[gl-como] NO COMMENT... bastano le considerazioni finali tratte da INTERLEX

Brisa Francesco fbrisa@yahoo.it
Ven 19 Mar 2004 17:38:15 CET


Complimenti per la mail
essendo rimansto molto scioccato, mi sono sorte quindi delle domande:

1) diventa dunque illegale utilizzare strumenti che scambiano dati 
appoggiandosi su uno strato di crittografia ?
se sì, seguono le domande:
2) diventerà illegale usare ssh e/o scp ?
3) il protocollo https diventerà dunque illegale ?
4) le vpn diventeranno dunque illegali ?
5) utilizzare programmi che usando crittografia/md5 diventerà illegale ? (I 
programmi sono particamente tutti quelli che salvano delle password criptate 
ad esempio: il sistema operativo windows e linux)
6) usare windows diventera illegale ? (Nessuno può dire se il nostro pc con 
windows non venga usato come nodo per attentati, in quanto stiamo parlando di 
punizione per sospetto / inquisizione della chiesa)
7) usare le reti wireless criptate è dunque ora illegale ?
8) insegnare crittografia all' università e dunque ora illegale ?
9) se mi becco un virus che scambia dati, verrò punito ?
10) freenet sarà considerata illegale dunque, messa al bando, mi metteranno in 
un ghetto, mi marchieranno i numeri sulla pelle e mi faranno indossare la 
rete a stella di david ?
11) file system criptati, se me ne trovano uno, che mi fanno ? me lo fanno 
decriptare a frustate ?
Qualcuno può gentilmente rispondermi ?

- Chiedo susa a tutti voi nel nome della gente che ho votato alle ultime 
elezioni.
La prossima volta voterò il mio gatto, lui di libertà e costituzione ci 
capisce sicuramente qualcosa di più.

Adesso vado un attimo in salotto e faccio karakiri !

BANZAI !







