[Golem] norme antiterrorismo

Maurizio Pertici permaurizio@inwind.it
Ven 30 Set 2005 22:16:52 CEST


a gentile richiesta allego il testo della legge e circolari esplicative varie 
che mi sono arrivate circa i nuovi adempimenti che si applicano alle 
comunicazioni internet.
Se a qualcuno serve il modulo per fare la domanda  in pdf e posso inviarlo 
aprte, ma il testo della legge  gi in vigore da lunedi scorso

Maurizio
..................................


Oggetto: norme antiterrorismo; licenza di P.S. per servizi di comunicazione


Entro il prossimo lunedì 26 settembre, chiunque (quindi anche le aziende 
agrituristiche) metta a disposizione, dei propri clienti od ospiti, 
"terminali" di comunicazione telefonica o telematica (esclusi i telefoni 
pubblici a pagamento abilitati alla sola comunicazione vocale), Ú tenuto a 
richiedere alla locale autorità di pubblica sicurezza (commissariato di 
polizia o, in assenza, stazione dei carabinieri) una specifica licenza, ai 
sensi della Legge 31 luglio 2005 (art. 7), seguita dal Decreto del Ministero 
dell'Interno 16 agosto 2005 e della Circolare della Polizia di Stato n. 557 
del 29 agosto 2005 accompagnata da un modello per formulare la richiesta. I 
documenti citati, che fanno parte di un più ampio sistema di norme 
antiterrorismo, sono allegati a questa comunicazione.

Abbiamo atteso inutilmente un chiarimento del Ministero dell'Interno che 
escludesse le aziende ricettive turistiche da tale incombenza, almeno per 
quanto concerne gli eventuali telefoni nelle camere (con collegamento alla 
rete esterna), tenuto conto del fatto che gli ospiti sono già identificati 
attraverso le comunicazioni di "arrivo" alla stessa autorità di pubblica 
sicurezza. Ma il termine del 26 settembre Ú ormai vicino...
e non sono giunte risposte. L'ultima possibilità per evitare la licenza Ú 
legata al comportamento interpretativo delle diverse Questure, attesa 
l'evidenza che la norma Ú stata in realtà concepita per i call center e per 
gli internet point, finendo poi per "dilatarsi" a casistiche ben diverse.

In sintesi... Chi mette a disposizione degli ospiti computer per connettersi 
ad internet (anche senza fili), fax con tecnologia VOIP (trasmissione tramite 
la rete internet), o semplici telefoni collegati con la rete esterna (negli 
spazi comuni o negli alloggi), sembra proprio che debba fare richiesta della 
licenza, anche se le normative citate sono formulate in modo tutt'altro che 
chiaro. E dovrà registrare sistematicamente le generalità (nome, cognome, 
indirizzo, data di nascita, tipo di documento di riconoscimento) di coloro 
che utilizzano "i terminali" di comunicazione, specificando anche data e ora 
di ciascuna utenza.

La registrazione va effettuata con mezzi informatici, salva la facoltà di 
utilizzare un registro con fogli numerati e vidimati preventivamente 
dall'autorità di P.S., ove il numero dei "terminali" non sia superiore a 
tre. Di ogni utente andrà anche fotocopiato il documento di identità. 
Registrazioni e fotocopie dei relativi documenti di identità dovranno essere 
effettuate e custodite in azienda fino al 31 dicembre 2007, rendendole 
disponibili per eventuali controlli. Restano fermi gli obblighi di attenta 
custodia dei dati personali raccolti secondo le norme di tutela della privacy 
(decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che abbiamo trattato nella nota 
del 21 ottobre 2004 (doc. 5.11.1. del manuale Agriturist di organizzazione e 
legislazione).

La Circolare della Polizia di Stato precisa che Ú consentito, agli esercenti 
attività ricettive, effettuare la registrazione degli utenti contestualmente 
alla raccolta delle generalità finalizzata alle comunicazioni degli arrivi. 
In tal caso, visto che non si registrano le singole utenze, sarà opportuno 
registrare anche la data di partenza dell'ospite.

