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Fabio Frittoli ffrittoli@gmail.com
Sun May 30 21:20:31 CEST 2010


Ringrazio tutti per le risposte che mi hanno dato.

Riporto una mail di una persona che mi ha risposto su un'altra lista, ma 
che può interessare anche a questa:

> ciao a tutti
>
> Non è possibile dare una risposta che sia un sì o un no, senza esaminare di volta in volta il materiale da pubblicare.
> Bisogna che ogni docente analizzi le fonti dei contenuti per valutare "quanto" materiale all'interno del lavoro fatto in classe è stato prelevato da prodotti protetti da ©, infatti la legge del 22 aprile 1941 n° 633, art. 70 dice:
> "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.
> Infine il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
> L'applicazione di questo articolo da parte della giurisprudenza è molto rigida: infatti la norma ha carattere eccezionale, e come tale deve essere interpretata con rigore. In difetto di uno solo dei presupposti dettati dalla norma si configura una fattispecie di utilizzazione illecita dell'opera.
> La direttiva 2001/29/CE dice:
> "Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari."
>
> Come potete intuire l'interpretazione lascia dei margini che possono essere piuttosto ampi, ma i rischi non si limitano solo al fatto che un editore possa denunciare l'uso illegittimo di brani o immagini: quel carrozzone infernale della SIAE ha multato un docente per aver pubblicato alcune immagini in bassa risoluzione di quadri (mi pare un picasso, fra gli altri) per una risorsa di storia dell'arte. 4,7 milioni di vecchie lire nonostante il sito fosse didattico, gratuito, e nonostante le immagini a 72 dpi non possano certo far concorrenza alcuna (!!!) all'opera d'arte originale (il sito esiste ancora ed è piuttosto conosciuto come risorsa tra i docenti: homolaicus.com).
>
>
> Detto doverosamente tutto questo, e premesso che non sono un avvocato specializzato in diritto d'autore, ma un editore controcorrente che delle norme esistenti farebbe un bel falò, non sono a conoscenza di altre sanzioni o di cause nate per la pubblicazione di materiali scolastici, e quindi – facendo un minimo di attenzione/selezione – i lavori li pubblicherei.
> Ci sono valanghe di contribuiti in rete di insegnanti di buona volontà e se la finalità è incontestabilmente didattica, a maggior ragione se sono prodotti dalla classe, e se le risorse protette utilizzate sono solo citazioni o costituiscono una piccola parte* del prodotto commerciale protetto, e se il loro uso ha esclusivamente finalità illustrativa, e se sono citate le fonti... oddio, che vogliono ancora?
>
> Buon lavoro ragazzi
> (e scusate la lunghezza: ho cercato di essere il più esaustiva possibile su un argomento che risposte chiare e definitive non credo ne consenta)
>
> Noa
>
> * meno del 15%, ed è qui che viene contestato l'uso dell'immagine di opera d'arte, quadro o statua o fotografia: bisognerebbe pubblicarne solo un particolare piccino piccino...

Fabio



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