Statuto art 4 e 5

Davide Baltieri blug@lists.linux.it
Thu, 12 Sep 2002 22:50:00 +0200


----- Original Message -----
From: "Massimo Masson" <massimo.masson@mail.tuttopmi.it>
To: "BLUG" <blug@lists.linux.it>
Sent: Thursday, September 12, 2002 5:26 PM
Subject: Statuto art 4 e 5


> Vado avanti con l'operazione... il 4 merita qualche commento, imho...
>
> -----------------------------
> Art. 4 - Soci
>
> I soci dell'Associazione si distinguono in
>
> a) soci ordinari;
>
> b) soci onorari;
>
> c) soci sostenitori.
>

Specifichiamo quì i diritti di voto e le modalità o in un articolo
successivo?

> Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e
> giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, hanno
> interesse nel mondo del software libero.
>

Domanda: i soci ordinari non versano quotecome i sostenitori? Meglio
Specificare.

> Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte
> dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari
> meriti professionali o scientifici.
>
> Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Associazioni che, in
> sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato
> all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la
> propria attività o con donazioni.
>
> Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro
> legale rappresentante o un delegato che non risulti socio
> dell'associazione a titolo individuale.
>


> Art. 5 - Ammissione ed esclusione dei Soci
>
> L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal
> Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta scritta o via e-mail da
> parte dell'interessato. Eventuale parere contrario del Consiglio
> Direttivo dovrà essere motivato. I nuovi aderenti verranno iscritti nel
> libro dei Soci, previo versamento della quota associativa stabilita e
> deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
>
> La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la
> valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
>
> La qualità di socio si perde per esclusione in conseguenza di
> comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione e con i
> principi espressi nello Statuto, per recesso, per mancato versamento
> della quota associativa annuale trascorsi tre mesi dall'eventuale
> sollecito scritto o inoltrato via e-mail.
>
Metterei un limite più ampio, ad esempio 6 mesi, che con l'aggiunta dei tre
mesi dall'email arriviamo quasi ad un anno dalla scadenza ( che dobbiamo
fissare su un articolo successivo immagino, come gli importi).

> L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del
> Consiglio Direttivo. Per procedere all'esclusione di un Associato devono
> essergli contestate per iscritto le motivazioni e gli dev'essere
> consentita facoltà di replica.
>
Inserirei anche via mail, anche se magari è sott'inteso.

> Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.
>

Davide B.