[LUG] Lettera aperta su EUCD
Davide Cerri
davide@linux.it
Tue, 4 Mar 2003 22:43:59 +0100
Ciao, penso che il tema dell'EUCD e dintorni sia di fondamentale
importanza, motivo per cui vi informo di questa iniziativa in modo che
i LUG che volessero appoggiarla possano farlo. Vi informo anche che
l'iniziativa è appoggiata, tra gli altri, anche da ILS.
Ciao,
Davide
---------- Messaggio inoltrato ----------
Subject:
Date: Tue, 04 Mar 2003 14:22:09 +0100
From: Francesco Potorti` <pot@softwarelibero.it>
To: Discussioni sul software libero <discussioni@softwarelibero.it>
Cc: ils-cd@linux.it, Adriano Sponzilli <adriano.sponzilli@virgilio.it>,
barbablues <barbablues@freemail.it>, openlabs-ml@openlabs.it,
comunicati@openlabs.it, fab@openlabs.it, lugroma@lugroma.org,
xdatap1@siena.linux.it
Per conto di Adriano Sponzilli invio qui la versione definitiva della
lettera aperta.
Adriano si occuperà di inviarne versione cartacea ai quarantasei membri
della Commissione Cultura. Chi voglia dargli una mano è pregato di
contattarlo. Soprattutto chi pensa (come è senz'altro opportuno) di
mandarne una copia alle associazioni dei consumatori è pregato di
contattarlo.
Invito singoli e associazioni che intendano aderire ad inviare
l'adesione ad Adriano, quindi non su questa lista. Invito altresì a
diffondere questo invito ove opportuno.
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Onorevole Deputato,
le Associazioni firmatarie della presente le scrivono nella Sua veste
di membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
Come certo Ella ricorderà, questa Commissione lo scorso 25 febbraio ha
dato parere favorevole rispetto allo schema di decreto legislativo che
recepirà la direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio
Europeo del 22 maggio 2001 su "armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione".
A nostro avviso l'approvazione di questo testo è un grave errore, che
porterà notevoli erosioni dei diritti dei cittadini e degli utenti,
come fruitori di opere coperte da diritto d'autore e come titolari di
libertà civili.
La nuova normativa riconosce legittimità giuridica alla così detta
autotutela tecnologica, ovvero alla pratica delle grosse case di
produzione di musica, cinema, software, di impedire la copia non
autorizzata tramite tecnologia anti-copia. La legge considera
«efficaci misure tecnologiche» quelle che consentono ai titolari dei
diritti di controllare l'uso dell'opera tramite l'applicazione di un
dispositivo, o di un procedimento come cifratura o distorsione, o di
un meccanismo di controllo della copia. L'elusione di tali efficaci
misure tecnologiche è vietata da una serie di norme penali che
attirano nella sfera dell'illecito tutta l'attività anche solo di
studio dei sistemi di protezione. Non si punisce più solamente la
vendita abusiva di contenuti copiati. Ora è punita la fabbricazione,
la vendita, persino la semplice detenzione di attrezzature e algoritmi
utilizzabili per l'elusione di misure tecnologiche; attrezzature e
algoritmi spesso strumentali anche ad attività del tutto lecite. È del
tutto irrilevante, per la nuova norma, se di quelle attrezzature si
intendesse fare un uso lecito o illecito: queste diventano materiale
di per sé vietato, come si trattasse di stupefacenti.
Negli USA una norma parallela a quella che noi stiamo per inserire
(ispirata dai medesimi trattati WIPO del 1996) è stata interpretata
nel senso di considerare vietata la semplice diffusione di
informazioni tecniche che potessero risultare utili ad agirare
misure tecnologiche, negando così la libertà di ricerca scientifica
in ambito crittografico.
Ma la portata di queste norme sulla libertà individuale di ciascuno di
noi non si comprende fino in fondo, se non le si guarda alla luce
dello sviluppo che stanno avendo le tecnologie informatiche oltre
oceano. Il futuro della distribuzione dell'informazione potrebbe
chiamarsi Trusted Computing e potrebbe fondarsi sul DRM (Digital
Rights Management), ovvero un sistema con cui i grandi produttori e
distributori possano controllare come ogni utente utilizza i propri
dispositivi elettronici, permettendo o impedendo l'ascolto di una
canzone, la visione di un film, l'esecuzione di un programma.
