[gl-como] RE-GARANZIA 2 ANNI
Fabio
onetwothree@libero.it
Mer 14 Gen 2004 16:45:50 CET
*ECCO QUA!!: E' IN VIGORE DA PARECCHIO!!!
SCORRI IL TESTO E LO TROVI "EVIDENZIATO"
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Attuazione della direttiva 1999/44/CE*
*su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.*
*DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24*(S.O. alla G.U. n. 57 del
08.03.2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
**
*Art. 1. - Disciplina della vendita dei beni di consumo*
*
*1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del
libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo
disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono
equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di
appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla
fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al
comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del
bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra
persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il
suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o
di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del
bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni
di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si
presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto
conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che
sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della
conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per
fatti concludenti.
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva
da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è
vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera
c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al
consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata
dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del
bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando
l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto,
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo
installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni
di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è responsabile nei
confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente
al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero
ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può
chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di
sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in
confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera
e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si
tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al
consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il
venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in
ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio,
il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un
altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato
possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione
o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando è
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di
un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva
o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione,
in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per
ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
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|1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma
dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta
| ----> entro il termine di due anni dalla consegna del bene.<--------
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Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater,
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a
tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del
bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione
del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità
sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della
scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di
garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti
dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati
tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il
domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per
iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non
meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo
e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni
patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di
conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i
diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può
essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un
periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia
l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto
collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni
del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
*
Art. 2. - Norme transitorie
*
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite
dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al
consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo
1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente
decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della
data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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