Alle Friday 19 March 2004 16:00, onetwothree@libero.it ha scritto:
> Il "decreto Urbani" sulla criminalizzazione del Peer-to-Peer
>
> Analisi di ALCEI - 15.03.02
>
>
> Sintesi
> La formulazione attuale della legge sul diritto d’autore consente la copia
> privata di un’opera protetta a fronte del pagamento preventivo di un equo
> compenso calcolato in percentuale sul prezzo dei supporti di
> memorizzazione.
>
> La legge sul diritto d’autore non impone l’obbligo di possedere la
> copia-sorgente (anche perché, altrimenti, sarebbe automaticamente vietato
> usare il video-registratore), ma solo di realizzare in proprio la copia
> personale senza cederla a terzi.
>
> Ne consegue che l’utente che si procura opere protette (anche) tramite un
> network Peer-to-Peer non commette illecito penale, avendo pagato a monte i
> diritti d’autore.  A differenza di chi mette a disposizione le opere senza
> averne diritto, che non può invocare alcuna giustificazione.
>
> Il Decreto Urbani stravolge l’assetto precedente e:
>
> o      criminalizza ingiustamente gli utenti che hanno già pagato per
> godere del diritto alla copia privata.
>
> o      istituisce la responsabilità oggettiva per i provider e li obbliga a
> controllare e denunciare i propri utenti.
>
> o      affida alla polizia politica (DIGOS) il compito di prevenire le
> violazioni sul diritto d’autore
>
> o      stabilisce, per la prima volta, che un certo uso della crittografia
> è illegale “in sé”.
>
> 1 - Il regime giuridico della copia privata di materiale audiovisivo nella
> legge vigente
>
>  L’art.  71-sexies della legge sul diritto d’autore stabilisce che:
>
> “1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e  videogrammi su
> qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso 
> esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini 
> direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure 
> tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.”.
>
> La legge, inoltre, prevede un equo compenso applicato anticipatamente sul
> supporto di memorizzazione in modo che il titolare dei diritti venga
> retribuito anche per l’effettuazione della copia privata.  Questo è
> stabilito all’art.  71-septies secondo cui:
>
> “1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i  produttori
> originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori  ed i
> produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un 
> compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui 
> all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi 
> esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di
> fonogrammi  o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente
> finale al  rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata
> sul prezzo di  un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle
> della componente  interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò
> non fosse  possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti
> di  registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti
> digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di
> fonogrammi o  videogrammi, il compenso è costituito da una somma
> commisurata alla capacità  di registrazione resa dai medesimi supporti.”
>
>  Coerentemente, quindi, l’art.171 ter (cui spetta l’individuazione delle
> condotte illecite) stabilisce che:
>
> “E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione
> da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire
> chiunque a fini di lucro:
>
> a)   abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
> qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
> destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
> noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
> contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
> audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;”
>
>  2 - La legittimità del Peer-to-Peer
>
> Dal momento che le norme in questione fanno esclusivo riferimento
> all’effetto del comportamento (duplicazione non a scopo personale) e non
> alla tecnologia utilizzata se ne deduce che è consentita la copia privata
> comunque effettuata purchè non effettuata da terzi (art.71 sexies c.II) e
> nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione (art.102 quater).
>
>  Nel caso del Peer-to-Peer, dunque, vanno tenute ben distinte le posizioni
> di chi distribuisce l’opera protetta e di chi la scarica.  Il primo – se
> non ha acquisito il relativo diritto - commette sicuramente un atto
> illecito.  Ma il secondo non sta violando alcuna legge.  L’utente che
> scarica l’opera, infatti, la memorizza su un supporto per il quale ha già
> pagato a monte l’equo compenso per la duplicazione e dunque ha il diritto
> di fruire dell’opera per uso personale.  Una posizione, questa, sostenuta
> anche dal Copyright Board del governo canadese in una decisione emanata lo
> scorso 13 dicembre 2003 nella quale si legge testualmente:
>
> “In questo documento non è in discussione la responsabilità di chi fa
> upload, distribuisce o comunica musica attraverso questi sistemi. Allo
> stesso modo, non è in discussione la responsabilità di chi fornisce
> software, gestice reti o connessioni internet. La distribuzione
> Peer-to-Peer sull’internet non è presa in considerazione in quanto tale
> dalla normativa. Su questo tema si applicano certamente le altre
> considerazioni in materia di copyright.  In questa sede ci stiamo occupando
> esclusivamente delle copie finali. La normativa non si occupa della fonte
> del material copiato.  Non è richiesto… che la copia-sorgente sia non
> illecita.  Pertanto non è rilevante sse la copia-sorgente sia un
> registazione pre-detenuta, un CD regalato, o un file scaricato dalla rete
>
>  Dal punto di vista della concreta possibilità di sanzionare attività di
