BOZZA STATUTO

Valerio Pachera sirio81@gmail.com
Sab 21 Gen 2006 18:09:28 CET


Vi giro la bozza dello statuto, cosě potete leggerla, stamparla e
darci un'occhiata prima di lunedě.
Ciao.
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						STATUTO


DENOMINAZIONE
Art. 01) - E’ costituita un’associazione denominata: LinuxLudus, la sua durata è illimitata.



SCOPO / FINALITA'
Art. 02) - Pruomovere e sostenere lo sviluppo del "Software Libero" e 
	del sistema operativo	 "GNU/Linux", favorendone la conoscenza e la diffusione.
	Si definisce libero il software che viene distribuito con una delle licenze approvate 
	dalla "Open Source Initiative" (http://www.opensource.org).

	Favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza in campo informatico, 
	utilizzando ogni mezzo di comunicazione disponibile.

	L'associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.
	L'Associazione promuove e fa proprio al suo interno il principio delle "pari opportunitĂ " tra 
	uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.



ATTIVITA'
Art.  03) - Per raggiungere i propri obiettivi, LinuxLudus può:
	Dare vita a manifestazioni e/o incontri di vario genere incentrati sull'uso e la diffusione
	del Software Libero con frequenza semestrale o maggiore.
	Una delle due manifestazioni è il "Linux Day" coordinato da Italian Linux Socety (www.linux.it).
	Interagire con enti di vario genere, pubblici, privati ed altre associazioni.

	Realizzare guide, manuali, articoli di qualsiasi tipo e formato, volti a favorire
	 l'approfondimento e la conoscenza del "software libero".
	Il materiale prodotto dall'associozione dovrĂ  essere distribuito con licenze in linea 
	con gli obiettivi della stessa.

	Sviluppare studi e ricerche nel settore dell'informatica.

	L'Associazione svolge le proprie mansioni mediante l'attivitĂ  spontanea,
	libera e gratuita dei propri aderenti.



SOCI
Art.  04) - Il numero di soci è illimitato.
	Vi sonno 3 categorie di soci ma i diritti e doveri sono i medesimi per tutte tre.

	-Sono soci ORDINARI tutti coloro che si riconoscono nei fini dell’Associazione,
	che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

	-Sono soci FONDATORI coloro che riconoscendosi nei fini dell’Associazione hanno
	concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. 
	Nella fattispecie, si intendono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

	-Sono soci ONORARI i soci ordinari che vengono promossi, mediante la votazione favorevole
	del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice (metĂ  piĂą uno), 
	per particolare merito e impegno.

	Può divenire socio ordinario dell’Associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica.
	Tutti  i soci sono tenuti a rispettare gli obblighi e le regole del presente statuto.

	Per divenire socio è necessario presentare domanda al consiglio direttvo.
	La domanda può essere presentata in forma scritta o tramite l'indirizzo di posta elettronica
	specificato sul sito internet.
	Una volta accolta la richiesta il socio versa la quota associativa e viene iscritto
	al registro degli associati.



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art.  05) - Possono essere ammessi, quali associati ordinari, anche i minori cheabbiano compiuto
	il sedicesimo anno di etĂ , dietro richiesta scritta dei soggetti che ne hanno la
	legale rappresentanza.

	I Soci hanno diritto a:

	-1. partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione
	-2. partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto
	-3. accedere alle cariche associative. Le persone giuridiche non sono eleggibili.
	-4. visionare gli atti e i registri dell'associazione 

	I Soci sono tenuti a:

	-1. osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere regolarmente 
	      emanate dagli organi associativi
	-2. mantenere un comportamento tale da non arrecare danno all'immagine dell'Associazione
	-3. rispettare gli altri Soci
	-4. collaborare, nell'ambito delle proprie possibilitĂ , alla migliore realizzazione dei progetti
	      approvati dalla Associazione 
	-5. versare la quota associativa

	Il Socio decade dalla qualifica e di conseguenza cancellato dal libro dei Soci nei seguenti casi:

	-1. per decesso
	-2. per ritiro volontario della propria adesione, da comunicare per iscritto
	      al Consiglio Direttivo
	-3. per la mancata conferma annuale dell'iscrizione
	-4. per allontanamento da parte del Consiglio Direttivo 

	Il Consiglio Direttivo può decidere l'allontanamento del Socio e la cancellazione dal libro
	 dei Soci per i seguenti motivi:

	-1. comportamento contrastante con i principi dello Statuto dell'Associazione
	-2. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle 
	      deliberazioni degli organi sociali
	-3. comportamento deplorevole nei confronti dell'Associazione o degli altri 
	      soci o del Consiglio Direttivo 

	L'allontanamento del Socio è deciso dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l'interessato.

