[LUG-Ischia] Fwd: direttiva europea diritto d'autore

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Sab 29 Mar 2003 10:08:54 CET


> Si invia testo del parere proposto dall'on. Titti De Simone.
> 
> 
> 
> ALLEGATO 2 
> Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 
> 2001/29/CE, in materia di diritto d'autore (Atto n. 167). 
> 
> 
> PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO TITTI DE SIMONE
> La VII Commissione della Camera dei Deputati, 
> esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione 
> della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
> maggio 2001; 
> premesso che: 
> lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 
> 2001/29/CE ha come principio ispiratore «l'alto livello di 
> protezione» - così come nel «considerando» n. 9 della direttiva 
> - volta soprattutto a tutelare i diritti non tanto degli autori ma 
> soprattutto gli interessi economici delle multinazionali; 
> non tiene conto dei nuovi modelli per la tutela del diritto morale 
> dell'autore che si sono diffusi recentemente presso una vasta parte 
> degli autori stessi, riconducibili al cosiddetto copyleft; 
> il copyleft, pur tutelando il cosiddetto diritto morale d'autore, non 
> limita la diffusione e la fruizione non commerciale e comunque non a 
> fini di lucro delle opere tra privati; 
> il copyleft è frutto anche della «svolta digitale», e della 
> conseguente maggiore interscambiabilità delle opere - letterarie, 
> audiovisive, musicali, fotografiche - tra privati, che aumentando nei 
> fatti la conoscenza e la diffusione delle opere stesse ne ha aumentato 
> le vendite nei loro supporti tradizionali, senza pregiudizio per i 
> compensi dovuti agli autori; 
> l'articolo 23 dispone che i titolari dei diritti possano disporre 
> «misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le 
> tecnologie, i dispositivi o i componenti che nel normale corso del loro 
> funzionamento sono destinati a impedire o a limitare atti non 
> autorizzati dai titolari dei diritti», e seguenti commi; 
> le opere protette hanno comunque una data di scadenza intrinseca: 
> poiché dipendono da formati proprietari, da sistemi operativi 
> specifici, come da hardware specifico, che nel prossimo futuro saranno 
> obsoleti e non più disponibili, e che suddette opere non possono 
> essere trasferite ad altro supporto (se non in violazione della legge 
> stessa), perché sono cifrati; 
> questo procedimento di protezione produrrà nel futuro un «attentato 
> alla memoria», impedendo la decodifica dei contenuti incorporati in 
> supporti ormai illeggibili; 
> il successivo articolo 28 punisce chi utilizza (così come citato nella 
> norma) strumenti atti ad eludere opere o materiali protetti, anche 
> quando si tratta di produrre «copia privata» o «copia di 
> sicurezza»; 
> l'equo compenso di cui all'articolo 9 dello schema di decreto 
> legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE che novella 
> l'articolo 71-septies dalla legge n. 633 del 1941, sottopone a grave 
> pregiudizio economico la produzione di «copia privata», quando la 
> stessa è prevista dalla direttiva stessa; 
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> la «copia privata», altro non è che una «copia di sicurezza», 
> essendo i supporti in cui sono incorporate le opere «originali», 
> oggetto di deterioramento, per le quali si è già versato con 
> l'acquisto compenso alla SIAE; 
> l'equo compenso viene applicato indistintamente e «preventivamente» 
> anche a chi usa i supporti per riproduzioni di opere personali o di 
> backup di dati personali (documenti, video, fotografie, suoni e voci); 
> la misura dell'equo compenso previsto dall'articolo 39 del decreto non 
> va nel senso del «considerando» 35 della direttiva dove è scritto 
> «Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di 
> detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di 
> ciascun caso» ed inoltre «in talune situazioni, allorché il danno 
> per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun 
> obbligo di pagamento»; 
> l'equo compenso rischia poi di favorire indirettamente l'introito delle 
> mafie che gestiscono il commercio di cd e videocassette false, poiché 
> dal punto di vista del prezzo saranno ancora più convenienti; 
> l'equo compenso aumenterà gli oneri per la pubblica amministrazione 
> che utilizza sempre più spesso supporti digitali vergini per 
> l'immagazzinamento dei dati, comportando costi indiretti per tutti i 
> contribuenti; 
> nella direttiva europea, in alcun punto si prevedono limitazioni 
> quantitative alla facoltà concessa agli Stati membri di disporre 
> eccezioni in merito alla libertà di riproduzione di opere esistenti in 
> biblioteche accessibili al pubblico, legandone la possibilità alla 
> sola corresponsione di un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed 
> articolo 5, paragrafo 2), e che il limite quantitativo del 15 per cento, 
> nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico è quindi 
> peggiorativo rispetto alla direttiva; 
> l'applicazione della normativa nazionale in materia di limitazione del 
> 15 per cento (di cui all'articolo 68 legge n. 633 del 1941) ha trovato 
> enormi difficoltà interpretative ed applicative, creando seri disagi 
> nei servizi delle biblioteche; 
> la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo in taluni 
> casi la riproduzione di parti significative di un'opera (si pensi ad un 
> articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15 per cento 
> dell'intero fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli 
> scientifici pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e 
> contravvenendo di fatto a quanto disposto dalla direttiva europea in 
> materia di ricerca scientifica (Considerando 34 ed articolo 5, paragrafo 
> 3, lettera a)); 
> limitazioni analoghe sulla riproduzione di testi non risultano essere 
> presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali in materia di 
> diritto d'autore; 
> esprime 
> 
> 
> PARERE CONTRARIO. 

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