Statuto

Leandro D'Addario leowap@gmail.com
Mer 3 Maggio 2006 22:25:19 CEST


Ciao a tutti, non ritrovando lo statuto vecchio ne ho cercato un altro
e il risultato eccolo qui.
Credo che possa andare bene...commentate in ML tnx ;)

PS appena posso integro o aggiungo l'atto costitutivo in modo che il
13 possiamo procedere alla firma della versione definitiva del tutto..

Statuto dell' "AnxaLUG"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

   1. E' costituita in Lanciano l'Associazione culturale denominata
"Lanciano Linux User Group" siglabile negli Atti "AnxaLUG" con sede
legale in Lanciano, Chieti.
   2. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa
con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale
variazione del presente statuto.
   3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà
essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la
maggioranza prevista all'art 9.

Art. 2 - Scopi e finalità

   1. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale,
nota l'importanza dell'informatica nel mondo moderno ed ispirandosi
alla cultura scientifica del libero scambio del sapere per il
progresso comune, si prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo
sviluppo del software libero, in particolare del sistema operativo
GNU/Linux, nella zona di Lanciano e dintorni.
   2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e
nell'intento di agire a favore di tutta la collettività:
l'organizzazione e la gestione di manifestazioni a carattere tecnico e
scientifico, di seminari e corsi di promozione del libero pensiero
informatico, la preparazione e diffusione, mediante appropriati mezzi
cartacei e multimediali, di materiale informativo e didattico anche
atto alla distribuzione negli istituti scolastici.
   3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
propri aderenti.
   4. L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono
solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed
entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente
sostenute per le attività prestate.

Art. 3 - Natura

   1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

   1. Il Patrimonio è costituito da:
         1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
della Associazione;
         2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
         3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
alla Associazione
   2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
per lo svolgimento delle proprie attività da:
         1. Quote associative e contributi degli aderenti;
         2. Contributi di privati;
         3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
         4. Donazioni e lasciti testamentari;
         5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
         6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
   3. L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al
termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e
lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese
di Aprile.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

   1. Il numero degli aderenti è illimitato.
   2. Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto
Costitutivo dell'Associazione.
   3. Possono far parte dell'Associazione, oltre ai Soci Fondatori,
tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano
valutati idonei dal Consiglio Direttivo. Fino al compimento del 14°
anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai
genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
   4. Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone
fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli
scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e
versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

   1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli
interessati.
   2. Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la
quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in
seduta ordinaria, per il primo anno la quota è fissata in eruo 20.
   3. Dalla qualità di Socio si decade:
         1. per recesso;
         2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante
con gli scopi dell'Associazione;
         3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota
annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
   4. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per
iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di
replica.
   5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma
scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno
sociale in corso.
   6. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

   1. I Soci sono obbligati:
         1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e
le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
         2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione;
         3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
   2. I Soci hanno diritto:
         1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
         2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per
l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la
nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento
anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale
patrimonio residuo;
         3. ad accedere alle cariche associative.
   3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo
il diritto di recesso.

Art. 8 - Organi dell' Associazione

   1. Sono organi dell'Associazione:
         1. l'Assemblea dei Soci;
         2. il Consiglio Direttivo;
         3. Il Presidente;
         4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
         5. Il Collegio dei Probiviri;

Art. 9 – L'Assemblea

   1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il
versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene
convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea
da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere
più di due deleghe.
   2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività
dell'Associazione ed inoltre:
         1. elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il
Consiglio dei Revisori;
         2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente
ad ogni esercizio sociale;
         3. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le
relative variazioni;
         4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
         5. delibera l'esclusione degli associati;
         6. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande
di ammissione di nuovi Associati.
   3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno
per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni
qualvolta il Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio
Direttivo od un quarto degli Associati ne facciano richiesta scritta.
   4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto
Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e
sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
   5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del
Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
   6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In
difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio
Direttivo.
   7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più
uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o
rappresentati.
   8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando
siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e
dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
   9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le
deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno
degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la
devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli Associati.
  10. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili
agli Associati.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

   1. il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a cinque. I membri del Consiglio
Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un
secondo mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo
esclusivamente gli Associati.
   2. Il Consiglio Direttivo può essere formato solo da persone fisiche.
   3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei
componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo
provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che
rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso
decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea
deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
   4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
         1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
         2. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
         3. nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un
Segretario-cassiere o tesoriere;
         4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
         5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
   5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di
sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro
più anziano per età.
   6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed
ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo
ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia
richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
   7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a
cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a
tutti i Soci.

Art. 11 - Il Presidente

   1. Al Presidente, nominato dall'Assemblea (o dal Consiglio
Direttivo) è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte
a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue
funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio
Direttivo.
   2. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il
Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da
tali organi.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

   1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura
in carica tre anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione
elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della
contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della
stessa accompagnandoli con una relazione. È previsto anche il
controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da
parte di un singolo Revisore. I Revisori dei Conti possono essere
scelti anche fra soggetti esterni alla Associazione.

Art. 13 - Gratuità delle cariche associative

   1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo
i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

Art. 14 - Intrasmissibilità della quota sociale

   1. La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

   1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
della Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non
siano imposti dalla legge.

Art.16 - Norma finale

   1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà
devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative operanti in identico o
analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Rinvio

   1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa
riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in
materia

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Leandro D'Addario
Site: http://www.anxalug.org
Forum: http://www.anxalug.org/forum


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