[jobmarket] Re: [lavoro] Programmatore PHP/MySql
Linux/Windows
Marco Ermini
marco.ermini@gmail.com
Gio 5 Maggio 2005 15:31:39 CEST
On 5/5/05, Davide Cleopadre <fenix71@libero.it> wrote:
[...]
Qual è la lista yahoo? :-)
[...]
Riporto di seguito alcune cose che mi ha comunicato il commercialista
circa l'auto ed i ticket restaurant, perché noto che potrebbero essere
utili - si sono dette vere e proprie sciocchezze qui :-)
Alcune cose sono in formato di "carteggio" tra me e il commercialista,
non fateci caso ed "estraete" il succo ;-)
A proposito dell'auto:
---8X---
AUTOCARRO:
L'autocarro utilizzato come bene strumentale da un professionista non
è soggetto ad alcuna delle limitazioni fiscali previste per gli altri
mezzi di trasporto (articoli 19-bis 1 del Dpr 633/72 e 121-bis del
Tuir). Pertanto, ai fini dell'Irpef, i relativi costi e spese sono
deducibili per intero e l'Iva indicata nelle fatture d'acquisto è
interamente detraibile.
Occorre, tuttavia, evidenziare che la deduzione integrale delle spese
e la detrazione totale dell'Iva del veicolo immatricolato come
"autocarro" si giustificano se il veicolo è effettivamente e
esclusivamente utilizzato per l'attività professionale.
Si precisa, inoltre, che secondo le leggi italiane, i veicoli
immatricolati come autocarri non possono essere utilizzati come
normali autovetture.
L'uso improprio comporta, infatti, salvo modofiche, le sanzioni
previste dall'articolo 82 del Codice della strada (multa di 65,60 euro
e sospensione della carta di circolazione per un mese).
Dal punto di vista fiscale, le conseguenze per l'uso improprio del
veicolo sono il recupero dell'Iva indebitamente detratta (articolo 19
del Dpr 633/72), la ripresa a tassazione dei costi e delle spese
dedotti ai fini delle imposte dirette per difetto del requisito
dell'inerenza (articolo 75 del Tuir) e, conseguentemente, le sanzioni
collegate alle maggiori imposte accertate.
Risoluzione Ministeriale 244/E, 23.7.02 - Trasporto di atti -
Autocarro acquistato da un notaio.
Anche se la disciplina IVA non individua nessun tipo di limitazione
alla detraibilità per gli autoveicoli di cui alla lettera d)
dell'articolo 54 del Codice della Strada (autocarri) poiché non è
stato individuato uno stretto rapporto di strumentalità tra
l'esercizio dell'attività di notaio e l'utilizzo di un autocarro, deve
ritenersi esclusa la possibilità di fruire, anche parzialmente, delle
detrazioni Iva relativamente all'acquisto e all'uso del veicolo
immatricolato quale autocarro per il trasporto degli atti ai fini
della loro registrazione RM 244/E, 23.7.02
In sintesi l'Agenzia delle Entrate:
- ha evidenziato che "non è possibile riscontrare un nesso di diretta
strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di
un'attività professionale, quale quella notarile, che si caratterizza
per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie intellettuali da
parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in
ambienti organizzati in ufficio";
- ha conseguentemente escluso in toto la deducibilità dei costi.
In ogni caso, per quanto riguarda l'IVA la regola dell'indetraibilità
Iva sulle autovetture prevista dall'articolo 19-bis 1, comma 1,
lettera c) del Dpr 633/72, come mitigata dall'articolo 30, comma 4
della legge 388/2000, non risulterebbe in linea con le previsioni
comunitarie e, più in particolare con le disposizioni della sesta
direttiva che consentono agli Stati membri di limitare il diritto a
detrazione dell'imposta pagata sull'acquisto di beni e servizi.
Le regole nazionali. La detrazione Iva relativa alle autovetture e,
più in generale, ai mezzi destinati al trasporto di persone che
vengono utilizzati dalle imprese e dai professionisti nell'esercizio
della propria attività economica risulta, in modo articolato,
disciplinata dal Dpr 633/72.
In particolare, l'articolo 19-bis 1 del Dpr 633, in deroga alle regole
generali che sanciscono la detraibilità totale e assoluta dell'imposta
assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, prevede quanto segue.
