Statuto

Nicola D'Ercole dercolenicola@gmail.com
Gio 4 Maggio 2006 09:45:45 CEST


Ottima, a me sembra buona ;)

diceva av che forse avrebbe potuto fargli dare una vista da un
famigliare avvocato...se non sbaglio non participa alla ML...quidi
forse dovrebbe riceverla per email... ;)

ciao nicola

2006/5/3, Leandro D'Addario <leowap@gmail.com>:
> Ciao a tutti, non ritrovando lo statuto vecchio ne ho cercato un altro
> e il risultato eccolo qui.
> Credo che possa andare bene...commentate in ML tnx ;)
>
> PS appena posso integro o aggiungo l'atto costitutivo in modo che il
> 13 possiamo procedere alla firma della versione definitiva del tutto..
>
> Statuto dell' "AnxaLUG"
>
> Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
>
>    1. E' costituita in Lanciano l'Associazione culturale denominata
> "Lanciano Linux User Group" siglabile negli Atti "AnxaLUG" con sede
> legale in Lanciano, Chieti.
>    2. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa
> con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale
> variazione del presente statuto.
>    3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà
> essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la
> maggioranza prevista all'art 9.
>
> Art. 2 - Scopi e finalità
>
>    1. L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale,
> nota l'importanza dell'informatica nel mondo moderno ed ispirandosi
> alla cultura scientifica del libero scambio del sapere per il
> progresso comune, si prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo
> sviluppo del software libero, in particolare del sistema operativo
> GNU/Linux, nella zona di Lanciano e dintorni.
>    2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e
> nell'intento di agire a favore di tutta la collettività:
> l'organizzazione e la gestione di manifestazioni a carattere tecnico e
> scientifico, di seminari e corsi di promozione del libero pensiero
> informatico, la preparazione e diffusione, mediante appropriati mezzi
> cartacei e multimediali, di materiale informativo e didattico anche
> atto alla distribuzione negli istituti scolastici.
>    3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte
> dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
> propri aderenti.
>    4. L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun
> modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono
> solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed
> entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente
> sostenute per le attività prestate.
>
> Art. 3 - Natura
>
>    1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
>
> Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale
>
>    1. Il Patrimonio è costituito da:
>          1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
> della Associazione;
>          2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
> di bilancio;
>          3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
> alla Associazione
>    2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
> per lo svolgimento delle proprie attività da:
>          1. Quote associative e contributi degli aderenti;
>          2. Contributi di privati;
>          3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche
> finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
> attività o progetti;
>          4. Donazioni e lasciti testamentari;
>          5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
>          6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
>    3. L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine
> rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al
> termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e
> lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese
> di Aprile.
>
> Art. 5 - Membri dell'Associazione
>
>    1. Il numero degli aderenti è illimitato.
>    2. Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto
> Costitutivo dell'Associazione.
>    3. Possono far parte dell'Associazione, oltre ai Soci Fondatori,
> tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano
> valutati idonei dal Consiglio Direttivo. Fino al compimento del 14°
> anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai
> genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
>    4. Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone
> fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli
> scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e
> versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.
>
> Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
>
>    1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è
> subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli
> interessati.
>    2. Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi
> aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la
> quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in
> seduta ordinaria, per il primo anno la quota è fissata in eruo 20.
>    3. Dalla qualità di Socio si decade:
>          1. per recesso;
>          2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante
> con gli scopi dell'Associazione;
>          3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota
> annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;
>    4. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su
> proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere
> all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per
> iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di
> replica.
>    5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma
> scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno
> sociale in corso.
>    6. Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla
> restituzione delle quote associative versate.
>
> Art. 7 - Doveri e diritti degli associati
>
>    1. I Soci sono obbligati:
>          1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e
> le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
>          2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
> dell'Associazione;
>          3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
>    2. I Soci hanno diritto:
>          1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
>          2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per
> l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la
> nomina degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento
> anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale
> patrimonio residuo;
>          3. ad accedere alle cariche associative.
>    3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo
> il diritto di recesso.
>
> Art. 8 - Organi dell' Associazione
>
>    1. Sono organi dell'Associazione:
>          1. l'Assemblea dei Soci;
>          2. il Consiglio Direttivo;
>          3. Il Presidente;
>          4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
>          5. Il Collegio dei Probiviri;
>
> Art. 9 – L'Assemblea
>
>    1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il
> versamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene
> convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
> Vicepresidente. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea
> da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere
> più di due deleghe.
>    2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività
> dell'Associazione ed inoltre:
>          1. elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e il
> Consiglio dei Revisori;
>          2. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente
> ad ogni esercizio sociale;
>          3. approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le
> relative variazioni;
>          4. delibera l'entità della quota associativa annuale;
>          5. delibera l'esclusione degli associati;
>          6. si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande
> di ammissione di nuovi Associati.
>    3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno
> per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni
> qualvolta il Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio
> Direttivo od un quarto degli Associati ne facciano richiesta scritta.
>    4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto
> Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e
> sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
>    5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
> Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
> Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del
> Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
>    6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
> da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione. In
> difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui
> partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio
> Direttivo.
>    7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
> convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più
> uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente
> costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o
> rappresentati.
>    8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando
> siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e
> dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
>    9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano
> presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci e le
> deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno
> degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la
> devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di
> almeno i tre quarti degli Associati.
>   10. I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del
> Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
> l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili
> agli Associati.
>
> Art. 10 - Il Consiglio Direttivo
>
>    1. il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non
> inferiore a tre e non superiore a cinque. I membri del Consiglio
> Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un
> secondo mandato. Possono far parte del Consiglio Direttivo
> esclusivamente gli Associati.
>    2. Il Consiglio Direttivo può essere formato solo da persone fisiche.
>    3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei
> componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo
> provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che
> rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso
> decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea
> deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
>    4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
>          1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
>          2. provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
>          3. nominare, il Vice-Presidente, ed eventualmente un
> Segretario-cassiere o tesoriere;
>          4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
>          5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria
> amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
>    5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di
> sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro
> più anziano per età.
>    6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed
> ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo
> ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia
> richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza
> della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
> maggioranza degli intervenuti.
>    7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a
> cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
> l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a
> tutti i Soci.
>
> Art. 11 - Il Presidente
>
>    1. Al Presidente, nominato dall'Assemblea (o dal Consiglio
> Direttivo) è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte
> a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue
> funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio
> Direttivo.
>    2. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il
> Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da
> tali organi.
>
> Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
>
>    1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
> componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura
> in carica tre anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione
> elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della
> contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della
> stessa accompagnandoli con una relazione. È previsto anche il
> controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da
> parte di un singolo Revisore. I Revisori dei Conti possono essere
> scelti anche fra soggetti esterni alla Associazione.
>
> Art. 13 - Gratuità delle cariche associative
>
>    1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo
> i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.
>
> Art. 14 - Intrasmissibilità della quota sociale
>
>    1. La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei
> trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.
>
> Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili
>
>    1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
> o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
> della Associazione, salvo che le destinazione o la distribuzione non
> siano imposti dalla legge.
>
> Art.16 - Norma finale
>
>    1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà
> devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative operanti in identico o
> analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo
> diversa destinazione imposta dalla legge.
>
> Art. 17 - Rinvio
>
>    1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa
> riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in
> materia
>
> --
> Leandro D'Addario
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> Forum: http://www.anxalug.org/forum
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