[Golem] I: Legge sul sw libero.

Claudio Giardini c.giardini@penteres.it
Mer 27 Feb 2002 14:25:30 CET



> -----Messaggio originale-----
> Da: Guido Iodice (netWork) [mailto:iodice@nwork.it]
> Inviato: mercoledì 27 febbraio 2002 14.34
> A: nw-general@nwork.it
> Oggetto: Legge sul sw libero.
> 
> 
> [NW-GENERAL]
> ------------
> Carissime/i,
> 
> una associazione bolognese per il software libero ha promosso, 
> attraverso il
> senatore verde Cortiana la proposta di legge che vi invio qui di seguito.
> 
> La proposta di legge mi pare molto buona, tuttavia vi sono alcuni punti in
> cui andrebbe migliorata.
> In particolare l'articolo che riguarda i compiti del ministero 
> della ricerca
> scientifica mi paiono un po' burocratici (un piano per lo sviluppo del
> software libero secondo me non funziona, forse è meglio proporre
> l'istituzione di un concorso nazionale - con numerosi e 
> consistenti premi -
> tra le università, i centri di ricerca ed eventualmente i licei 
> tecnologici)
> Poi qualche dubbio sorge sull'utilizzo si software libero per il 
> trattamento
> dei dati personali: se da un lato questo evita che si usino software con
> backdoor, dall'altro può costituire un rischio per la sicurezza (tipo la
> pubblicazione degli algoritmi di codifica).
> 
> Vorrei che quanti in questa lista sono interessati all'argomento 
> avanzassero
> delle proposte emendative. Se serve posso aprire un luogo telematico
> dedicato.
> 
> Dopodiche' come netWork occorrerà sensibilizzare i gruppi dei DS per dare
> sostegno alla legge.
> 
> Ciao, Guido
> 
> ====================
> > PROPOSTA DI LEGGE
> >
> > Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla 
> adozione e la
> > diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti
> informatici
> > nella Pubblica Amministrazione".
> >
> >
> > CAPO I- PRINCIPI GENERALI
> >
> > Art. 1
> > (finalità della legge)
> >
> > 1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni
> > cittadino l'accessibilità e rendendo quindi concretamente possibile la
> > libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso la 
> eliminazione
> di
> > barriere create dalle differenze di standard.
> >
> > 2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, in
> > considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla
> > concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca
> > scientifica e tecnologica. La Pubblica Amministrazione, in applicazione
> del
> > principio costituzionale di buon andamento, e del principio di 
> economicità
> > dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7
> > agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
> >
> > 3. La cessione gratuita di software libero non ricade sotto normativa
> > dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come
> > modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.
> >
> > Art. 2
> > (definizioni)
> >
> > 1. Ai fini della presente legge si definiscono:
> > a) licenza di software libero, una licenza di diritto di utilizzo di un
> > programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente,
> oltre
> > all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice
> > sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; 
> il diritto
> > di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di
> > apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire
> > pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.
> > b) software libero ogni programma per elaboratore elettronico 
> distribuito
> > con una licenza di software libero come definita nell'articolo 
> 2, comma 1
> > del presente testo di legge.
> > c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto, ogni 
> programma per
> > elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile
> > all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
> > d) software proprietario un programma per elaboratore, rilasciato con
> > licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2,
> comma
> > 1 della presente legge.
> > e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di
> dati
> > informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a
> > disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi
> > consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e 
> approfondito
> in
> > modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di
> > leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le 
> strutture e
> le
> > specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti 
> restrizioni
> di
> > alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
> >
> >
> > CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
> >
> > Art. 3
> > (diritto allo sviluppo portabile)
> >
> > 1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un
> software
> > originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di
> > salvataggio di un altro software, anche proprietario.
> >
> > Art. 4
> > (documenti)
> >
> > 1. Chiunque, nell'Ambito di una attività giuridicamente 
> doverosa, effettui
> > la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne
> > l'accessibilità, ricorrendo a standard di comunicazione aperti 
> e a formati
> > liberi.
> >
> > 2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti (testi, carte,
> > software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) di cui debba essere
> > garantita la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di dati in
> > forma elettronica del diritto di accesso di cui all'Art. 22 e successivi
> > della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli Uffici della Pubblica
> Amministrazione
> > soggiacciono all'obbligo di cui al comma precedente sotto la
> responsabilità
> > del responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto
> > 1990, n. 241.
> >
> > 3. Qualora si renda assolutamente necessario eccezionalmente, l'uso di
> > formati non liberi, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare
> > analiticamente questa esigenza, sotto la diretta responsabilità del
> > responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 
> agosto 1990,
> > n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire 
> gli stessi
> > dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere
> > disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi dati in
> > formato libero.
> >
> > Art. 5
> > (trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
> >
> > 1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio
> di
> > mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 
> dicembre 1996, n.
> > 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati
> > possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in
> questa
> > attività, ad utilizzare software a sorgente aperto.
> >
> > 2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico 
> utilizzati
> da
> > parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati 
> personali
> e
> > sensibili secondo la legge legge n. 675 del 31 dicembre 1996 
> devono essere
> > conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future
> > verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
> >
> > 3.Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei
> vari
> > software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati 
> personali mediante
> > l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi
> > all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre
> 1996,
> > n. 675.
> >
> >
> > CAPO III - SOFTWARE LIBERO
> >
> > Art. 6
> > (obblighi per la pubblica amministrazione)
> >
> > 1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria
> > attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il
> codice
> > sorgente.
> >
> > 2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per 
> elaboratore
> > elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi
> > appartenenti alla categoria del software libero o, in secondo luogo, a
> > codice sorgente aperto. In questo secondo caso, il fornitore dovra'
> > necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione 
> consentire
> la
> > modificabilita' del sorgente.
> >
> > 3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non
> > libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
> >
> > 4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso
> contrario
> > non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del
> procedimento
> > di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
> >
> > Art. 7
> > (incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
> >
> > 1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica
> > elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul 
> software libero
> > per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo
> sviluppo
> > di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software
> libero.
> >
> > Art. 8
> > (istruzione scolastica)
> >
> > 1. Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il 
> contenuto
> ed
> > i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
> programmi
> > didattici all'interno della progressiva informatizzazione della scuola.
> Gli
> > ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore
> formativo
> > del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.
> >
> >
> > CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
> >
> > Art. 9
> > (regolamenti attuativi)
> >
> > 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
> Governo
> > emana i regolamenti attuativi necessari alla sua piena applicazione.
> >
> > 2. Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che 
> definisca gli
> > indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica
> > amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei
> > progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva
> adozione
> > di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali
> > anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici
> nazionali.
> > Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato.
> >
> > Art. 10
> > (norma transitoria)
> >
> > 1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della
> > Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri
> programmi
> > di formazione del personale per gli aspetti generali trattati 
> all'articolo
> > 2, il termine per l'adeguamento è di un anno per gli aspetti trattati
> > all'articolo 3 (trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le
> > indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato dei documenti della
> > Pubblica Amministrazione).
> >
> > 2. Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro interministeriale
> per
> > monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei 
> primi tre anni
> > dalla sua approvazione.
> >
> >
> >
> >
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> sito web: www.nwork.it
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