[Flug] versione 1.2 prima della riunione del 28 Dicembre

Neuromante alpapin@firenze.linux.it
Mer 27 Dic 2000 21:29:45 CET


Versione 1.2, penso un pò migliorata. Hanno dato un grosso contributo
soprattutto per gli aspetti tecnico-legislativi il solito (!) Adriano
Sponzilli nonchè il misterioso Lextutor che, insieme ad una serie di critiche
alla linea politica dei Verdi sulla globalizzazione, mi ha inviato anche una
serie di modifiche molto utili.

I prossimi passaggi sono: 28 Dicembre 2001 riunione a 4okki per modifiche
alle ore 15 al Gruppo Verde i Palazzo Vecchio a Firenze, poi inizio gennaio
rilascio sulle mailing list e riviste tematiche per ultimi consigli e
controllo da parte del Senatore Cortiana e del suo gruppo di lavoro (sono i
presentatori), poi controllo da parte dell'Ufficio Legislativo  del Senato e
tentiamo l'assalto (in senso pacifico s'intende)!!

Ciao a tutti

Alessio Papini

--------------testo------------------
PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori: FIORELLO, CORTIANA
Presentata il…


Recante: “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la
diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici
nella Pubblica Amministrazione”.



CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(definizioni)

Comma1. Si definisce software libero ogni programma per elaboratore
elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) il cui codice
sorgente sia aperto (cioè pubblico e diffuso assieme al programma) e che dia
il diritto all'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e
migliorare il software stesso. Il software libero viene distribuito secondo
una licenza di software libero.
Comma 2. Si definisce licenza di software libero, il contratto o le
condizioni generali di contratto che regolano la concessione del diritto di
utilizzo di un programma, caratterizzati dal fatto di rendere possibile
all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere
al codice sorgente e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto
di apportare modificazioni al codice sorgente ad uso personale; il diritto di
diffondere copie del programma; il diritto di apportare modificazioni al
codice sorgente e distribuire pubblicamente il programma modificato. Ogni
programma (software) creato modificando del software libero o anche solo
parti di codice sorgente di software libero ricade sotto la stessa licenza di
software libero.
Comma 3. Si definisce programma per elaboratore (software) a codice sorgente
aperto (open source), ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema
operativo sia programma applicativo) il cui codice sorgente sia pubblico e
diffuso assieme al programma indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
Comma 4. Si definisce software proprietario un programma per elaboratore (sia
sistema operativo sia programma applicativo), rilasciato con licenza d'uso
che ne limita l'uso e la diffusione, e che in generale non soddisfi i
requisiti del software libero.
Comma 5. Si definiscono formati di dati liberi, dei formati di salvataggio ed
interscambio di dati informatici le cui specifiche di implementazione siano
note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili (quindi anche
in futuro).
Comma 6. Si definiscono formati proprietari dei formati di salvataggio e
interscambio dei dati informatici che non rientrino nella definizione di cui
al comma 5.
Comma 7. E' consentita la vendita di software libero sotto licenza di
software libero.
Comma 8. La cessione gratuita di software libero viene esentata dagli obblighi 
secondo la legge 248/2000 (bollino SIAE).

CAPO II   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(obblighi per la Pubblica amministrazione)

Art. 2
Comma 1. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi elettronici
necessari alla propria attività, privilegia sistemi operativi, applicativi e
programmi in genere che appartengano alla categoria del software libero o, in
seconda battuta a sorgente aperto se non esistono ragioni tecniche che lo
impediscano.
Comma 2. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software
proprietario, in luogo di un software libero, deve motivare analiticamente la
ragione della eventuale maggior spesa, sotto la diretta responsabilità del
responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 (controllare la citazione ***).

Art. 3
(trattazione di dati personali e riguardanti la pubblica sicurezza)

Comma 1. L' impiego di software libero o a sorgente aperto (a disposizione
dell'Amministrazione stessa) è esclusivo per gli enti pubblici che trattano
dati personali o sensibili soggetti alla disciplina della legge n. 675 del 31
dicembre 1996, nel trattamento di dati la cui diffusione o comunicazione a
terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza
e comunque nel trattamento di dati che non sono destinati alla pubblica
diffusione.
Comma 2. A richiesta della Autorità per la tutela della privacy le Pubbliche
Amministrazioni che effettuino la trattazione di dati particolari, sono
tenute a consegnare copia dei codici sorgente dei programmi utilizzati nella
trattazione, allo scopo di consentire la verifica degli standard di sicurezza
adottati.
Comma 3. I sorgenti dei programmi utilizzati per la gestione della Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione, devono necessariamente essere
posseduti dalla Pubblica Amministrazione stessa e disponibili alla Autorità
per la tutela della privacy.
Comma 4. La Pubblica Amministrazione invia posta elettronica a cittadini o ad
altri uffici della Pubblica Amministrazione contenente dati sensibili e/o
riservati solo se cifrata  (crittografata) mediante programmi a codice
sorgente aperto.