Imprese. Per le imprese, il legislatore provvede a ripartire gli
automezzi in tre categorie. La prima riguarda gli autoveicoli a uso
promiscuo, vale a dire quegli automezzi che per ragioni strutturali e
di utilizzo vengono impiegati sia per il trasporto di merci che per il
trasporto di persone. Ritroviamo la specifica categoria espressamente
descritta nella lettera e) della tabella B del Dpr 633/72. La lettera
richiamata prevede una limitazione di cilindrata che è del tutto
ininfluente ai fini della detrazione Iva. Detta detrazione è ammessa
sia per l'acquisizione del mezzo che per le operazioni strettamente
connesse, solo quando l'autoveicolo forma oggetto dell'attività
propria dell'impresa (ad esempio per il commerciante di autovetture)
ovvero quando è destinato a essere utilizzato esclusivamente come
strumentale all'attività (ad esempio l'autoveicolo dell'impresa di
trasporto).
La seconda categoria comprende le autovetture, gli autoveicoli e i
motocicli cosiddetti "di lusso". Vale a dire le autovetture e gli
autoveicoli con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc, ovvero se
diesel superiore a 2.500 cc e i motocicli, a uso privato, con motore
di cilindrata superiore a 350 cc. In questo caso la detrazione è
ammessa solo se gli automezzi formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa.
La terza categoria comprende tutti gli altri automezzi. Vale a dire le
autovetture e gli autoveicoli di cui alle lettere a) e c) del Dl 285
del 30 aprile 1992, i motocicli al di sotto dei 350 cc e i ciclomoto.
Per questi la detrazione fino al 31 dicembre 2000 è stata limitata
solo a quelli adibiti a uso pubblico, a quelli che formano oggetto
proprio dell'attività dell'impresa e a quelli che sono acquistati da
agenti e rappresentanti di commercio. Per questi ultimi bisogna
evidenziare che se l'agente utilizza l'autovettura sia per fini
privati che per fini professionali deve detrarre l'Iva in misura
percentuale all'utilizzo professionale del mezzo. Tale percentuale
viene fissata autonomamente secondo criteri oggettivi e coerenti.
L'agente non può, tuttavia, utilizzare in via automatica la
percentuale dell'80% fissata in materia di imposte dirette
dall'articolo 121-bis del Tuir.
In relazione a questa terza categoria va specificato che la
limitazione dal 1^ gennaio 2001 non è più del 100%, ma è del 90 per
cento. Tale previsione è stata prorogata al 31 dicembre 2004
dall'articolo 2, comma 17 della legge 350/2003.
Professionisti. Per questi l'articolo 19-bis 1 del Dpr 633/72 prevede
che il diritto di detrazione relativa all'acquisizione degli automezzi
e alle spese a essi relative non è mai esercitabile.
Anche per i professionisti, come per l'impresa, dal 2001 e ancora fino
al 31 dicembre di quest'anno è possibile detrarre per l'acquisto o
l'acquisizione di autovetture, cicli e motocicli di cui alla lettera
c) un ammontare pari al 10% dell'Iva assolta.
Esistono però incongruenze con la legislazione comunitaria. Le regole
vigenti non rispondono totalmente con le previsioni comunitarie, come
sostiene ad esempio il coordinamento delle Unioni industriali del
Triveneto, in quanto la limitazione del diritto a detrazione nasce da
una antica richiesta alle autorità di Bruxelles, poi riproposta nel
tempo dallo Stato italiano, di deroga al regime comunitario, richiesta
che doveva essere temporanea e che al contrario è vigente nel nostro
ordinamento dal lontano 1979.
---8X---
Conclusione: se sei un professionista che necessita dell'auto per
svolgere la tua attività, la detrai al 100% con tutte le spese se la
immatricoli come autocarro (con le debite eccezioni e problemi, da
verificare con il TUO commercialista). E' quello che faccio io:
detraggo al 100% costo ed IVA (faccio 1200 KM la settimana per
lavoro... vorrei vedere :-)
Per quanto riguarda i ticket restaurant:
---8x----
Non spariamo sul collega! In ogni caso meglio i pasti buoni dei buoni pasto!
Battutacce a parte, l'uso dei ticket restaurant non sarebbe del tutto
appropriato per se stessi ed è stato appositamente creato per
dipendenti e collaboratori.
Se non ricordo male, quando mi hai comunicato che utilizzavi i TR ho
espresso anch'io qualche perplessità. Essendo però difficoltoso
ottenere documentazione fiscale valida dai Bar e simili (solo
scontrini) abbiamo provato a dare una giustificazione all'uso dei TR.
