[gl-como] RE-GARANZIA 2 ANNI

Fabio onetwothree@libero.it
Mer 14 Gen 2004 16:45:50 CET


*ECCO QUA!!: E' IN VIGORE DA PARECCHIO!!!
SCORRI IL TESTO E LO TROVI "EVIDENZIATO"
*

*
Attuazione della direttiva 1999/44/CE*

*su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.*

*DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24*(S.O. alla G.U. n. 57 del 
08.03.2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


E m a n a
il seguente decreto legislativo:

**

*Art. 1. - Disciplina della vendita dei beni di consumo*

*
*1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del 
libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo 
disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie 
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono 
equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di 
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla 
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al 
comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre 
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume 
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o 
professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del 
bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra 
persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il 
suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o 
di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi 
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o 
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda 
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella 
relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del 
bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni 
di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, 
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.


1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di 
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si 
presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove 
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le 
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come 
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello 
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto 
conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni 
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo 
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in 
particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che 
sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della 
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per 
fatti concludenti.
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del 
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva 
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva 
da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è 
vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera 
c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con 
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento 
della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al 
consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata 
dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del 
bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando 
l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata 
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, 
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo 
installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni 
di installazione.

1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è responsabile nei 
confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente 
al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al 
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione 
o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero 
ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, 
conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può 
chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di 
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio 
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso 
rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso 
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in 
confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito 
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un 
congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli 
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e 
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi 
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con 
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera 
e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del 
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti 
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente 
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione 
del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha 
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si 
tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al 
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il 
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in 
ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo 
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, 
il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un 
altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato 
possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione 
o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando è 
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di 
conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di 
un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva 
o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto 
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti 
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal 
consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, 
in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per 
ottenere la reintegrazione di quanto prestato.


                                                                         
   |

|1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma 
dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta
| ----> entro il termine di due anni dalla consegna del bene.<--------

                                                                         
   |


Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, 
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità 
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza 
del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si 
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a 
tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del 
bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal 
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla 
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione 
del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui 
all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità 
sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della 
scadenza del termine di cui al periodo precedente.

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale 
vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di 
garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti 
dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati 
tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli 
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e 
l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il 
domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per 
iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non 
meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo 
e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad 
avvalersene ed esigerne l'applicazione.

1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni 
patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di 
conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i 
diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può
essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio 
dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della 
responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un 
periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al 
contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia 
l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal 
presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto 
collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni 
del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono 
attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".

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Art. 2. - Norme transitorie

*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite 
dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al 
consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 
1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente 
decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della 
data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




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