Art. 4
(documenti)

Comma 1. Per la diffusione di documenti di cui la Pubblica Amministrazione
debba garantire la pubblicità, come anche l'accesso ai documenti
amministrativi di cui all’Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in
generale per tutti i documenti che la P. A. produce per la diffusione al
pubblico come documenti informatici anche ipertestuali (testi, carte,
software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) è obbligatorio utilizzare
formati la cui leggibilità sia la più diffusa ed ampia possibile e per i
quali si abbiano garanzie che rimanga tale anche in futuro. Quindi la P. A.
privilegia formati liberi.
Comma 2. Qualora si renda necessaria, per la indisponibilità di formati
liberi adeguati, l'uso di formati proprietari, la Pubblica Amministrazione
sarà tenuta a motivare analiticamente questa esigenza, sotto la diretta
responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III: Pubblica Istruzione, ricerca e sviluppo


Art. 5
(incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (controllare dizione
esatta***) indirà borse di studio o assegni di ricerca per un importo di
duecentocinquantamila euro per progetti di ricerca da parte di enti pubblici
o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto
licenza di software libero, in particolare che vadano a coprire carenze in
settori tecnici che presentino speficità per l'Italia (ad esempio programmi
di contabilità, per la denuncia dei redditi, per la gestione e la
catalogazione dei beni culturali, CAD). (indicazione del capitolo di
bilancio?*** alcuni consigliano di togliere il punto per farla passare come
legge SENZA COSTI ma anzi che fa risparmiare)

Art. 6
(istruzione scolastica)
Comma 1. Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il
contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e
nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione della
scuola.
Le scuole pubbliche e private che prevedano curricola di alfabetizzazione
informatica, li svilupperanno secondo una trattazione degli argomenti che
privilegi la conoscenza di tutti i sistemi operativi e piattaforme
informatiche. Il programma di studio dovrà prevedere la possibilità di
studiare e verificare il codice sorgente dei sistemi operativi.
Comma 2. Si incentivano le scuole pubbliche ad impiegare, nello svolgimento
delle attivita' didattiche, software libero (e/o a sorgente aperto) e formati
di dati liberi.

[Art. 8 (controverso)
(Osservatorio sul software libero)
Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero, presso il Ministero
competente per la Pubblica Amministrazione, con il compito di occuparsi della
diffusione del software libero nella Pubblica Amministrazione e della
raccolta e diffusione di dati, documentazione, assistenza per progetti di
ricerca e sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui all'Art. 5 di
questo testo.]

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 9
(regolamenti attuativi)

Comma 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua piena applicazione.
Comma 2. Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che definisca
gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica
amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti
in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di
soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme
regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.

Art. 10
(norma transitoria.)

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica
Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di
formazione del personale per gli aspetti generali trattati all'articolo 2, il
termine per l'adeguamento è di un anno per gli aspetti trattati all'articolo
3 (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le indicazioni di cui
all'articolo 4 (circa il formato dei documenti della Pubblica
Amministrazione).

Ringraziamenti dall'estensore-scribacchino-raccoglitore Alessio Papini
(Neuromante):
Ugo Santosuosso, Marco Calamari, Leandro Noferini, Simone Piccardi, Raphael
Calvelli, Alessio Frusciante, Alessandro Rubini, Paolo Nenzi, Paolo
Palmerini, Donato, Carlo Strozzi, Alberto Sarcinelli, Christopher Gabriel,
Leonardo Boselli, Stefano Maffulli, Arclele, Antonio Bernardi, Simo Sorce,
Gianni Bianchini, Franco Bagnoli, Christian Surchi, Francesco Giovannini,
Leonardo Serni, Donato Molino, Marco Pratesi, Claudio Bandaloukas, Alessio
Muccini, Marco Bravi, Adriano Sponzilli, Andrea Capriotti, Francesco Potortì,
Andrea Capriotti, Edoardo, Magius, Jaromil, Edoardo Di Sante, Marco Fioretti,
Stefano Callegari, Conte Zero, Ferdinando, Andrea Celli, Fabio Metitieri,
Luca Didonè, ManOnegra, Lex Tutor, Giovanni Biscuolo, Leonardo Roselli
-------------- parte successiva --------------
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