[SabaziaLUG] Corte Costituzionale: è legittimo favorire il software libero

Edoardo Poeta edoardo.poeta@gmail.com
Mer 31 Mar 2010 15:17:49 CEST


http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=122&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=


Storica sentenza della Corte Costituzionale:
è legittimo favorire il software libero
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Poco più d'un anno fa il Consiglio della Regione Piemonte approvava una
Legge[1] che stabiliva: "...la Regione nella scelta dei programmi per
elaboratore elettronico, privilegia i programmi appartenenti alla categoria
del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare

della licenza." (art. 6 co. 2°).

La scelta veniva accolta con entusiasmo dai sostenitori del Software Libero
e
da una grande parte della società civile mentre la Presidenza del Consiglio
dei Ministri impugnava questa norma chiedendo alla Corte Costituzionale di
dichiararla illegittima.

Il 23 marzo scorso la Corte ha stabilito[2] che la preferenza per il
software
libero è legittima e rispetta il principio della libertà di concorrenza.

Sottolinea la Corte: "non sarebbe dato comprendere come la scelta di un ente

rispetto ad una caratteristica, e non ad un prodotto ... possa essere
considerata invasiva della norma sulla tutela della concorrenza". Poco dopo
la
stessa Corte chiarisce: "I concetti di software libero e di software con
codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata
tecnologia,
marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica".

In sostanza, secondo la Corte preferire Software Libero non viola la libertà

di concorrenza, in quanto la libertà del software è una caratteristica
giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno
specifico
prodotto o marchio. Questa sentenza mette a nudo l'inconsistenza degli
argomenti di quanti, fino ad oggi, si sono opposti all'adozione di norme che

favoriscono il software libero argomentando che confliggono con il principio

di "neutralità tecnologica".

Il ricorso muoveva altri rilievi, alcuni dei quali sono stati giustamente
accolti dalla Corte Costituzionale che ha annullato il 3° comma
dell'articolo
1 e l'articolo 3, migliorando così il testo della Legge.

NOTE:
[1] Legge della Regione Piemonte n. 9 del 26 marzo 2009 (Norme in materia di

pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e
sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione)
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO%3FLAYOUT=PRESENTAZIONE&amp;TIPODOC=LEGGI&amp;LEGGE=9&amp;LEGGEANNO=2009<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO%3FLAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=9&LEGGEANNO=2009>
[2] Sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 23 marzo 2010
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&amp;Comando=LET&amp;NoDec=122&amp;AnnoDec=2010&amp;TrmD=&amp;TrmM=<http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=122&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=>
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