Regolamento sul Bollino SIAE

Maurizio Lemmo - Tannoiser tann@libero.it
Wed, 5 Sep 2001 19:15:50 +0200


Con attenzione particolare per la Mail di MDS:

> Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2001 è stato pubblicato il
> decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n.
> 338, recante il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative
> al contrassegno della Società italiana degli autori ed editori
> (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
> 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n.
> 248, recante nuove norme a tutela del diritto d'autore".
>
> "
> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001, n.338
> Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno
> della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui
> all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto
> dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme
>
> di tutela del diritto d'autore.
>
> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
>
> Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
> del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
> Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
> 18 maggio 1942, n. 1369;
> Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
> introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
> recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
> i commi 3, 4, e 6;
> Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori
> (S.I.A.E.);
> Sentite le associazioni di categoria interessate;
> Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
> consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
>
> A d o t t a
>
> il seguente regolamento:
>
> Art. 1.
> Ambito di applicazione
>
> 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
> 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
> legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
> ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del
> contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
> medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in
> vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e i tempi per il
> suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli
> editori (S.I.A.E.).
> 2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
> 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
> la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
> purche' conformi alla legislazione previgente in materia di
> contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
>
> Avvertenza:
>
> Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
> dell'amministrazione competente ai sensi dell'art. 10,
> comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
> promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
> Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
> della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
> 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
> disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
> Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
> legislativi qui trascritti.
>
> Nota al titolo:
> - Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
> 1941, n. 633, e' riportato nelle note alle premesse.
>
> Note alle premesse:
> - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
> del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
> esercizio" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
> 16 luglio 1941, n. 166.
> - Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
> "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
> 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di
> autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e'
> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n.
> 286.
> - La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme
> di tutela del diritto di autore" e' pubblicata nella
> Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
> - Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
> 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
> 2000, n. 248, e' il seguente:
> "Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli
> effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
> italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un
> contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
> elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto
> contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
> fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
> nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti
> comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
> fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo
> delle riproduzioni di cui all'art. 68 potra' essere
> adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
> Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le
> associazioni delle categorie interessate.
> 2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui ai
> comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
> opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del
> richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti
> dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
> connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica,
> anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
> fini dell'apposizione.
> 3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi
> relativi ai diritti di cui alla presente legge, il
> contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste
> nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
> apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le
> categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
> contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
> decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
> esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che
> tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di
> immagini in movimento tali da costituire opere
> fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
> realizzate espressamente per il programma per elaboratore,
> ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
> dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
> concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
> medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti,
> anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
> e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
> produttori e importatori preventivamente rendono alla
> S.I.A.E.
> 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del
> contrassegno sono individuati da un regolamento di
> esecuzione da emanare con decreto del Presidente del
> Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
> di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
> la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei
> termini piu' idonei a consentirne la agevole
> applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
> l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla
> data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta
> operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
> caratteristiche e della collocazione del contrassegno
> determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e
> gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei
> richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la
> S.I.A.E. e le categorie interessate, e' determinata con
> decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
> il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
> 5. Il contrassegno deve avere, comunque,
> caratteristiche tali da non poter essere trasferito su
> altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
> la identificazione del titolo dell'opera per la quale e'
> stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
> titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi'
> l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
> opera riprodotta o registrata nonche' della sua
> destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
> forma di distribuzione.
> 6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
> affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da
> questi delegato, i quali assumono le conseguenti
> responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
> informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa
> l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale
> consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
> contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
> convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore
> ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia
> dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
> osservano le disposizioni di cui al comma 4.
> 7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il
> richiedente possono concordare che l'apposizione del
> contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
> ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della
> S.I.A.E.
> 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale,
> il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera
> dell'ingegno".
>
> Nota all'art. 1:
> - Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
> 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
> 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
>
> Art. 2.
> Caratteristiche e tipologia di contrassegno
>
> 1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e'
> stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare
> del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione
> del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di
> distribuzione.
> 2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
> rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione
> industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non
> contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
> al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il
> riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero
> progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
> riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il
> servizio.
>
> Art. 3.
> Collocazione del contrassegno
>
> 1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del
> supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche
> tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su
> altro supporto.
> 2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita
> l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
> 3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono
> sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
> sua destinazione e la concreta presentazione della confezione
> destinata alla commercializzazione.
> 4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
> compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni
> prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno
> sull'involucro esterno della confezione.
>
> Art. 4.
> Rilascio del contrassegno
>
> 1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
> ricezione della richiesta degli interessati.
> 2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
> predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
> documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a
> dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere
> comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
> diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere
> corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di
> sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la
> documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un
> esemplare del supporto da vidimare.
> 3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un
> massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando
> ricorrano i seguenti motivi:
> a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi,
> circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
> b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal
> richiedente;
> c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
> 4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei
> contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
> 5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
> di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione
> all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La
> S.I.A.E. puo' altresi' rifiutare il rilascio dei contrassegni per
> mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta
> indicati al comma 2, nonche' per la mancata indicazione degli
> elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2
> dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di
> richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il
> rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
> base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
> 6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
> legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita'
> per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
> apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa
> rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del
> materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della
> S.I.A.E.
> 7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6
> dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a
> stabilire i tempi e le modalita' della preventiva notizia che
> l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti
> nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni
> interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai
> sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi
> all'importazione dei supporti.
>
> Nota all'art. 4:
> - Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-bis della
> legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10
> della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle
> premesse.
>
> Art. 5.
> Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
>
> 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
> della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10
> della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi
> per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
> confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in
> commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
> particolare:
> a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
> applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie
> sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e
> lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy
> disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso
> installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa
> destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
> b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
> apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle
> comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player
> audio o video.
> 2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
> presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
> contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero
> dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
> fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito
> privato, scolastico o accademico.
> 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
> della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi
> per elaboratore ovvero multimediali:
> a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
> contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
> preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
> b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
> consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
> c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
> conseguente installazione sul personal computer dell'utente
> attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano
> registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
> personale dell'utente, salva la copia privata;
> d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far
> funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver)
> oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di
> conflitti software ed hardware se derivanti da software gia'
> installato;
> e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
> sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS
> (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
> destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
> radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti
> in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
> f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
> sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e
> trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
> programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
> medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
> esclusivamente al funzionamento degli stessi;
> g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
> gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
> analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
> esclusivamente al funzionamento degli stessi;
> h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
> per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
> 4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere
> esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le
> associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione della
> evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al Comitato
> per la tutela della proprieta' intellettuale di cui alla legge
> 18 agosto 2000, n. 248.
>
> Note all'art. 5:
> - Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
> 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge
> 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
> - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
> Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
> diritti delle persone handicappate, e' stata pubblicata
> nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
> - Il comitato per la tutela della proprieta'
> intellettuale e' stato introdotto dall'art. 19 della legge
> 18 agosto 2000, n. 248, il cui testo e' il seguente:
> "Art. 19. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
> Ministri e' istituito il Comitato per la tutela della
> proprieta' intellettuale, di seguito denominato "Comitato .
> 2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato
> alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega,
> che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta
> competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le
> garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana
> degli autori ed editori (S.I.A.E.), nominati con decreto
> del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il
> cui mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due
> anni e possono essere confermati una sola volta.
> 3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e
> documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
> in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu'
> efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite
> lesive della proprieta' intellettuale.
> 4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
> Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili
> alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
> associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che
> siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; puo'
> richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio
> di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
> senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice
> di procedura penale.
> 5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del
> comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono
> essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito
> sistema informatico e telematico.
> 6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il
> Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi
> che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le
> circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di
> prevenzione e di repressione degli illeciti.
> 7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione
> delle attivita' culturali provvede alle funzioni di
> assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
> comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.
> L'istituzione e il funzionamento del Comitato non
> comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del
> bilancio dello Stato".
>
> Art. 6.
> Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
>
> 1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
> 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato puo' richiedere
> l'assenso della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga
> sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale
> dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
> 2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia
> alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del
> contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate
> tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione
> comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della
> tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941,
> n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000,
> n. 248.
> 3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita'
> della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma
> dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
> presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti
> informazioni:
> a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
> b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
> c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero
> dell'importatore;
> d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato
> quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
> e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita,
> noleggio, abbinamento editoriale, etc.;
> f) codice identificativo del prodotto;
> g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo
> anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile
> direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante
> cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero
> stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione
> (incluso con le medesime modalita' di cui sopra in uno dei componenti
> del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica
> funzionale (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di
> registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di
> codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo di una
> periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola chiave
> (password) univoca, etc.
> 4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla
> legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni
> identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e
> sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei
> corrispondenti diritti di autore.
> 5. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
> cumulativamente per piu' tipi di programmi o nuove versioni di un
> programma e deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa
> di eventuali allegati e di un esemplare del supporto
> commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione
> in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale.
> L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constare la
> data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
> 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
> fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
> citata legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della
> dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
> totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei
> diritti connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
> 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
> alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere
> intere.
> 7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
> dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
> presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel
> territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in
> vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in
> vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai
> produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni
> decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
> secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e'
> attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
> responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di
> tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente
> normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facolta' di
> verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli
> atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
> dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito
> dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
>
> Note all'art. 6:
> - Il testo dell'art. 171-bis della legge 22 aprile1941,
> n. 633, introdotto dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000,
> n. 248, e' il seguente:
> "Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per
> trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi
> fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
> commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
> programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
> Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e'
> soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
> e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
> La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi
> mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
> rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
> applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
> pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e
> la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
> gravita'.
> 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti
> non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro
> supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
> pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
> delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e
> 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della
> banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
> articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o
> concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla
> pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
> da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non
> e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
> a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante
> gravita'".
> - Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
> 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
> 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
>
> Art. 7.
> Casi particolari
>
> 1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
> rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o
> distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la
> S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese,
> provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla
> richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali
> emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti
> medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
> termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali
> provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E.
> provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto
> l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame
> ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
> contrassegnatura.
> 2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
> dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
> televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
> realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o
> comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione
> radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
> o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
> Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
> nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
> italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
> osservare.
> Roma, 11 luglio 2001
>
> Il Presidente: Berlusconi
>
> Visto, il Guardasigilli: Castelli
> Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
> Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
> registro n. 11, foglio n. 188
>
-- 
"The Avis WIZARD decides if you get to drive a car. Your head won't touch the
pillow of a Sheraton unless their computer says it's okay."
-- Arthur Miller

Maurizio - Tannoiser - Lemmo
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