Occorre infine precisare che le aziende che non abbiano come prevalente 
attività la prestazione di servizi di comunicazione (come nel caso delle 
aziende ricettive), non sono tenute a dotarsi della "licenza di 
telecomunicazione" di cui al Decreto Legislativo n. 259/2003, sicchÚ tale 
licenza non va allegata (anche se così Ú scritto nel modello allegato) alla 
richiesta della licenza di pubblica sicurezza per le telecomunicazioni, 
oggetto di questo messaggio (come da nota DGCA/2/ZOFF della Direzione 
generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, del 
10.3.2004). Alla domanda si deve applicare una marca da bollo di € 14,62.

Si raccomanda, comunque, di leggere con attenzione la normativa originale 
allegata, e di compilare, se del caso, il modello di domanda portandolo alla 
locale autorità di P.S. senza incollare la marca da bollo, poichÚ alcune 
questure hanno predisposto un modulo proprio e potrebbe quindi essere 
necessario trascrivere la domanda su quel modulo.




LEGGE 31 luglio 2005, n.155 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.



Art. 7. 
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di 
telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 
2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di 
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei 
clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, 
anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non é 
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, 
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.  
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza 
deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto. 
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro 
della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi 
III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 
nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali 
adibiti a pubblici esercizi. 
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259, nonché  le attribuzioni degli enti locali in materia.  
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle 
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il 
Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un 
esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, é tenuto ad 
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per 
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal 
comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva 
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei 
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni 
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza 
fili. 
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di 
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai 
relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto 
ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

____________________


Riferimenti normativi: 

I capi III e IV del titolo I (Dei provvedimenti di polizia e della loro 
esecuzione), nonché il capo II del titolo III (Disposizioni relative agli 
spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri 
girovaghi, operai e domestici) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) recano 
rispettivamente: «Delle autorizzazioni di polizia; Dell'inosservanza degli 
ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni; Degli 
esercizi pubblici».

Si riporta il testo degli articoli 122, comma 1 e 123, comma 3, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 
6.):

«Art. 122. comma 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, é vietato l'uso di 
una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate 
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare 
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.».
«Art. 123.  comma 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica 
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e 
per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di 
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, 
solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il 
proprio consenso, che é revocabile in ogni momento.».
Decreto Ministero Interno del 16 agosto 2005

Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che 
utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche 
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai 
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 
del 17-8-2005)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il 
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il 
codice delle comunicazioni;
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  
regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e in particolare gli 
articoli 16 e 17;
  Ritenuto  di  dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del  
decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo 
misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di 
regolamento  in  vigore per  l'identificazione  degli  utenti  della 
telefonia  fissa e mobile e per la tracciabilita' delle comunicazioni 
telematiche;
  Acquisito  il  parere del Garante per  la  protezione dei  dati 
personali;

Decreta:

Art. 1. Obblighi dei titolari e dei gestori

  1.  I  titolari  o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo 
privato  di  qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del 
pubblico, dei  clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili 
per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a  
pagamento  abilitati  esclusivamente  alla  telefonia vocale, sono tenuti 
a:
    a) adottare  le  misure  fisiche  o  tecnologiche  occorrenti per 
impedire  l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano 
preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
    b) identificare  chi  accede  ai  servizi telefonici e telematici 
offerti,  prima  dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di 
accesso,  acquisendo  i  dati anagrafici riportati su un documento di 
identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento 
presentato dall'utente;
    c) adottare  le  misure  di  cui  all'art.  2,  occorrenti per 
il monitoraggio delle attivita';
    d) informare,  anche  in  lingue  straniere,  il  pubblico  
delle condizioni  d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle 
di cui alle lettere a) e b);
    e) rendere  disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i 
dati  acquisiti  a  norma  delle  lettere b) e c), esclusi comunque i 
contenuti  delle  comunicazioni,  al Servizio polizia postale e delle 
comunicazioni,  quale  organo  del Ministero dell'interno preposto ai 
servizi  di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in 
conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla 
polizia giudiziaria;
    f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro 
conservazione fino al 31 dicembre 2007.
  2.  L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui  
al  comma  1,  lettera  e), può comprendere i dati del traffico 
telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita' 
giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.
  3.  Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi 
telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una 
pluralita'  di  accessi,  mediante  l'utilizzazione di credenziali di 
accesso  ad  uso  plurimo, le operazioni di identificazione di cui al 
comma  1,  lettera  b),  sono  effettuate una sola volta, prima della 
consegna  delle  predette  credenziali  ad  uso plurimo. Il gestore o 
titolare dell'esercizio o del  circolo e' in ogni modo tenuto a 
vigilare  affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate ad 
altri utenti.
  4.  I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono 
raccolti e conservati con modalita' informatiche. Per gli esercizi o i  
circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a disposizione del 
pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito 
registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla 
autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche 
l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di 
inizio e fine della fruizione dell'apparato.