	L'associato che sia stato escluso dall'associazione può chiedere di
	esservi riammesso soltanto quando siano cessate le cause che abbiano
	determinato l'esclusione.



QUOTA ASSOCIATIVA
Art.  06) - La quota associativa è fissata ogni anno dal consiglio direttivo e va
	versata entro il 31 marzo.



COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art.  07) - Gli organi costituenti l'associazione sono:

	-1 l'assemblea
	-2 il consiglio direttivo
	-3 il presidente

	L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
	Hanno diritto a parteciparvi e hanno diritto di voto tutti i Soci dell'Associazione.
	Ogni socio che non possa o non intenda partecipare all'assemblea può delegare un altro socio.
	La delega va effettuata con dichiarazione scritta e firmata del socio delegante e presentata
	dal socio delegato durante l'assemblea, oppure con ogni altro metodo
	indicato dal regolamento.
	Ogni socio può avere una sola delega e pertanto ha diritto ad un massimo di due voti.
	In caso di deleghe contrastanti la delega si considera nulla.
	Esiste anche la possibilitĂ  di partecipare all'assemblea ed avere diritto di voto tramite
	strumenti elettronici il cui uso vine regolamentato da un documento redatto a cura
	del consiglio direttivo e reso disponibile ai soci tramite il sito internet.

	L'assemblea, ordinaria o straordinaria, viene ufficialmente convocata mediante comunicazione
	sulla Mailing List, almeno 15 giorni prima della data prevista.
	I soci sprovvisti di posta elettronica saranno contattati telefonicamente.
	Devono essere comunicati il lugo, l'ora e l'ordine del giorno.
	E' compito del presidente convocare l'assemlea, previa delibera del Consiglio Direttivo.



ASSEMBLEA ORDINARIA
Art.  08) - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata una volta l'anno, 
	tra il primo gennaio ed il 31 aprile, per trattare i seguenti argomenti:
	-1. indirizzare tutte le attivitĂ  del LUG
	-2. eleggere, con votazioni separate, gli organismi sociali alla fine del mandato o 
	in seguito alle dimissioni degli stessi; le modalitĂ  di votazione saranno indicate 
	da apposito regolamento
	-3. approvare il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale
	-4. approvare eventuali regolamenti interni
	-5. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale 



ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art.  09) - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo ogni volta
	che lo reputi necessario.
	I soci possono convocare l'Assemblea Straordinaria se ne fanno richiesta almeno 
	il 10% degli iscritti specificando il motivo al consiglio direttivo.
	Tale assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.



COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.
Art.  10) - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima
	 convocazione con la presenza di almeno il 50% dei soci e in seconda convocazione
	qualunque sia il numero degli intervenuti.
	Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno una settimana.
	In questo caso il tempo minimo di preavviso si riduce a 5 giorni.



DELIBERE ASSEMBLEARI
Art.  11) - L'assemblea è presieduta del Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei
	componenti del consiglio direttivo, possibilmente il vicepresidente.
	Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto.
	La modalitĂ  di voto viene scelta dall'assemblea stessa.
	I verbali di ogni riunione dell'Assemblea sono firmati dal Segretario e controfirmati dal
	Presidente, sono conservati agli atti e accessibili per la consultazione di tutti i Soci.