Onorevole, il decreto legislativo al quale la Commissione Cultura ha
fornito parere favorevole renderà illecito ogni tentativo di creare
programmi che consentano di accedere all'informazione lecitamente
detenuta. Renderà illegale il materiale informatico che possa
consentirlo e vietata la diffusione di informazioni in merito. Si
noti che qui non stiamo parlando di copia illecita o di violazione del
diritto d'autore, parliamo solo di utenti che si aspettano di accedere
in maniera non controllata a contenuti che hanno legittimamente
acquistato, o di difendersi da intrusioni nella loro vita privata.
Lo schema di Decreto lesiglativo introdurrà una nuova nozione, quella
di «messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
Il titolare dei diritti non si limiterà più a vendere un diritto di
fruizione di quell'opera, come accade ora ogni volta che si acquista
un libro, un disco, un programma, ma potrà determinare una vendita di
questo diritto in termini delimitati nel tempo, nello spazio, nelle
modalità di fruizione e nell'identità dei fruitori.
Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di poteri fra
il titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio
totale di forze a favore del primo. In base al Suo schema di decreto,
Onorevole Deputato, chi acquista un diritto d'uso secondo questa
modalità non vede riconosciuto nessun contenuto legale mimimo del suo
diritto; non ha, cioè, alcun diritto che gli viene riconosciuto ex
lege, nessuno a parte quelli contrattualmente stabiliti da chi gli
trasferisce l'opera. Questa nuova modalità fa cadere anche il
tradizionale diritto a effettuare una copia di sicurezza, così come
sparisce il c.d. «esaurimento dei diritti conseguente alla prima
vendita». Questa formula tecnica sta a significare che, con la
disciplina attuale, quando acquistiamo un libro, la vendita fa cadere
i diritti del titolare su quell'unico esemplare, che non possiamo
riprodurre in più copie ma che è nostro a tutti gli altri effetti:
possiamo rivenderlo, prestarlo, farne l'uso che preferiamo fino a
quando vogliamo, i nostri nipoti potranno tramandarselo fino a quando
non si ridurrà a polvere di carta. La privativa di messa a
disposizione nel luogo e nel momento scelti individualmente cancella
questi diritti.
È teoricamente possibile vendere un libro vietandone la rivendita;
oppure a scadenza: «questo CD musicale si autodistruggerà fra un
anno»; oppure ad personam: «questa videocassetta potrai leggerla solo
tu e se inviti un amico a vederla a casa tua commetti un illecito».
Ipotesi fantasiose? Per la diffusione tradizionale forse, ma per la
diffusione di contenuti multimediali per via informatica è
realtà. Negli Stati Uniti sono in vendita manuali universitari in
formato elettronico che alla fine del semestre accademico si
autodistruggono. Scopo dichiarato dell'operazione: impedire che gli
studenti più anziani degli anni successivi passino i loro vecchi libri
ai più giovani. Onorevole, l'approvazione dello schema di decreto
legislativo modificherà radicalmente il concetto di uso lecito e
lascerà mano completamente libera alle grandi case di distribuzione
(case discografiche, major cinematografice, case editrici), senza
nessun elemento di tutela legislativa a favore del fruitore.
Onorevole, per tutte le ragioni fin qui esposte, Le chiediamo di voler
riconsiderare questa materia, forse licenziata troppo frettolosamente.
La invitiamo a farsi promotore di un nuovo esame parlamentare dello
schema legislativo e/o di una mozione di indirizzo che vincoli il
Governo, nell'azione legislativa delegata, a inserire una serie di
esclusioni e di contrappesi normativi nello schema. Le realtà della
società civile impegnate su questi fronti saranno ben liete di
confrontarsi con le forze parlamentari sul tema di un recepimento non
dannoso della direttiva in questione.
La salutiamo cordialmente.
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