Associazione: bozza atto costitutivo + statuto v 0.0.1

Massimo Masson blug@lists.linux.it
Wed, 3 Jul 2002 00:09:58 +0200


Mauro Barattin wrote

[...]
>>(e nel Veneto ???)
>
>Considerato che si chiama Belluno Linux User Group, proporrei di
>specificare solo "principalmente nella provincia di Belluno".
>Ovviamente ciò non esclude la partecipazioni ad eventi fuori
>provincia (come il caso del Webbit di Padova) o anche fuori regione.

In effetti...
era per non precludere altre possibilità. Mi piace il "principalmente" nella
provincia di BL...

[...]
>> Lo Statuto sarà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro
>> quattro mesi dalla costituzione dell'Associazione."
>
>Non ho ben capito questo passo... vuoi dire che prima viene costituita
>l'associazione e poi lo Statuto viene sottoposto all'Assemblea (cioè il
>resto del mondo?)?

Fondamentalmente, la creazione di un'associazione può avvenire per
costituzione simultanea o successiva.
La costituzione simultanea si ha quando le parti si riuniscono in assemblea
e costituiscono l'associazione (poi gli altri eventualmente si associano).
La costituzione successiva si ha quando si realizza in due fasi: prima la
formulazione del programma per l'associazione, la sua divulgazione e la
raccolta delle adesioni; poi la costituzione vera e propria. Praticamente in
questo caso uno o più "promotori" stilano il programma dell'associazione in
via di costituzione, lo sottopongono all'attenzione dei terzi, raccolgono le
loro impressioni e le adesioni di chi è interessato. Raccolte tutte le
adesioni viene convocata quella che si può definire l'assemblea
"costituente", nella quale vengono verificate le norme statutarie e redatto
l'atto (che in seguito verrà registrato per avere data certa ed altre cose
di cui credo di aver parzialmente già parlato).
In pratica, è quello che stiamo facendo ora in ML. Tuttavia nulla vieta, dal
momento che abbiamo una base di discussione aperta e flessibile, di fare una
costituzione simultanea, trovandoci una volta che le questioni saranno ben
definite e decise, procedura peraltro anche più snella.

>>STATUTO
>
>> Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte
>> dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari
>> meriti professionali o scientifici.
>
>E' richiesta una quota associativa per queste due categorie?
>(discorso delle due modalità di quota associativa)

Ovviamente, sta a noi decidere. Quello che ho riportato nello statuto è un
sunto di qualche idea che mi è venuta leggendo qua e la, su schemi statutari
simili a quelli usati per le ass. riconosciute e di altre associazioni
simili a noi. Nel nostro caso, tuttavia, vige la completa autonomia
decisionale e possiamo fare un po' quello che vogliamo (restando entro
alcuni limiti dettati dal D.Lgs. 460/97 per essere "senza scopo di lucro" ai
fini fiscali, ma su questi passaggi, qualora dovessero eventualmente non
andare bene, vi fermo io...).
Personalmente, direi che i soci "onorari" non dovrebbero versare quote
associative, in quanto un "onorario" dovrebbe portare lustro
all'associazione con la sua semplice presenza (discorso eventuale da
approfondire, per quanto tempo un "onorario" resta tale...)
I soci sostenitori, in quanto tali, sarebbero quelli deputati a versare la
quota associativa (e partecipare il più attivamente possibile... ;) ).
Per i soci ordinari vedrei bene l'assenza di quote, in modo da non creare
nessuna "barriera all'entrata", nella speranza che un ordinario voglia al
più presto diventare un sostenitore...
In alternativa, potremmo degradare i soci sostenitori a soci ordinari
(mantenendone il profilo e le incombenze) e al posto dei precedenti ordinari
inventarci dei soci "simpatizzanti" senza particolari doveri se non quello
di appassionarsi sempre più...
sta a noi! sotto con i commenti!

[...]
>> il collegio dei Probiviri
>
>avevi detto che era un organo opzionale?

Così è. Lo ho riportato per attirare l'attenzione nella discussione in ML in
modo che tutti potessero dire la loro (se vogliono). Riporto anche la
definizione, secondo la quale il collegio dei Probiviri è chiamato in genere
a decidere, in modo spesso inappellabile, sulle controversie fra i soci e
l'associazione, secondo il dettato dello statuto e dei regolamenti.
In effetti, per il nostro stato attuale, probabilmente è più un
appesantimento che altro. Ad ogni modo, nelle ricerche che ho fin qui
effettuato, lo ho trovato spesso, ma quasi mai nei contesti delle
associazioni di carattere informatico. Sarà perchè in seno agli informatici
non sorgono questioni controverse... :P

>In molte parti dello statuto fai riferimento a dei numeri
>(ad esempio il fatto che l'assemblea dei soci si riunisca almeno
>DUE volte all'anno, oppure i che i menbri de CD restino in carica
>TRE anni). Sono numeri che hai ritrovato in tutti gli altri
>statuti che hai vagliato, oppure entro un certo limite possono
>essere variati (come mi fa pensare il colore blu)?

Possono essere variati, e siamo qui per decidere. Nei casi specifici
riportati, due riunioni dell'assemblea dei soci sono il minimo per poter
discutere un bilancio preventivo ed uno consuntivo. Nulla vieta di convocare
poi più frequentemente. E non è poi che ogni pizzata sia da considerare come
assemblea! :)
La durata in carica dei membri, normalmente è tra 3 e 5 anni (di solito
numero dispari). Anche qui ci si accorda, ho riportato le cose più comuni
che ho visto. Qui la ratio è un periodo non eccessivamente corto, in modo
che si possa prendere "confidenza" con le cariche e non passare il tempo
nelle assemblee ad eleggere gente, ma neanche eccessivamente lungo in modo
da non far identificare l'associazione con le persone più "esposte". Altra
questione, da vedere sempre in quest'ottica, è la quantità di volte che una
persona può essere ri-eletta. Di solito c'è un limite di 2-3 volte
consecutive, senza limiti assoluti.

Ribadisco comunque che, nel contesto dell'associazione non riconosciuta, i
vincoli sono relativamente pochi (non è obbligatorio che ci sia un collegio
dei revisori, una disciplina puntuale del funzionamento delle assemblee,
maggioranze e così via) ma è normale codificare il più possibile (e meglio
possibile) prima, proprio per evitare problemi in seguito che potrebbero
ostacolare, se non paralizzare, la vera attività dell'associazione. In
quest'ottica, gli statuti delle assoc. non ric. prendono molti spunti dalle
associazioni riconosciute, adattandoli alle specifiche esigenze, così come
nella nostra bozza.

'Notte a tutti,
Max