Il punto pertanto è capire se sono comunque deducibili. La norma
prevede che i liberi professionisti possano dedurre dal reddito una
certa percentuale (max 2%) dei compensi riscossi nell'anno per spese
conseguenti a prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di
alimenti e bevande in pubblici esercizi. Se tu le spese le hai
sostenute (hai la fattura della società che emette i TR) anche se
risultanti da documentazione "anomala" si può sostenere che ci sia
deducibilità. Non c'è alcun precedente giurisprudenziale o alcuna
risoluzione in merito perchè normalmente i TR sono utilizzati dai
dipendenti.
Per cui non c'è scritto da nessuna parte che i TR possano essere
validamente usati dal libero professionista per se stesso, ma visto
che li usa e che vuole continuare a usarli perchè altrimenti non
dedurrebbe il costo risultante dallo scontrino, abbiamo preferito
continuare su questa strada dandoci la giustificazione di cui sopra.
A dispozizione, Gianluca
* * * * *
(parlando del 4% perso usando i TR: infatti l'IVA del 4% sul cibo non
è recuperabile)
Non è corretto dire che ci rimetti l'IVA del 4%. E' più esatto dire
che i pasti ti costano il 4% in più. Questo perchè la società che
emette i TR ti addebita sull'intero costo dei pasti che consumi un 4%
a titolo di IVA e tale IVA non è detraibile dall'IVA che tu devi
versare perchè l'IVA sulle somministrazioni non è mai detraibile. In
ogni caso la deduci come costo nei limiti del 2% dei compensi.
----8x----
(ho chiesto se l'affitto e le utenze, es. elettricità, gas ecc. sono
detraibili al 100% - il paragone è col costo dell'albergo, che ha lo
stesso regime dei pasti descritto sopra, ovvero al massimo il 2% annuo
sul totale dei compensi riscossi nell'anno).
[...]
Il regime dei costi per locazione è il seguente:
- Per gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio
dell'attività i canoni di locazione sono deducibili integralmente.
Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a
tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili
utilizzati;
- Per gli immobili utilizzati promiscuamente (studio e abitazione
contemporaneamente) è deducibile una somma pari al 50% della rendita
catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria, ovvero una somma pari al 50% del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di
altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i
servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli immobili utilizzati.
In sostanza se affitti un appartamento e vi svolgi l'attività
stabilendovi effettivamente la sede puoi dedurre tutte le spese al
100%. Se in tale appartamento oltre a svolgervi l'attività ci vivi
(dormi, mangi, evadi innocentemente.....) allora la deduzione è
ammessa nella misura del 50%.
Riterrei l'affitto più conveniente dell'albergo semprechè tu
trasferisca comunque la sede dell'attività nell'immobile, anche se lo
utilizzi "promiscuamente".
La sede dell'attività può essere ovviamente in un comune diverso da
quello di residenza. Trasferire la sede in un altro comune non
comporta prendere una nuova partita IVA.
----8x----
(ho chiesto se era possibile far pagare l'albergo alla mia società
facendomi detrarre il costo dal mio compenso, così loro possono
scaricarlo al 100% e a me non risulta come compenso e quindi non ci
pago le tasse).
L'altra soluzione è quella di farli dedurre alla società e decurtarli
dai compensi, come dicevi.
Tra le due la migliore è, dal punto di vista della congruità rispetto
agli studi di settore, quella dell'affitto in quanto, ad oggi, tale
costo non è rilevante ai fini del calcolo della congruità dei
compensi.
Saluti, Gianluca
---8x---
> Eccone un altra, l'auto la scarichi come tutti i professionisti che non siano agenti 50%.
> Non è difficile da dimostrare nulla! devi andarci al lavoro in qualche modo.
[...]
> benzina al 50% ma non c'è IVa e deve essere proporzionale al fatturato.
> Cioè non puoi scaricare 20000 di Iva se fatturi 30000, ma 2000 si.
Spero che sia chiaro che non è affatto così.
> kbonasia> 1) commercialista: circa 1.500 euro anno - di solito, strano, tende a non
> kbonasia> emettere fattura...
Sciocchezze. Cambia commercialista.
[...]
Ciao.
--
Marco Ermini
http://www.markoer.org
Dubium sapientiae initium. (Descartes)
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