[Flug] Legge sul software libero Regione Toscana

Francesco Giovannini fgiova@netechnologies.it
Mar 25 Giu 2002 16:09:29 CEST


Salve a tutti,
Martedi' 2 Luglio verra' presentato alla stampa il testo della legge 
regionale per il software libero (che alllego in versione text plain); chi 
vorra' essere presente l'appuntamento e' alle ore 12 presso il consiglio 
regionale in via Cavour,2.
Sara' presente anche il Senatore Fiorello Cortiana promotore della Legge 
Nazionale.

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      STOP OF THE WAR IN THE WORLD

Francesco Giovannini alias Giulio Cesare
  Mail Addres
E-mail: fgiova@netechnologies.it         
-------------- parte successiva --------------
CAPO I– PRINCIPI GENERALI



Art. 1
(finalità della legge)

1. La Regione favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la 
libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, 
eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali 
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), 
c), e) dell'art.2 comma 1 della presente legge, in considerazione delle sue 
positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza 
del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. 
L’Amministrazione Regionale, nel rispetto del principio costituzionale di 
buon andamento e di quello di economicità dell'attività amministrativa, di 
cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, 
predilige l'uso di software libero.
3: Ai fini della presente legge per Amministrazione Regionale si intendono 
gli Uffici della Regione e degli Enti e delle Aziende dipendenti o comunque 
costituite dalla Regione.


Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un 
programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre 
all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice 
sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto 
di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di 
apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire 
pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.  Una licenza di 
software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma 
per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi 
fornisce la copia;
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito 
con una licenza di software libero come definita nel presente articolo del 
presente testo di legge;
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per 
elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile 
all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con 
licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nel presente articolo 
della presente legge;
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati 
informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a 
disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi 
consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in 
modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di 
leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le 
specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di 
alcun tipo all'uso di tali formati di dati.





CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA



Art. 3
(Documenti)

1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere 
garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in 
forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi 
della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, gli Uffici della 
Amministrazione Regionale devono garantire l'accessibilità alla 
documentazione ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati 
liberi nel rispetto dell'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241;
2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, 
l’Amministrazione Regionale è tenuta a motivare analiticamente tale 
esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 
della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è 
impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica 
Amministrazione della Regione è tenuta a rendere disponibile, anche una 
versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.


Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Nella trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi 
elettronici, secondo la disciplina della Legge nazionale 31 dicembre 1996, 
n. 675, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati 
possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, l?Amministrazione 
Regionale è tenuta, in questa attività, ad utilizzare programmi per 
elaboratore a sorgente aperto;
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da 
parte della Amministrazione Regionale per il trattamento di dati personali e 
sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono 
essere conservati dalla Amministrazione Regionale stessa per permetterne 
future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza;
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei 
vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali 
mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da 
rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge nazionale 
31 dicembre 1996, n. 675.





CAPO III – SOFTWARE LIBERO



Art. 5
(Obblighi per la Amministrazione Regionale)

1. La Amministrazione Regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria 
attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice 
sorgente;
2. La Amministrazione Regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore 
elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi 
appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice 
sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente 
aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per 
l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La 
disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla 
opportunità per l’Amministrazione Regionale di poter modificare i programmi 
per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze;
3. Ove l’Amministrazione Regionale intenda avvalersi di un software non 
libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta;
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario 
non tecnicamente necessitata, risponde patrimonialmente il responsabile del 
procedimento di cui all'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.





CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO



Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Gli Assessorati Regionali competenti elaborano annualmente un programma 
di ricerca specifico sul software libero per progetti per lo sviluppo di 
programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7
(Istruzione scolastica)

1. La Regione, nel rispetto dell’autonomia didattica delle Istituzioni 
scolastiche, mette a disposizione conoscenze e favorisce forme di 
collaborazione per il recepimento del contenuto e dei principi della 
presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici 
all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La 
Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo 
incoraggia nell'insegnamento.





CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI



Art. 8
(Norma transitoria)

1.Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della 
Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi 
di formazione del personale a quanto previsto all'art. 5 della presente 
legge;
2.Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della 
Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto 
previsto all'articolo 4;
3.Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della 
Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto 
previsto all'articolo 3;
4.E' costituito un gruppo di lavoro regionale per monitorare l'attuazione 
della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.





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