[Golem] news n. 4
Manuela Poggi
m.poggi@cesvot.it
Mar 8 Mar 2005 09:25:00 CET
Periodico quindicinale
Anno VIII Numero 4
28 febbraio 2005
Direttore responsabile
Cristiana Guccinelli
Questo numero è stato
redatto con la
collaborazione di
Stefano Ragghianti Dottore Commercialista
Impostazione grafica
Manuela Poggi
Registrazione al Tribunale
di Firenze n. 4852 del
28/1/1999
APPROFONDIMENTI FISCALI
LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005
NOVITA TRIBUTARIE PER GLI ENTI 'NON PROFIT '
La legge finanziaria 2005 (Legge 30.12.2004 n. 311), contiene alcune norme che interessano, direttamente o indirettamente, anche gli enti senza scopo di lucro.
Non si tratta, in verità, di un provvedimento organico che riforma parti della attuale disciplina, bensì di provvedimenti piuttosto particolari che riguardano variati aspetti, alcuni dei quali molto settoriali, anche se non certamente marginali.
Senza entrare nel dettaglio dei singoli provvedimenti e con la necessaria sintesi, può tuttavia essere utile ricordare tali provvedimenti. Si procede quindi ad una essenziale descrizione delle norme nel medesimo ordine proposto dal testo di legge.
REGIME TRIBUTARIO ASSOCIAZIONI BANDISTICHE E CORI
ART. 1 COMMA 114
La norma estende a tutte le associazioni bandistiche e cori amatoriali,filodrammatiche, di musica e danza popolare senza scopo di lucro l'applicazione delle disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, finora limitata alle associazioni fornite di personalità giuridica. In particolare ci si riferisce evidentemente al regime forfetario previsto dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 come modificata da ultimo dall'articolo 90, comma 2, legge n. 289/2002.
NATURA FISCALE DEI COMPENSI EROGATI DA BANDE E CORI
ART. 1 COMMA 253
La norma modifica il comma 1, lettera m) dell'art. 67 del TUIR includendo nella categoria dei redditi diversi anche i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere gestionale-amministrativa resi in favore di bande, cori e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In pratica, anche in questo caso si estende il particolare regime previsto per il settore sportivo dilettantistico agli indicati soggetti. Si ricorda che il particolare regime prevede, come noto, tre fasce di reddito, di cui la prima totalmente esente, la seconda soggetta a tassazione separata e la terza normalmente tassata.
ESENZIONE DI ALCUNI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DI PROPRIETA DEI COMUNI
ART.1 COMMA 275
E' prevista l'esenzione per imposta di bollo, registro,ipotecaria e catastale e di ogni altra imposta o tributo derivante dal trasferimento di immobili di proprietà dei Comuni in favore di fondazioni e società.
ACCONTO IRES AL 100%
ART.1 COMMA 301
L' acconto IRES viene elevato al 100% dell'imposta dovuta per l'esercizio precedente. L'IRES è l'imposta cui sono soggetti gli enti non commerciali possessori di reddito imponibile.
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONE IRAP
ART. 1 COMMI 347 E 348
Questo argomento merita ovviamente maggiore approfondimento. Per il momento può essere utile segnalare alcuni provvedimenti relativi a tale imposta che, come noto, può colpire anche gli enti non commerciali, anche se non svolgono attività di natura commerciale. Il comma 347 lett. a) consente deducibilità ai fini IRAP di costi per il personale addetto ad attività di ricerche e sviluppo. Vengono inoltre aumentate le soglie di deduzione diretta dalla base imponibile IRAP. Viene inoltre prevista una ulteriore deducibilità per il personale incrementale rispetto a quello mediamente occupato nel periodo in corso al 31.12.2004, per un importo annuale non superiore a EUR 20.000,00 l'anno per ogni nuovo dipendente . La norma contiene ovviamente ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di calcolo della base occupazionale e alle condizioni di ammissibilità della deduzione. Si ricorda che tale disposizione può applicarsi anche agli enti non commerciali, ma limitatamente ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali. Le ONLUS di cui al noto decreto lgs. n. 460/97, devono fare attenzione a tale disposizione e non applicarla evidentemente alle attività istituzionali.
Molte delle disposizioni agevolative avranno comunque effetto a partire dall'esercizio 2005 e quindi in sede di dichiarazione da presentare per il 2006.
TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOCIETA COOPERATIVE
ART. 1 COMMA 464
La norma interviene sul regime tributario delle società cooperative, limitando l'applicazione dell'art. 12 della legge n. 904 del 1997 alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, alla quota del 30% degli utili netti a condizione che tale quota sia destinata a riserva indivisibile statutariamente prevista.
DISCIPLINA IVA PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DA PARTE DI COOPERATIVE
ART. 1 COMMA 467 E 468
Anche questo argomento, storicamente molto controverso, merita ulteriore commento. Allo stato ci limitiamo a segnalare il nuovo intervento sul punto. In pratica si assoggetta ad aliquota del 4% una serie di prestazioni socio assistenziali qualora effettuate da parte di cooperative e loro consorzi. Si ricomprendono nella disposizione le prestazioni riportate ai numeri da 18 a 21 dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, se svolte da cooperative. In sintesi si tratta delle seguenti prestazioni:
punto 18 = prestazioni sanitarie di diagnosi e cura;
punto 19 = prestazioni di ricovero e cura,compresa la somministrazione di presidi sanitari vitto e alloggio;
punto 20 = prestazioni educative, didattiche di formazione;
punto 21= prestazioni di brefotrofi, asili, casi di riposo per anziani e simili.
La norma fa comunque salva, per le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991 n. 381, notoriamente ONLUS di diritto, la clausola di maggior favore. Le cooperative sociali potranno quindi scegliere, come in parte già avvenuto in passato, tra effettuare le prestazioni in esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 o con aliquota agevolata del 4%. La scelta comporterà, come noto, la totale indetraibilità dell'imposta pagata a monte (in caso di operazioni esenti) o, viceversa, la possibilità di detrarre tale imposta , pur nei limiti e nelle forme consentite. Per quanto la scelta possa essere basata su un evidente ed anche agevole calcolo di convenienza , si richiama sul punto in particolare la Circolare Ministeriale 26 giugno 1998 n. 168/E paragrafo 5.2. In essa, infatti, sono contenute indicazioni relative al comportamento concreto da seguire.
IMPOSTA SPETTACOLI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
ART. 1 COMMA 470
La norma stabilisce per le società sportive dilettantistiche costituite nella forma delle società di capitali senza scopo di lucro che la pubblicità realizzata negli impianti aventi capienza inferiore ai 3.000 posti, deve considerarsi in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo, ai fini dell'imposta sugli spettacoli prevista dal DPR n. 640/72.
AFFISSIONE MANIFESTI IMPOSTA DI PUBBLICITA'
ART. 1 COMMA 480 - 483
Tra le varie disposizioni si prevede la riduzione a metà della tariffa, tra l'altro, per le seguenti affissioni:
a) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) i manifesti relativi ad attività politiche,sindacali e di categoria , culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
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