> illecita distribuzione, l’attuale normativa (peraltro incivile e vessatoria
> nella sua impostazione) è già ampiamente sufficiente.
>
> 3 - I contenuti del decreto-legge
>
>  A – Le modifiche alla legge sul diritto d’autore
>
> Il decreto-legge Urbani aggiunge alla lettera a) dell’art.171 ter che
> punisce chi:
>
> “a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
> qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
> destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
> noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto
> contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
> audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;”
>
>  La lettera a)bis che si applicherebbe a chi
>
> "a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via 
> telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti,
> un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o
> parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;"
>
>  Ne consegue che la modifica proposta è del tutto superflua perché la
> lettera a) dell’art.171 ter comprende (diffusione in pubblico di opera
> protetta con qualsiasi procedimento) anche i casi della lettera a-bis).
>
>  La seconda modifica introdotta dal decreto-legge Urbani modifica
> l’art.171-quater aggiungendo un comma III con l’applicazione di una
> sanzione amministrativa per:
>
> “Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via
> telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti,
> un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o
> parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con
> le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di
> essa…”.
>
>  Ma il comma I (vigente) di questo articolo già sanziona:
>
> “Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,  duplica,
> riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche 
> avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di
> protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti
> audiovisivi,  fonografici, informatici o multimediali non conformi alle
> prescrizioni della  presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o
> componenti atti ad eludere  misure di protezione tecnologiche”.
>
>  Anche questa modifica si dimostra, pertanto, superflua, come pericolosa è
> quella contenuta nel successivo paragrafo, che sanziona più gravemente
> l’utilizzo di tecniche crittografiche per occultare la comunicazione.  Per
> la prima volta, infatti, viene esplicitamente stabilita la illiceità
> dell’uso di questi metodi, stabilendo un precedente pericolosissimo.
>
>  Altrettanta preoccupazione desta il comma IV (di futura introduzione) che
> punisce:
>
> “Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare
> la diffusione delle condotte di cui al comma 3 è punito con la sanzione
> amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie
> previste al medesimo comma.".
>
> Questa norma, infatti, è strutturata sul modello dei delitti di attentato
> nei quali, invece di punire la commissione di un fatto (regola stabilita
> nella Costituzione) si anticipa la soglia della punibilità agli “atti
> diretti”.  Cioè a quegli atti che pur non realizzando materialmente
> l’evento delittuoso ne costituiscono l’anticipazione logica e cronologica. 
> Per la sua eccezionalità questa tecnica di normazione è sempre stata
> utilizzata per proteggere beni collettivi di interesse primario, come
> certamente non sono i diritti d’autore.
>
>  B – L’introduzione di nuove norme
>
> Il comma III del decreto Urbani stabilisce che:
>
> “Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
> raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione
> delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo
> 171-ter e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile
> 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
> Amministrazioni interessate.”
>
> Nell’organigramma funzionale del Ministero dell’interno, la legge 121/81
> sul nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza affida le funzioni di
> prevenzione alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - DCPP (ex
> UCIGOS) che opera a livello locale tramite le Divisioni Investigazioni
> Generali ed Operazioni Speciali (DIGOS).
>
> I compiti della DCPP sono:
>
> raccolta delle informazioni relative alla situazione generale, anche ai
> fini della prevenzione dell'ordine pubblico; investigazioni per la
> prevenzione e la repressione dei reati contro la personalità interna ed
> internazionale dello Stato e contro l'ordine pubblico, dai reati di
> terrorismo a quelli di natura politica, in genere; compimento dei relativi
> atti di polizia giudiziaria e supporto operativo ai Servizi Segreti
> Attualmente, come risulta dal sito istituzionale dell’ufficio, pubblicato
> sul dominio del Ministero dell’interno:
>
> “Nella fase attuale, l'azione preventiva e di contrasto è indirizzata
> particolarmente verso i seguenti obiettivi:
>
> organizzazioni terroristiche interne ed a carattere internazionale;
> associazioni eversive a venti tra i propri scopi l'incitamento alla
> divisione ed alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
> religiosi cui fanno riferimento la legge 13.10.1995 n.654 ed il D.L.
> 26.4.1993 n.122, convertito con legge 25.6.2993 n. 205, ovvero
> riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 20.6.1952
> n.645 recante norme di attuazione della XII disposizione finale e
> transitoria della Costituzione; associazioni che perseguono l'obiettivo
> della distruzione dell'integrità, dell'indipendenza e dell'unità dello
> Stato ovvero la modifica dell'assetto costituzionale con mezzi non
> consentiti dall'ordinamento; gruppi estremisti che perseguono scopi di
> sovvertimento sociale attraverso il ricorso alla violenza o a pratiche