Art. 2. Monitoraggio delle attivita'

1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e 
mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla 
tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale 
utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
  2.  Gli  stessi  soggetti adottano le misure necessarie affinche' i 
dati  registrati  siano  mantenuti, con modalita' che ne garantiscano 
l'inalterabilita'  e  la  non  accessibilita' da parte di persone non 
autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del 
decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge  
31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico 
conservati oltre i  limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati 
esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.

Art. 3. Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate

  1.  Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma  
1,  lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi 
terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni 
pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, 
collocati in aree non vigilate.
In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso 
prepagate o gratuite, non potranno avere validita' superiore ai dodici mesi 
dall'ultima operazione di identificazione.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di 
utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di 
credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai 
frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri  istituti  di 
istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.

Art. 4. Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili

  1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando 
tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti 
ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di 
apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero 
ad utenti che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.

Art. 5. - Esclusioni

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
    a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici 
per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti 
alle dimostrazioni;
    b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a 
commutazione di pacchetto (voip);
    c) all'accesso  alle  reti  telematiche  attraverso  apparati che 
utilizzano  SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai 
sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.
    
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro delle comunicazioni
 Landoldi
 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
 Stanca

          
          

Circolare 557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005

Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto 
del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 
luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi 
previsti dagli artt. 7, 8,

Roma, 29 agosto 2005

OGGETTO:  Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il 
contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2005, n. 155.  Provvedimenti amministrativi e decreti 
attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.

  

Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 
per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico 
affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, 
appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed 
efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.

 Le misure all’uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento 
legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro 
specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed 
attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di 
prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di 
richiamare particolarmente l’attenzione del personale dipendente, anche per 
gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.

Art. 7  – Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di 
telecomunicazioni.

 – Disciplina della licenza.

 L’articolo 7 del D.L. n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto 
2005 e fino al 31 dicembre 2007, “chiunque intende aprire un pubblico 
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a 
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali 
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la 
licenza al questore”.

 Con tutta evidenza l’articolo in questione non si applica ai servizi 
postali né ai servizi di telecomunicazione offerti all’utenza attraverso 
gli strumenti commerciali propri e, comunque, diversi dalle fattispecie 
specificamente indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente 
esclude l’assoggettamento a licenza della mera “installazione di telefoni 
pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale”, 
sicché la tassatività dell’esclusione implica che la licenza occorre per 
l’offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in 
circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso 
quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi (come 
precisa il decreto interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà 
appresso) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).

 Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non 
incide sulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di 
servizi di telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto legislativo 
1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide sulle attribuzioni degli Enti 
locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come 
una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statuale, 
aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad 
es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall’art. 86 del Testo Unico 
delle leggi di P.S. e dall’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella  
di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di 
attività di cui all’art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che 
costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio 
delle attività ivi disciplinate.

 Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione 
dell’art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico 
delle leggi di P.S. concernenti:
a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I – Capo III), fra cui, 
particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni per 
il rilascio, la sospensione e la revoca);
b) i controlli e le sanzioni (Titolo I – Capo IV), e, particolarmente, 
l’art. 16 (controlli) e l’art. 17 (sanzioni penali);
c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III – Capo II), fra 
cui, particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di 
rilascio), 93 (conduzione tramite rappresentanza) e 100 (sospensione della 
licenza per motivi di pubblica sicurezza);
e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e 
153).
 
  In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla Questura, con 
le modalità indicate nella circolare ministeriale 11001/114/1 (2) Gab. del 
16 agosto scorso, redatta in conformità al modello in all. 1, sarà 
corredata di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero delle 
Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall’art. 25 del D. Lgs. n. 
259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni che 
non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25,  la 
domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero 
competente. 

 Analoghe modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli 
esercizi già operanti, per i quali il comma 2 dell’art. 7 consente di 
richiedere la licenza entro il 26 settembre 2005.

 Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di 
inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere 
anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di 
cui al comma 3 dell’art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il 
ricevimento della domanda, come previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 
n. 241/1990).

 Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gli 
accertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, 
dandone comunicazione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 
anche ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle sedi più 
appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla Direzione Centrale della 
Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraverso i 
canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.

 Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un 
Commissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei 
Carabinieri, i predetti Uffici, verificata la completezza della 
documentazione, provvederanno a trasmettere rapidamente il carteggio alla 
Questura, corredato delle informazioni di competenza e segnalando le 
eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.

 Nel rammentare che il diniego della licenza Ú suscettibile di ricorso 
gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si 
richiama l’attenzione sull’esigenza che gli elementi addotti nella 
motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e 
degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

 Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, in 
ogni altro caso in cui si verifichino successivamente le condizioni negative 
di cui all’art. 11 e all’art. 92 del TULPS, si provvederà in via di 
autotutela, anche a mente dell’ art. 21-quinquies della legge 7 agosto 
1990, n. 241, informando anche il Ministero delle Comunicazioni per i 
provvedimenti di competenza.

 - Decreto interministeriale 16 agosto 2005.

 Si richiama l’attenzione sul fatto che le attività disciplinate 
dall’art. 7 sono specificamente sottoposte alle disposizioni tecniche  del 
decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle 
Comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, adottato 
il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 
agosto, il cui testo Ú rinvenibile anche sul sito web di questo Ministero 
(www.interno.it); esse ineriscono principalmente:
- all’obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi 
telefonici o telematici offerti;
- alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l’accesso ai 
predetti servizi in assenza della previa identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31 
dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari e di polizia, come 
specificato nel medesimo decreto.

 Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l’osservanza 
degli obblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle 
attività esercitate e va quindi assicurata anche da parte di coloro che già 
svolgono le attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti di 
cui al comma 2 dell’art. 7.  In particolare, gli obblighi di 
identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti 
attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di 
connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò 
non esclude che l’identificazione avvenga contestualmente  a quella 
richiesta a norma dell’art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..

 - Disciplina dei controlli.

 Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati 
all’applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati 
ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a 
mezzo di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato 
che l’accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio specificamente 
indicati dal decreto interministeriale del 16 agosto Ú riservato, per 
espresse disposizioni dello stesso decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e 
comma 2) e dell’art. 7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o 
di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale, 
nonché al personale della Polizia postale e delle comunicazioni 
specificamente designato, il quale potrà accedere ai dati del traffico 
telematico solo previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, 
secondo le norme vigenti. 

 Per completezza si aggiunge che l’esercizio delle attività qui in 
argomento in assenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse 
inerenti, rientra fra le fattispecie previste e punite dall’art. 17 del 
Testo Unico delle leggi di P.S., appositamente richiamato, fra le 
disposizioni del Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3 
dell’art. 7 qui in commento.

 Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal 
codice di procedura penale per l’interruzione delle attività costituenti 
reato.
 





Maggiori informazioni sulla lista golem