[Golem] norme antiterrorismo
Maurizio Pertici
permaurizio@inwind.it
Ven 30 Set 2005 22:16:52 CEST
a gentile richiesta allego il testo della legge e circolari esplicative varie
che mi sono arrivate circa i nuovi adempimenti che si applicano alle
comunicazioni internet.
Se a qualcuno serve il modulo per fare la domanda in pdf e posso inviarlo
aprte, ma il testo della legge gi in vigore da lunedi scorso
Maurizio
..................................
Oggetto: norme antiterrorismo; licenza di P.S. per servizi di comunicazione
Entro il prossimo lunedì 26 settembre, chiunque (quindi anche le aziende
agrituristiche) metta a disposizione, dei propri clienti od ospiti,
"terminali" di comunicazione telefonica o telematica (esclusi i telefoni
pubblici a pagamento abilitati alla sola comunicazione vocale), Ú tenuto a
richiedere alla locale autorità di pubblica sicurezza (commissariato di
polizia o, in assenza, stazione dei carabinieri) una specifica licenza, ai
sensi della Legge 31 luglio 2005 (art. 7), seguita dal Decreto del Ministero
dell'Interno 16 agosto 2005 e della Circolare della Polizia di Stato n. 557
del 29 agosto 2005 accompagnata da un modello per formulare la richiesta. I
documenti citati, che fanno parte di un più ampio sistema di norme
antiterrorismo, sono allegati a questa comunicazione.
Abbiamo atteso inutilmente un chiarimento del Ministero dell'Interno che
escludesse le aziende ricettive turistiche da tale incombenza, almeno per
quanto concerne gli eventuali telefoni nelle camere (con collegamento alla
rete esterna), tenuto conto del fatto che gli ospiti sono già identificati
attraverso le comunicazioni di "arrivo" alla stessa autorità di pubblica
sicurezza. Ma il termine del 26 settembre Ú ormai vicino...
e non sono giunte risposte. L'ultima possibilità per evitare la licenza Ú
legata al comportamento interpretativo delle diverse Questure, attesa
l'evidenza che la norma Ú stata in realtà concepita per i call center e per
gli internet point, finendo poi per "dilatarsi" a casistiche ben diverse.
In sintesi... Chi mette a disposizione degli ospiti computer per connettersi
ad internet (anche senza fili), fax con tecnologia VOIP (trasmissione tramite
la rete internet), o semplici telefoni collegati con la rete esterna (negli
spazi comuni o negli alloggi), sembra proprio che debba fare richiesta della
licenza, anche se le normative citate sono formulate in modo tutt'altro che
chiaro. E dovrà registrare sistematicamente le generalità (nome, cognome,
indirizzo, data di nascita, tipo di documento di riconoscimento) di coloro
che utilizzano "i terminali" di comunicazione, specificando anche data e ora
di ciascuna utenza.
La registrazione va effettuata con mezzi informatici, salva la facoltà di
utilizzare un registro con fogli numerati e vidimati preventivamente
dall'autorità di P.S., ove il numero dei "terminali" non sia superiore a
tre. Di ogni utente andrà anche fotocopiato il documento di identità.
Registrazioni e fotocopie dei relativi documenti di identità dovranno essere
effettuate e custodite in azienda fino al 31 dicembre 2007, rendendole
disponibili per eventuali controlli. Restano fermi gli obblighi di attenta
custodia dei dati personali raccolti secondo le norme di tutela della privacy
(decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che abbiamo trattato nella nota
del 21 ottobre 2004 (doc. 5.11.1. del manuale Agriturist di organizzazione e
legislazione).
La Circolare della Polizia di Stato precisa che Ú consentito, agli esercenti
attività ricettive, effettuare la registrazione degli utenti contestualmente
alla raccolta delle generalità finalizzata alle comunicazioni degli arrivi.
In tal caso, visto che non si registrano le singole utenze, sarà opportuno
registrare anche la data di partenza dell'ospite.
Occorre infine precisare che le aziende che non abbiano come prevalente
attività la prestazione di servizi di comunicazione (come nel caso delle
aziende ricettive), non sono tenute a dotarsi della "licenza di
telecomunicazione" di cui al Decreto Legislativo n. 259/2003, sicchÚ tale
licenza non va allegata (anche se così Ú scritto nel modello allegato) alla
richiesta della licenza di pubblica sicurezza per le telecomunicazioni,
oggetto di questo messaggio (come da nota DGCA/2/ZOFF della Direzione
generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, del
10.3.2004). Alla domanda si deve applicare una marca da bollo di € 14,62.
