[Flug] versione 1.2 prima della riunione del 28 Dicembre

Neuromante alpapin@firenze.linux.it
Mer 27 Dic 2000 21:03:08 CET


Versione 1.2, penso un pò migliorata. Hanno dato un grosso contributo 
soprattutto per gli aspetti tecnico-legislativi il solito (!) Adriano 
Sponzilli nonchè il misterioso Lextutor che, insieme ad una serie di critiche 
alla linea politica dei Verdi sulla globalizzazione, mi ha inviato anche una 
serie di modifiche molto utili.

I prossimi passaggi sono: 28 Dicembre 2001 riunione a 4okki per modifiche 
alle ore 15 al Gruppo Verde i Palazzo Vecchio a Firenze, poi inizio gennaio 
rilascio sulle mailing list e riviste tematiche per ultimi consigli e 
controllo da parte del Senatore Cortiana e del suo gruppo di lavoro (sono i 
presentatori), poi controllo da parte dell'Ufficio Legislativo  del Senato e 
tentiamo l'assalto (in senso pacifico s'intende)!!

Ciao a tutti

Alessio Papini

--------------testo------------------
PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori: FIORELLO, CORTIANA
Presentata il…


Recante: “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la 
diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici 
nella Pubblica Amministrazione”.



CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(definizioni)

Comma1. Si definisce software libero ogni programma per elaboratore 
elettronico (sia sistema operativo sia programma applicativo) il cui codice 
sorgente sia aperto (cioè pubblico e diffuso assieme al programma) e che dia  
il diritto all'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e 
migliorare il software stesso. Il software libero viene distribuito secondo 
una licenza di software libero.
Comma 2. Si definisce licenza di software libero, il contratto o le 
condizioni generali di contratto che regolano la concessione del diritto di 
utilizzo di un programma, caratterizzati dal fatto di rendere possibile 
all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere 
al codice sorgente e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto 
di apportare modificazioni al codice sorgente ad uso personale; il diritto di 
diffondere copie del programma; il diritto di apportare modificazioni al 
codice sorgente e distribuire pubblicamente il programma modificato. Ogni 
programma (software) creato modificando del software libero o anche solo 
parti di codice sorgente di software libero ricade sotto la stessa licenza di 
software libero.
Comma 3. Si definisce programma per elaboratore (software) a codice sorgente 
aperto (open source), ogni programma per elaboratore elettronico (sia sistema 
operativo sia programma applicativo) il cui codice sorgente sia pubblico e 
diffuso assieme al programma indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
Comma 4. Si definisce software proprietario un programma per elaboratore (sia 
sistema operativo sia programma applicativo), rilasciato con licenza d'uso 
che ne limita l'uso e la diffusione, e che in generale non soddisfi i 
requisiti del software libero.
Comma 5. Si definiscono formati di dati liberi, dei formati di salvataggio ed 
interscambio di dati informatici le cui specifiche di implementazione siano 
note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili (quindi anche 
in futuro).
Comma 6. Si definiscono formati proprietari dei formati di salvataggio e 
interscambio dei dati informatici che non rientrino nella definizione di cui 
al comma 5.
Comma 7. E' consentita la vendita di software libero sotto licenza di 
software libero.
Comma 8. La cessione gratuita di software libero non ricade sotto normativa 
ex-articolo 999 legge XXX del  30 febbraio 2000 (bollino SIAE).***vedi 
discussioni su bollino su softwarelibero o interlex

CAPO II   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(obblighi per la Pubblica amministrazione) 

Art. 2 
Comma 1. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi elettronici 
necessari alla propria attività, privilegia sistemi operativi, applicativi e 
programmi in genere che appartengano alla categoria del software libero o, in 
seconda battuta a sorgente aperto se non esistono ragioni tecniche che lo 
impediscano. 
Comma 2. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software 
proprietario, in luogo di un software libero, deve motivare analiticamente la 
ragione della eventuale maggior spesa, sotto la diretta responsabilità del 
responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (controllare la citazione ***).

Art. 3
(trattazione di dati personali e riguardanti la pubblica sicurezza)

Comma 1. L' impiego di software libero o a sorgente aperto (a disposizione 
dell'Amministrazione stessa) è esclusivo per gli enti pubblici che trattano 
dati personali o sensibili soggetti alla disciplina della legge n. 675 del 31 
dicembre 1996, nel trattamento di dati la cui diffusione o comunicazione a 
terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza 
e comunque nel trattamento di dati che non sono destinati alla pubblica 
diffusione.
Comma 2. A richiesta della Autorità per la tutela della privacy le Pubbliche 
Amministrazioni che effettuino la trattazione di dati particolari, sono 
tenute a consegnare copia dei codici sorgente dei programmi utilizzati nella 
trattazione, allo scopo di consentire la verifica degli standard di sicurezza 
adottati.
Comma 3. I sorgenti dei programmi utilizzati per la gestione della Rete 
Unitaria della Pubblica Amministrazione, devono necessariamente essere 
posseduti dalla Pubblica Amministrazione stessa e disponibili alla Autorità 
per la tutela della privacy.
Comma 4. La Pubblica Amministrazione invia posta elettronica a cittadini o ad 
altri uffici della Pubblica Amministrazione contenente dati sensibili e/o 
riservati solo se cifrata  (crittografata) mediante programmi a codice 
sorgente aperto.


