[LUG-Ischia] Fwd: direttiva europea diritto d'autore
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Sab 29 Mar 2003 10:08:54 CET
> Si invia testo del parere proposto dall'on. Titti De Simone.
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> ALLEGATO 2
> Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva
> 2001/29/CE, in materia di diritto d'autore (Atto n. 167).
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> PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO TITTI DE SIMONE
> La VII Commissione della Camera dei Deputati,
> esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione
> della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
> maggio 2001;
> premesso che:
> lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva
> 2001/29/CE ha come principio ispiratore «l'alto livello di
> protezione» - così come nel «considerando» n. 9 della direttiva
> - volta soprattutto a tutelare i diritti non tanto degli autori ma
> soprattutto gli interessi economici delle multinazionali;
> non tiene conto dei nuovi modelli per la tutela del diritto morale
> dell'autore che si sono diffusi recentemente presso una vasta parte
> degli autori stessi, riconducibili al cosiddetto copyleft;
> il copyleft, pur tutelando il cosiddetto diritto morale d'autore, non
> limita la diffusione e la fruizione non commerciale e comunque non a
> fini di lucro delle opere tra privati;
> il copyleft è frutto anche della «svolta digitale», e della
> conseguente maggiore interscambiabilità delle opere - letterarie,
> audiovisive, musicali, fotografiche - tra privati, che aumentando nei
> fatti la conoscenza e la diffusione delle opere stesse ne ha aumentato
> le vendite nei loro supporti tradizionali, senza pregiudizio per i
> compensi dovuti agli autori;
> l'articolo 23 dispone che i titolari dei diritti possano disporre
> «misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
> tecnologie, i dispositivi o i componenti che nel normale corso del loro
> funzionamento sono destinati a impedire o a limitare atti non
> autorizzati dai titolari dei diritti», e seguenti commi;
> le opere protette hanno comunque una data di scadenza intrinseca:
> poiché dipendono da formati proprietari, da sistemi operativi
> specifici, come da hardware specifico, che nel prossimo futuro saranno
> obsoleti e non più disponibili, e che suddette opere non possono
> essere trasferite ad altro supporto (se non in violazione della legge
> stessa), perché sono cifrati;
> questo procedimento di protezione produrrà nel futuro un «attentato
> alla memoria», impedendo la decodifica dei contenuti incorporati in
> supporti ormai illeggibili;
> il successivo articolo 28 punisce chi utilizza (così come citato nella
> norma) strumenti atti ad eludere opere o materiali protetti, anche
> quando si tratta di produrre «copia privata» o «copia di
> sicurezza»;
> l'equo compenso di cui all'articolo 9 dello schema di decreto
> legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE che novella
> l'articolo 71-septies dalla legge n. 633 del 1941, sottopone a grave
> pregiudizio economico la produzione di «copia privata», quando la
> stessa è prevista dalla direttiva stessa;
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> la «copia privata», altro non è che una «copia di sicurezza»,
> essendo i supporti in cui sono incorporate le opere «originali»,
> oggetto di deterioramento, per le quali si è già versato con
> l'acquisto compenso alla SIAE;
> l'equo compenso viene applicato indistintamente e «preventivamente»
> anche a chi usa i supporti per riproduzioni di opere personali o di
> backup di dati personali (documenti, video, fotografie, suoni e voci);
> la misura dell'equo compenso previsto dall'articolo 39 del decreto non
> va nel senso del «considerando» 35 della direttiva dove è scritto
> «Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di
> detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di
> ciascun caso» ed inoltre «in talune situazioni, allorché il danno
> per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun
> obbligo di pagamento»;
> l'equo compenso rischia poi di favorire indirettamente l'introito delle
> mafie che gestiscono il commercio di cd e videocassette false, poiché
> dal punto di vista del prezzo saranno ancora più convenienti;
> l'equo compenso aumenterà gli oneri per la pubblica amministrazione
> che utilizza sempre più spesso supporti digitali vergini per
> l'immagazzinamento dei dati, comportando costi indiretti per tutti i
> contribuenti;
> nella direttiva europea, in alcun punto si prevedono limitazioni
> quantitative alla facoltà concessa agli Stati membri di disporre
> eccezioni in merito alla libertà di riproduzione di opere esistenti in
> biblioteche accessibili al pubblico, legandone la possibilità alla
> sola corresponsione di un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed
> articolo 5, paragrafo 2), e che il limite quantitativo del 15 per cento,
> nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico è quindi
> peggiorativo rispetto alla direttiva;
> l'applicazione della normativa nazionale in materia di limitazione del
> 15 per cento (di cui all'articolo 68 legge n. 633 del 1941) ha trovato
> enormi difficoltà interpretative ed applicative, creando seri disagi
> nei servizi delle biblioteche;
> la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo in taluni
> casi la riproduzione di parti significative di un'opera (si pensi ad un
> articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15 per cento
> dell'intero fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli
> scientifici pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e
> contravvenendo di fatto a quanto disposto dalla direttiva europea in
> materia di ricerca scientifica (Considerando 34 ed articolo 5, paragrafo
> 3, lettera a));
> limitazioni analoghe sulla riproduzione di testi non risultano essere
> presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali in materia di
> diritto d'autore;
> esprime
>
>
> PARERE CONTRARIO.
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