[Flug] direttiva europea diritto d'autore
De Simone Caterina
desimone_c@camera.it
Ven 28 Mar 2003 15:11:30 CET
Si invia testo del parere proposto dall'on. Titti De Simone.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE, in materia di diritto d'autore (Atto n. 167).
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL DEPUTATO TITTI DE SIMONE
La VII Commissione della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE ha come principio ispiratore «l'alto livello di protezione» - così come nel «considerando» n. 9 della direttiva - volta soprattutto a tutelare i diritti non tanto degli autori ma soprattutto gli interessi economici delle multinazionali;
non tiene conto dei nuovi modelli per la tutela del diritto morale dell'autore che si sono diffusi recentemente presso una vasta parte degli autori stessi, riconducibili al cosiddetto copyleft;
il copyleft, pur tutelando il cosiddetto diritto morale d'autore, non limita la diffusione e la fruizione non commerciale e comunque non a fini di lucro delle opere tra privati;
il copyleft è frutto anche della «svolta digitale», e della conseguente maggiore interscambiabilità delle opere - letterarie, audiovisive, musicali, fotografiche - tra privati, che aumentando nei fatti la conoscenza e la diffusione delle opere stesse ne ha aumentato le vendite nei loro supporti tradizionali, senza pregiudizio per i compensi dovuti agli autori;
l'articolo 23 dispone che i titolari dei diritti possano disporre «misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che nel normale corso del loro funzionamento sono destinati a impedire o a limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti», e seguenti commi;
le opere protette hanno comunque una data di scadenza intrinseca: poiché dipendono da formati proprietari, da sistemi operativi specifici, come da hardware specifico, che nel prossimo futuro saranno obsoleti e non più disponibili, e che suddette opere non possono essere trasferite ad altro supporto (se non in violazione della legge stessa), perché sono cifrati;
questo procedimento di protezione produrrà nel futuro un «attentato alla memoria», impedendo la decodifica dei contenuti incorporati in supporti ormai illeggibili;
il successivo articolo 28 punisce chi utilizza (così come citato nella norma) strumenti atti ad eludere opere o materiali protetti, anche quando si tratta di produrre «copia privata» o «copia di sicurezza»;
l'equo compenso di cui all'articolo 9 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/29/CE che novella l'articolo 71-septies dalla legge n. 633 del 1941, sottopone a grave pregiudizio economico la produzione di «copia privata», quando la stessa è prevista dalla direttiva stessa;
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la «copia privata», altro non è che una «copia di sicurezza», essendo i supporti in cui sono incorporate le opere «originali», oggetto di deterioramento, per le quali si è già versato con l'acquisto compenso alla SIAE;
l'equo compenso viene applicato indistintamente e «preventivamente» anche a chi usa i supporti per riproduzioni di opere personali o di backup di dati personali (documenti, video, fotografie, suoni e voci);
la misura dell'equo compenso previsto dall'articolo 39 del decreto non va nel senso del «considerando» 35 della direttiva dove è scritto «Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso» ed inoltre «in talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento»;
l'equo compenso rischia poi di favorire indirettamente l'introito delle mafie che gestiscono il commercio di cd e videocassette false, poiché dal punto di vista del prezzo saranno ancora più convenienti;
l'equo compenso aumenterà gli oneri per la pubblica amministrazione che utilizza sempre più spesso supporti digitali vergini per l'immagazzinamento dei dati, comportando costi indiretti per tutti i contribuenti;
nella direttiva europea, in alcun punto si prevedono limitazioni quantitative alla facoltà concessa agli Stati membri di disporre eccezioni in merito alla libertà di riproduzione di opere esistenti in biblioteche accessibili al pubblico, legandone la possibilità alla sola corresponsione di un equo compenso (Considerando 34 e 35 ed articolo 5, paragrafo 2), e che il limite quantitativo del 15 per cento, nella riproduzione di ciascun volume o fascicolo di periodico è quindi peggiorativo rispetto alla direttiva;
l'applicazione della normativa nazionale in materia di limitazione del 15 per cento (di cui all'articolo 68 legge n. 633 del 1941) ha trovato enormi difficoltà interpretative ed applicative, creando seri disagi nei servizi delle biblioteche;
la norma costituisce un serio ostacolo alla ricerca, impedendo in taluni casi la riproduzione di parti significative di un'opera (si pensi ad un articolo di periodico le cui dimensioni superino il 15 per cento dell'intero fascicolo, ipotesi ricorrente proprio nel caso di articoli scientifici pubblicati su prestigiose riviste accademiche) e contravvenendo di fatto a quanto disposto dalla direttiva europea in materia di ricerca scientifica (Considerando 34 ed articolo 5, paragrafo 3, lettera a));
limitazioni analoghe sulla riproduzione di testi non risultano essere presenti nella gran parte delle legislazioni nazionali in materia di diritto d'autore;
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PARERE CONTRARIO.
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