritti del titolare su
quell'unico esemplare, che non possiamo riprodurre in più
copie ma che è nostro a tutti gli altri effetti: possiamo
rivenderlo, prestarlo, farne l'uso che preferiamo
fino a quando vogliamo, i nostri nipoti potranno
tramandarselo fino a quando non si ridurrà a polvere di
carta. La privativa di messa a disposizione nel luogo e
nel momento scelti individualmente cancella questi diritti.
È teoricamente possibile vendere un libro vietandone la
rivendita; oppure a scadenza: «questo CD musicale si
autodistruggerà fra un anno»; oppure ad personam: «questa
videocassetta potrai leggerla solo tu e se inviti un amico a
vederla a casa tua commetti un illecito». Ipotesi
fantasiose? Per la diffusione tradizionale forse, ma per la
diffusione di contenuti multimediali per via informatica è
realtà. Negli Stati Uniti sono in vendita manuali
universitari in formato elettronico che alla fine del
semestre accademico si autodistruggono. Scopo dichiarato
dell'operazione: impedire che gli studenti più anziani
degli anni successivi passino i loro vecchi libri ai più
giovani. Onorevole, l'approvazione dello schema di
decreto legislativo modificherà radicalmente il concetto
di uso lecito e lascerà mano completamente libera alle
grandi case di distribuzione (case discografiche, major
cinematografice, case editrici), senza nessun elemento
di tutela legislativa a favore del fruitore.
Onorevole, per tutte le ragioni fin qui esposte, Le chiediamo
di voler riconsiderare questa materia, forse
licenziata troppo frettolosamente. La invitiamo a farsi
promotore di un nuovo esame parlamentare dello schema
legislativo e/o di una mozione di indirizzo che vincoli il
Governo, nell'azione legislativa delegata, a inserire una
serie di esclusioni e di contrappesi normativi nello schema.
Le realtà della società civile impegnate su questi fronti
saranno ben liete di confrontarsi con le forze parlamentari
sul tema di un recepimento non dannoso della direttiva in
questione.
La salutiamo cordialmente.
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