Art. 4  
(documenti)

Comma 1. Per la diffusione di documenti di cui la Pubblica Amministrazione 
debba garantire la pubblicità, come anche l'accesso ai documenti 
amministrativi di cui all’Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in 
generale per tutti i documenti che la P. A. produce per la diffusione al 
pubblico come documenti informatici anche ipertestuali (testi, carte, 
software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) è obbligatorio utilizzare 
formati la cui leggibilità sia la più diffusa ed ampia possibile e per i 
quali si abbiano garanzie che rimanga tale anche in futuro. Quindi la P. A. 
privilegia formati liberi. 
Comma 2. Qualora si renda necessaria, per la indisponibilità di formati 
liberi adeguati, l'uso di formati proprietari, la Pubblica Amministrazione 
sarà tenuta a motivare analiticamente questa esigenza, sotto la diretta 
responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III: Pubblica Istruzione, ricerca e sviluppo


Art. 5
(incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (controllare dizione 
esatta***) indirà borse di studio o assegni di ricerca per un importo di 
duecentocinquantamila euro per progetti di ricerca da parte di enti pubblici 
o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto 
licenza di software libero, in particolare che vadano a coprire carenze in 
settori tecnici che presentino speficità per l'Italia (ad esempio programmi 
di contabilità, per la denuncia dei redditi, per la gestione e la 
catalogazione dei beni culturali, CAD). (indicazione del capitolo di 
bilancio?*** alcuni consigliano di togliere il punto per farla passare come 
legge SENZA COSTI ma anzi che fa risparmiare)

Art. 6
(istruzione scolastica)
Comma 1. Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il 
contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e 
nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione della 
scuola. 
Le scuole pubbliche e private che prevedano curricola di alfabetizzazione 
informatica, li svilupperanno secondo una trattazione degli argomenti che 
privilegi la conoscenza di tutti i sistemi operativi e piattaforme 
informatiche. Il programma di studio dovrà prevedere la possibilità di 
studiare e verificare il codice sorgente dei sistemi operativi.
Comma 2. Si incentivano le scuole pubbliche ad impiegare, nello svolgimento 
delle attivita' didattiche, software libero (e/o a sorgente aperto) e formati 
di dati liberi.

[Art. 8 (controverso)
(Osservatorio sul software libero)
Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero, presso il Ministero 
competente per la Pubblica Amministrazione, con il compito di occuparsi della 
diffusione del software libero nella Pubblica Amministrazione e della 
raccolta e diffusione di dati, documentazione, assistenza per progetti di 
ricerca e sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui all'Art. 5 di 
questo testo.]

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 9
(regolamenti attuativi)

Comma 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il 
Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua piena applicazione.
Comma 2. Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che definisca 
gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica 
amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti 
in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di 
soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad 
ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme 
regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.

Art. 10
(norma transitoria.)

Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica 
Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di 
formazione del personale per gli aspetti generali trattati all'articolo 2, il 
termine per l'adeguamento è di un anno per gli aspetti trattati all'articolo 
3 (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le indicazioni di cui 
all'articolo 4 (circa il formato dei documenti della Pubblica 
Amministrazione).

Ringraziamenti dall'estensore-scribacchino-raccoglitore Alessio Papini 
(Neuromante):
Ugo Santosuosso, Marco Calamari, Leandro Noferini, Simone Piccardi, Raphael 
Calvelli, Alessio Frusciante, Alessandro Rubini, Paolo Nenzi, Paolo 
Palmerini, Donato, Carlo Strozzi, Alberto Sarcinelli, Christopher Gabriel, 
Leonardo Boselli, Stefano Maffulli, Arclele, Antonio Bernardi, Simo Sorce, 
Gianni Bianchini, Franco Bagnoli, Christian Surchi, Francesco Giovannini, 
Leonardo Serni, Donato Molino, Marco Pratesi, Claudio Bandaloukas, Alessio 
Muccini, Marco Bravi, Adriano Sponzilli, Andrea Capriotti, Francesco Potortì, 
Andrea Capriotti, Edoardo, Magius, Jaromil, Edoardo Di Sante, Marco Fioretti, 
Stefano Callegari, Conte Zero, Ferdinando, Andrea Celli, Fabio Metitieri, 
Luca Didonè, ManOnegra, Lex Tutor, Giovanni Biscuolo, Leonardo Roselli



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