Si raccomanda, comunque, di leggere con attenzione la normativa originale
allegata, e di compilare, se del caso, il modello di domanda portandolo alla
locale autorità di P.S. senza incollare la marca da bollo, poichÚ alcune
questure hanno predisposto un modulo proprio e potrebbe quindi essere
necessario trascrivere la domanda su quel modulo.
LEGGE 31 luglio 2005, n.155
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei
clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non é
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento,
abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza
deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro
della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi
III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi.
Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle
comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un
esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, é tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per
l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva
acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei
soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni
telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza
fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di
procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai
relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto
ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
____________________
Riferimenti normativi:
I capi III e IV del titolo I (Dei provvedimenti di polizia e della loro
esecuzione), nonché il capo II del titolo III (Disposizioni relative agli
spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri
girovaghi, operai e domestici) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) recano
rispettivamente: «Delle autorizzazioni di polizia; Dell'inosservanza degli
ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni; Degli
esercizi pubblici».
Si riporta il testo degli articoli 122, comma 1 e 123, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per l'argomento vedi nelle note all'art.
6.):
«Art. 122. comma 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, é vietato l'uso di
una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.».
«Art. 123. comma 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e
per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto,
solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il
proprio consenso, che é revocabile in ogni momento.».
Decreto Ministero Interno del 16 agosto 2005
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che
utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190
del 17-8-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli
articoli 16 e 17;
Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo
misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di
regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti della
telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle comunicazioni
telematiche;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Decreta:
Art. 1. Obblighi dei titolari e dei gestori
1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo
privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del
pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili
per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a
pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti
a:
a) adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per
impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano
preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);
b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici
offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di
accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di
identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento
presentato dall'utente;
c) adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per
il monitoraggio delle attivita';
d) informare, anche in lingue straniere, il pubblico
delle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione, comprese quelle
di cui alle lettere a) e b);
e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i
dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle
comunicazioni, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai
servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonche', in
conformità al codice di procedura penale, all'autorita' giudiziaria e alla
polizia giudiziaria;
f) assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro
conservazione fino al 31 dicembre 2007.
2. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui
al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico
telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria in conformita' alla legge in vigore.
3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi
telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una
pluralita' di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di
accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al
comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta, prima della
consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o
titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni modo tenuto a
vigilare affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate ad
altri utenti.
4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono
raccolti e conservati con modalita' informatiche. Per gli esercizi o i
circoli aventi non piu' di tre apparecchi terminali a disposizione del
pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito
registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla
autorita' locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche
l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di
inizio e fine della fruizione dell'apparato.
Art. 2. Monitoraggio delle attivita'
1. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e
mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla
tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale
utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
2. Gli stessi soggetti adottano le misure necessarie affinche' i
dati registrati siano mantenuti, con modalita' che ne garantiscano
l'inalterabilita' e la non accessibilita' da parte di persone non
autorizzate, per il tempo indicato nel comma 1 dell'art. 7, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modifiche nella legge
31 luglio 2005, n. 155, fermo restando che i dati del traffico
conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalita' del predetto decreto-legge.
Art. 3. Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate
1. Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma
1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni
pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale,
collocati in aree non vigilate.
In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso
prepagate o gratuite, non potranno avere validita' superiore ai dodici mesi
dall'ultima operazione di identificazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di
utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di
credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai
frequentatori di centri di ricerca, universita' ed altri istituti di
istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.
Art. 4. Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili
1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando
tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti
ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di
apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero
ad utenti che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.
Art. 5. - Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici
per le attivita' di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti
alle dimostrazioni;
b) all'offerta di servizio fax salvo che si utilizzino tecnologie a
commutazione di pacchetto (voip);
c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che
utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai
sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 agosto 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro delle comunicazioni
Landoldi
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Circolare 557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005
Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi
previsti dagli artt. 7, 8,
Roma, 29 agosto 2005
OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti
attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.
Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico
affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa,
appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed
efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.
Le misure all’uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento
legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro
specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed
attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di
prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di
richiamare particolarmente l’attenzione del personale dipendente, anche per
gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.
Art. 7 – Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telecomunicazioni.
– Disciplina della licenza.
L’articolo 7 del D.L. n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto
2005 e fino al 31 dicembre 2007, “chiunque intende aprire un pubblico
esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la
licenza al questore”.
Con tutta evidenza l’articolo in questione non si applica ai servizi
postali né ai servizi di telecomunicazione offerti all’utenza attraverso
gli strumenti commerciali propri e, comunque, diversi dalle fattispecie
specificamente indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre, espressamente
esclude l’assoggettamento a licenza della mera “installazione di telefoni
pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale”,
sicché la tassatività dell’esclusione implica che la licenza occorre per
l’offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in
circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso
quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi (come
precisa il decreto interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà
appresso) tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).
Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non
incide sulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di
servizi di telecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, così neppure incide sulle attribuzioni degli Enti
locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come
una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statuale,
aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad
es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall’art. 86 del Testo Unico
delle leggi di P.S. e dall’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella
di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di
attività di cui all’art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che
costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio
delle attività ivi disciplinate.
Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione
dell’art. 7 del D.L. n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico
delle leggi di P.S. concernenti:
a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I – Capo III), fra cui,
particolarmente, quelle degli artt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni per
il rilascio, la sospensione e la revoca);
b) i controlli e le sanzioni (Titolo I – Capo IV), e, particolarmente,
l’art. 16 (controlli) e l’art. 17 (sanzioni penali);
c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III – Capo II), fra
cui, particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di
rilascio), 93 (conduzione tramite rappresentanza) e 100 (sospensione della
licenza per motivi di pubblica sicurezza);
e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e
153).
In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla Questura, con
le modalità indicate nella circolare ministeriale 11001/114/1 (2) Gab. del
16 agosto scorso, redatta in conformità al modello in all. 1, sarà
corredata di copia della dichiarazione già inoltrata al Ministero delle
Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall’art. 25 del D. Lgs. n.
259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni che
non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25, la
domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero
competente.
Analoghe modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli
esercizi già operanti, per i quali il comma 2 dell’art. 7 consente di
richiedere la licenza entro il 26 settembre 2005.
Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di
inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere
anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di
cui al comma 3 dell’art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il
ricevimento della domanda, come previsto dall’art. 2, comma 2, della legge
n. 241/1990).
Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gli
accertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza,
dandone comunicazione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione,
anche ai fini di un eventuale approfondimento informativo nelle sedi più
appropriate, e, se trattasi di stranieri, alla Direzione Centrale della
Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraverso i
canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.
Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di un
Commissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei
Carabinieri, i predetti Uffici, verificata la completezza della
documentazione, provvederanno a trasmettere rapidamente il carteggio alla
Questura, corredato delle informazioni di competenza e segnalando le
eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.
 Nel rammentare che il diniego della licenza Ú suscettibile di ricorso
gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si
richiama l’attenzione sull’esigenza che gli elementi addotti nella
motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni e
degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, in
ogni altro caso in cui si verifichino successivamente le condizioni negative
di cui all’art. 11 e all’art. 92 del TULPS, si provvederà in via di
autotutela, anche a mente dell’ art. 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, informando anche il Ministero delle Comunicazioni per i
provvedimenti di competenza.
- Decreto interministeriale 16 agosto 2005.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le attività disciplinate
dall’art. 7 sono specificamente sottoposte alle disposizioni tecniche del
decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro delle
Comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, adottato
il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17
agosto, il cui testo Ú rinvenibile anche sul sito web di questo Ministero
(www.interno.it); esse ineriscono principalmente:
- all’obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi
telefonici o telematici offerti;
- alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l’accesso ai
predetti servizi in assenza della previa identificazione;
- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31
dicembre 2007, a disposizione degli organi giudiziari e di polizia, come
specificato nel medesimo decreto.
Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l’osservanza
degli obblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle
attività esercitate e va quindi assicurata anche da parte di coloro che già
svolgono le attività in argomento, indipendentemente dagli adempimenti di
cui al comma 2 dell’art. 7. In particolare, gli obblighi di
identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti
attività ricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di
connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò
non esclude che l’identificazione avvenga contestualmente a quella
richiesta a norma dell’art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..
- Disciplina dei controlli.
Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati
all’applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati
ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a
mezzo di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato
che l’accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio specificamente
indicati dal decreto interministeriale del 16 agosto Ú riservato, per
espresse disposizioni dello stesso decreto (art. 1, comma 1, lettera e), e
comma 2) e dell’art. 7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organi giudiziari o
di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale,
nonché al personale della Polizia postale e delle comunicazioni
specificamente designato, il quale potrà accedere ai dati del traffico
telematico solo previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria,
secondo le norme vigenti.
Per completezza si aggiunge che l’esercizio delle attività qui in
argomento in assenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse
inerenti, rientra fra le fattispecie previste e punite dall’art. 17 del
Testo Unico delle leggi di P.S., appositamente richiamato, fra le
disposizioni del Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3
dell’art. 7 qui in commento.
Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal
codice di procedura penale per l’interruzione delle attività costituenti
reato.
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