[Flug] Legge sul software libero Regione Toscana
Francesco Giovannini
fgiova@netechnologies.it
Mar 25 Giu 2002 16:09:29 CEST
Salve a tutti,
Martedi' 2 Luglio verra' presentato alla stampa il testo della legge
regionale per il software libero (che alllego in versione text plain); chi
vorra' essere presente l'appuntamento e' alle ore 12 presso il consiglio
regionale in via Cavour,2.
Sara' presente anche il Senatore Fiorello Cortiana promotore della Legge
Nazionale.
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STOP OF THE WAR IN THE WORLD
Francesco Giovannini alias Giulio Cesare
Mail Addres
E-mail: fgiova@netechnologies.it
-------------- parte successiva --------------
CAPO I– PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(finalità della legge)
1. La Regione favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la
libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche,
eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b),
c), e) dell'art.2 comma 1 della presente legge, in considerazione delle sue
positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza
del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.
L’Amministrazione Regionale, nel rispetto del principio costituzionale di
buon andamento e di quello di economicità dell'attività amministrativa, di
cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241,
predilige l'uso di software libero.
3: Ai fini della presente legge per Amministrazione Regionale si intendono
gli Uffici della Regione e degli Enti e delle Aziende dipendenti o comunque
costituite dalla Regione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un
programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre
all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice
sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto
di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di
apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire
pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di
software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma
per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi
fornisce la copia;
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito
con una licenza di software libero come definita nel presente articolo del
presente testo di legge;
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile
all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nel presente articolo
della presente legge;
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati
informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a
disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi
consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in
modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di
leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le
specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di
alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3
(Documenti)
1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere
garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in
forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi
della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, gli Uffici della
Amministrazione Regionale devono garantire l'accessibilità alla
documentazione ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati
liberi nel rispetto dell'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241;
2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi,
l’Amministrazione Regionale è tenuta a motivare analiticamente tale
esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4
della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è
impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione della Regione è tenuta a rendere disponibile, anche una
versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Nella trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi
elettronici, secondo la disciplina della Legge nazionale 31 dicembre 1996,
n. 675, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati
possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, l?Amministrazione
Regionale è tenuta, in questa attività, ad utilizzare programmi per
elaboratore a sorgente aperto;
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da
parte della Amministrazione Regionale per il trattamento di dati personali e
sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono
essere conservati dalla Amministrazione Regionale stessa per permetterne
future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza;
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei
vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da
rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge nazionale
31 dicembre 1996, n. 675.
CAPO III – SOFTWARE LIBERO
Art. 5
(Obblighi per la Amministrazione Regionale)
1. La Amministrazione Regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria
attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice
sorgente;
2. La Amministrazione Regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore
elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi
appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice
sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente
aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per
l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La
disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla
opportunità per l’Amministrazione Regionale di poter modificare i programmi
per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze;
3. Ove l’Amministrazione Regionale intenda avvalersi di un software non
libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta;
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario
non tecnicamente necessitata, risponde patrimonialmente il responsabile del
procedimento di cui all'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. Gli Assessorati Regionali competenti elaborano annualmente un programma
di ricerca specifico sul software libero per progetti per lo sviluppo di
programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 7
(Istruzione scolastica)
1. La Regione, nel rispetto dell’autonomia didattica delle Istituzioni
scolastiche, mette a disposizione conoscenze e favorisce forme di
collaborazione per il recepimento del contenuto e dei principi della
presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici
all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La
Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo
incoraggia nell'insegnamento.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
(Norma transitoria)
1.Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della
Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi
di formazione del personale a quanto previsto all'art. 5 della presente
legge;
2.Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della
Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto
previsto all'articolo 4;
3.Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della
Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto
previsto all'articolo 3;
4.E' costituito un gruppo di lavoro regionale per monitorare l'attuazione
della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.
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