> illegali; associazioni a carattere militare o paramilitare di cui al D.Lgs.
> 14.2.1948 n.43; reati contro la P.A., qualora il fenomeno, in ragione della
> sistematicità e della gravità dei fatti delittuosi registrati, assuma
> dimensioni tali da incidere sulla credibilità e sullo stesso funzionamento
> delle Istituzioni; flussi di immigrazione clandestina e traffico
> internazionale di armamenti per gli aspetti connessi al coinvolgimento di
> organizzazioni terroristiche, nazionali ed internazionali; associazioni
> segrete;
> congregazioni ed altre realtà di tipo settario che perseguono finalità
> controindicate; terrorismo informatico e telematico;
> fenomeni di "violenza di gruppo" ispirati ad ideologie connotate dal
> ricorso sistematico a comportamenti aggressivi; episodi di illegalità nelle
> manifestazioni sportive ad opera di formazioni organizzate; altre
> fenomenologie trasgressive da cui derivino, anche indirettamente,
> ripercussioni negative per la difesa e la sicurezza dello Stato, la tutela
> della libertà e dell'esercizio dei diritti dei cittadini, nonché
> dell'ordine e della sicurezza pubblica. Mentre sarebbe tecnicamente (ma non
> culturalmente) concepibile l’estensione al diritto d’autore delll’ambito
> delle attività di prevenzione di competenza della DCPP, non risulta
> coerente e comprensibile attribuire a questo ufficio la raccolta di non
> meglio qualificate “segnalazioni” per la repressione degli illeciti, dato
> che sono attività che la legge attribuisce alle sezioni di polizia
> giudiziaria e all’autorità giudiziaria.
>
> Questa sovrapposizione di competenze è ancora più evidente nel successivo
> comma V  che - senza, evidentemente, che ci sia un procedimento penale in
> essere - estende alla DCPP il potere di ordinare l’inibizione dell’accesso
> ai contenuti contestati o la loro rimozione.  Ad oggi, questo potere spetta
> alla sola magistratura ed è regolato dal codice di procedura penale che
> contempera le necessità delle indagini con i diritti dell’indagato e dei
> terzi.  Con l’approvazione del decreto Urbani la DCPP potrà operare al di
> fuori del sistema di garanzie stabilito per legge.
>
>  I commi 5,6 e 7 del decreto Urbani, infine, stabiliscono di fatto
> l’obbligo per il provider di monitorare il comportamento dei propri utenti
> e di denunciarli alla DCPP. Il testo parla di “segnalazione”, ma siccome la
> DCPP è composta da personale della Polizia di Stato che ha l’obbligo di
> denuncia degli illeciti di cui viene a conoscenza, di fatto la
> “segnalazione” del provider equivale a una vera e propria denuncia.
>
>  Conclusioni
>
> In sostanza – un’ennesima legge-papocchio inutile, inefficace e pericolosa.
>  In cui si mescolano, in un intruglio indigesto e velenoso, temi diversi e
> non connessi fra loro, come il terrorismo e la duplicazione di musica,
> video o software.
>
>  Inutile perché non fornisce alcuno strumento utile per la prevenzione del
> crimine (e in particolare di delitti gravi come il terrorismo o altre forme
> di violenza).
>
>  Inefficace perché farraginosa e mal concepita, quindi atta a produrre
> dispersione di attività, procedimenti a carico di innocenti, sovraccarico
> di indagini senza capo né coda, a scapito di attività seriamente utili per
> combattere le attività criminali.
>
> Pericolosa perché introduce, in materie ove è totalmente insensato, il
> concetto di “processo alle intenzioni” cioè di punibilità non di un fatto,
> ma della supposta inclinazione a farlo.  (Se questa violazione di un
> principio fondamentale del diritto può essere ammissibile in situazioni
> estreme come il terrorismo, è inaccettabile che possa essere estesa a
> situazioni in cui non c’è alcun rischio per la vita e la sicurezza delle
> persone e delle istituzioni).
>
> Come altre (troppe) leggi e norme rivela, con le sue affermazioni
> ridondanti e inutili, una specifica volontà di repressione dell’internet e
> della libertà di comunicazione e di informazione offerta dalla rete.
>
> La perversa assurdità dell’impostazione è rivelata da alcune specifiche
> disposizioni.
>
> Con l’entrata in vigore del decreto Urbani, la DIGOS, oltre a occuparsi di
> criminalità organizzata, terrorismo e sicurezza dello Stato avrà il compito
> di tutelare in via preventiva gli interessi di un ristretto gruppo di
> (potenti) imprenditori dello spettacolo, dell’editoria e dell’informatica
> (che già con le leggi esistenti sono assurdamente favoriti dal fatto che la
> duplicazione di musica, immagini o software è considerata una
> responsabilità penale).
>
> Questo decreto stabilisce di fatto la “responsabilità oggettiva” dei
> provider, che hanno l’obbligo di monitoraggio e denuncia dei propri utenti
> – e sono multati pesantissimamente se non denunciano.
>
> Per la prima volta si stabilisce che un certo uso della crittografia è, di
> per sé, illecito. (Sembra di ritornare a quelle disposizioni americane sul
> controllo della crittografia come strumento militare che tanto scandalo
> avevano suscitato dieci anni fa).
>
> Si instaura, insomma, qualcosa che somiglia molto a uno “stato di polizia”,
> con la persecuzione delle intenzioni, l’obbligo di delazione, la violazione
> della vita e della comunicazione.  E tutto questo non per combattere i
> terroristi (che possono essere solo favoriti dalla confusione e dalla
> dispersione di energie create da leggi come questa) ma per soddisfare il
> protagonismo di questo o quell’altro uomo politico (“voglio anch’io una mia
> legge contro l’internet”) e le potenti lobby delle case discografiche o di
> software, cui poco importa se leggi come questa siano applicabili o
> funzionali, ma piace “terrorizzare” chi non asseconda i loro avidi
> interessi.


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