ECCEZIONI ALLE DELIBERE
Art.  12) - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto , proposte dal Consiglio Direttivo
	o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile che siano presenti o rappresentati per 
	delega almeno il tre quarti dei dei soci ed il voto favorevole del 50% dei partecipanti presenti
	o rappresentati per delega.
	La delibera riguardante lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, deve essere 
	assunta alla presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.  13) - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
	Il consiglio direttivo ha il compito di:
	-assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione
	-di gestire le iniziative nate dall'Assemblea o proporne di nuove
	-amministrare l'associazione
	 *stendere il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione
	 *deliberare l'ammissione dei soci e le azioni disciplinari nei loro riguardi
	 *stipulare tutti gli atti formali e i contratti inerenti le attivitĂ  sociali
	 *curare i rapporti con altri enti ed associazioni
	-discutere eventuali variazioni dello statuto e del regolamento, richiesti in sede di 
	  Assemblea dei Soci 
	-stabilire la quota associativa



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.  14) - Il consiglio direttivo è formato dal presidente, dal vice presidente, dal segretatio
	 e dal tesoriere.
	Altri soci possono far parte del consiglio direttivo che deve essere composto da un
	minimo di 7 soci fino ad un massimo di 12.
	Le cariche non possono essere cumulative, quindi un socio, una carica.



ELEZIONE DEI CONSILIERI
Art.  15) - L'Assemblea Ordinaria dei soci elegge il consiglio direttivo con scrutinio segreto.
	Tutte le cariche durano 3 anni. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti 
	una volta sola.
	In caso di rielezione la carica dura 2 anni.
	In caso di paritĂ  di voti accede alla carica il socio con maggiore anzianitĂ  di 
	iscrizione all'Associazione o, in alternativa, il socio con maggiore anzianitĂ  anagrafica.
	Nel caso un consiliere abbandoni la sua carica, al suo posto subentrano i primi dei 
	non eletti nella precedente votazione.
	Questi resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria, in occasine della 
	quale verrĂ  eletto il nuovo consiliere.
	Per eleggere una carica si possono esprimere da 1 a 3 preferenze.



DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.  16) - Il consiglio direttivo si riunisce con frequenza trimestrale o quando necessario.
	La riunione del consiglio direttivo si ritiene valida se sono presenti almeno la metĂ 
	 dei consilieri.
	Una proposta viene accettata con votazione favorevole del 50%+1 dei presenti.
	In caso di paritĂ  la proposta si consideta scartata.
	Non sono ammessi voti per delega.

	Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo 
	registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.



DECADIEMENTO
Art.  17) - I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze
	 ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso.
	La decadenza e' dichiarata dal Consiglio Direttivo.
	Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.
	Costui resterĂ  in carica fino alla prima assemblea ordinaria, in occasine della 
	quale verrĂ  eletto il nuovo consiliere.



IL PRESIDENTE
Art.  18) - Il Presidente ha i seguenti compiti:
	-1. rappresentare in ogni sede l'Associazione
	-2. guidare l'attivitĂ  dell'Associazione e garantire il rispetto delle procedure nelle 
	      sue varie fasi operative
	-3. convocare e presiedere ogni riunione del Consiglio Direttivo
	-4. convocare e presiedere ogni riunione dell'Assemblea dei Soci 



IL VICE PRESIDENTE
Art.  19) - Il vice presidente assume il ruolo del presidente in caso di sua assenza o
	impossibilitĂ  per mezzo di una delega.
	Il vice presidente collabora con il presidente e deve essere sempre in grado di sostiruirlo.



IL SEGRETARIO
Art.  20) - Il Segretario ha i seguenti compiti:
	-1. garantire il rispetto delle procedure nelle sue varie fasi operative
	-2. presenziare e verbalizzare le assemblee del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci
	-3. curare l'aspetto amministrativo dell'Associazione e fungere da tesoriere se necessario



IL TESORIERE
Art.  21) - Il tesoriere ha il compito di amministrare il patrimonio dell'associazione, creare il
	bilancio preventivo e consuntivo.
	Deve interagire con il segretario per l'archiviazione delle quote associative e delle
	donazioni ricevute da terzi.



SCOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.  22) – In caso di scoglimento dell'Associazione il patrimonio non potrà in alcun modo, diretto o indiretto, essere redistribuito ai soci ma donato ad associazioni senza scopo di lucro con fini simili riportati nel presente statuto o di utilità sociale.



DISPOSIZIONE FINALE
Art.  23) - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
	norme di legge vigenti in materia di associazioni.


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