[gl-como] RE-GARANZIA 2 ANNI

Marcello ;-) marcello@bp.lnf.it
Gio 15 Gen 2004 11:11:44 CET


grazie 1000 anche per il tuo gentile e il prezioso interessamento!!!!

buona giornata, Cello

At 16.45 14/01/2004, you wrote:
>*ECCO QUA!!: E' IN VIGORE DA PARECCHIO!!!
>SCORRI IL TESTO E LO TROVI "EVIDENZIATO"
>*
>
>*
>Attuazione della direttiva 1999/44/CE*
>
>*su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.*
>
>*DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24*(S.O. alla G.U. n. 57 del 
>08.03.2002)
>
>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
>
>
>E m a n a
>il seguente decreto legislativo:
>
>**
>
>*Art. 1. - Disciplina della vendita dei beni di consumo*
>
>*
>*1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del 
>libro IV del codice civile è inserito il seguente paragrafo:
>"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
>1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il presente paragrafo 
>disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie 
>concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono 
>equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di 
>appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla 
>fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
>Ai fini del presente paragrafo si intende per:
>a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al 
>comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o 
>professionale eventualmente svolta;
>b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
>1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre 
>modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
>2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume 
>delimitato o in quantità determinata;
>3) l'energia elettrica;
>c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
>nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, 
>utilizza i contratti di cui al comma primo;
>d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del 
>bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra 
>persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il 
>suo nome, marchio o altro segno distintivo;
>e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o 
>di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi 
>supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o 
>intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda 
>alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa 
>pubblicità;
>f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene 
>di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
>Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni 
>di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, 
>limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
>
>
>1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di 
>consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si 
>presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove 
>pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
>a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
>b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le 
>qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come 
>campione o modello;
>c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso 
>tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto 
>della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle 
>caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal 
>produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella 
>pubblicità o sull'etichettatura;
>d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che 
>sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della 
>conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per 
>fatti concludenti.
>Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del 
>contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva 
>ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva 
>da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è 
>vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera 
>c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
>a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con 
>l'ordinaria diligenza;
>b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della 
>conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
>c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata 
>dalla dichiarazione.
>Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene 
>di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando 
>l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata 
>dal venditore o sotto la sua responsabilità.
>Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito 
>per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo 
>non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
>
>1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è responsabile nei 
>confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al 
>momento della consegna del bene.
>In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, 
>senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o 
>sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad 
>una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, 
>conformemente ai commi settimo, ottavo e nono. Il consumatore può 
>chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, 
>senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia 
>oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
>Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno 
>dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto 
>all'altro, tenendo conto:
>a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
>b) dell'entità del difetto di conformità;
>c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza 
>notevoli inconvenienti per il consumatore.
>Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo 
>termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al 
>consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il 
>quale il consumatore ha acquistato il bene.
>Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi 
>indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con 
>riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e 
>per i materiali.
>Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del 
>prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti 
>situazioni:
>a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
>b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del 
>bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
>c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato 
>notevoli inconvenienti al consumatore.
>Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si 
>tiene conto dell'uso del bene.
>Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al 
>consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
>a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il 
>venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in 
>ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo 
>accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
>b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, 
>il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un 
>altro rimedio ai sensi del presente articolo.
>Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato 
>possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o 
>della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
>
>1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore finale, quando è 
>responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di 
>conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un 
>precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di 
>qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto 
>contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti 
>responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
>Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal 
>consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, 
>in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per 
>ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
>
>
>
>   |
>
>|1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a norma 
>dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta
>| ----> entro il termine di due anni dalla consegna del bene.<--------
>
>
>   |
>
>
>Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, 
>comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro 
>il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La 
>denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del 
>difetto o l'ha occultato.
>Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si 
>manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale 
>data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o 
>con la natura del difetto di conformità.
>L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal 
>venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla 
>consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del 
>contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 
>1519-quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato 
>denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del 
>termine di cui al periodo precedente.
>
>1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola 
>chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia 
>medesima o nella relativa pubblicità.
>La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
>a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti 
>dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati 
>tali diritti;
>b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi 
>essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione 
>territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la 
>sede di chi la offre.
>A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per 
>iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
>La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno 
>evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
>Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e 
>quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad 
>avvalersene ed esigerne l'applicazione.
>
>1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). - E' nullo ogni 
>patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di 
>conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i 
>diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può
>essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio 
>dal giudice.
>Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della 
>responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo 
>di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
>E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al 
>contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia 
>l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal 
>presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento 
>con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
>
>1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le disposizioni del 
>presente paragrafo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti 
>al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
>
>*
>
>Art. 2. - Norme transitorie
>
>*
>
>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei 
>beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia 
>avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
>2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 
>1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente 
>decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data 
>di entrata in vigore del presente decreto.
>
>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
>Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' 
>fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
>
>
>
>--
>Mailing list info: http://lists.linux.it/listinfo/gl-como


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                                                         legge di Crayne

alla prossima, Marcello  
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