[Golem] I: Legge sul sw libero.

Hal hal@linux.it
Gio 28 Feb 2002 12:04:23 CET


Per Claudio e per gli iscritti a 'Discussioni',

Ciao Claudio,
possiamo inviare il testo alla mailinglist 'Discussioni'
dell'Associazione Software Libero, dalla quale verranno sicuramente
fuori spunti interessanti?
Puoi dirci come fare a contattare i redattori originali?


Ciao iscritti anche a 'Discussioni',

Pensate che alla vostra lista possa interessare questa proposta?

Hal.



----- Original Message -----
From: "Claudio Giardini" <c.giardini@penteres.it>
To: <golem@golem.linux.it>
Sent: Wednesday, February 27, 2002 2:25 PM
Subject: [Golem] I: Legge sul sw libero.


>
>
> > -----Messaggio originale-----
> > Da: Guido Iodice (netWork) [mailto:iodice@nwork.it]
> > Inviato: mercoledì 27 febbraio 2002 14.34
> > A: nw-general@nwork.it
> > Oggetto: Legge sul sw libero.
> >
> >
> > [NW-GENERAL]
> > ------------
> > Carissime/i,
> >
Una associazione bolognese per il software libero ha promosso,
attraverso il  senatore verde Cortiana la proposta di legge che
vi invio qui di seguito.
La proposta di legge mi pare molto buona, tuttavia vi sono
alcuni punti in cui andrebbe migliorata.
In particolare l'articolo che riguarda i compiti del ministero
della ricerca scientifica mi paiono un po' burocratici (un piano
per lo sviluppo del software libero secondo me non funziona,
forse è meglio proporre l'istituzione di un concorso nazionale
- con numerosi e consistenti premi - tra le università, i centri
di ricerca ed eventualmente i licei tecnologici)
Poi qualche dubbio sorge sull'utilizzo si software libero per il
trattamento dei dati personali: se da un lato questo evita che
si usino software con backdoor, dall'altro può costituire un
rischio per la sicurezza (tipo la pubblicazione degli algoritmi
di codifica).

Vorrei che quanti in questa lista sono interessati all'argomento
avanzassero delle proposte emendative. Se serve posso aprire un
luogo telematico dedicato. Dopodiche' come netWork occorrerà
sensibilizzare i gruppi dei DS per dare sostegno alla legge.

====================

PROPOSTA DI LEGGE
Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla
adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità
dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione".

CAPO I- PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(finalità della legge)
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad
ogni cittadino l'accessibilità e rendendo quindi concretamente
possibile la libera scelta di ogni piattaforma informatica,
attraverso la eliminazione di barriere create dalle differenze
di standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero,
in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia
pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubblica
Amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di
buon andamento, e del principio di economicità dell'attività
amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.

3. La cessione gratuita di software libero non ricade sotto
normativa dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, così come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 2
(definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) licenza di software libero, una licenza di diritto di
utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda
possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la
possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto
di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie
del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare
modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire
pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato.

b) software libero ogni programma per elaboratore elettronico
distribuito con una licenza di software libero come definita
nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.

c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto, ogni
programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente
completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua
licenza di utilizzo.
d) software proprietario un programma per elaboratore,
rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti
descritti nell'articolo 2, comma 1 della presente legge.

e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed
interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di
implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e
liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla
legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo
che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado
di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le
strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non
siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati
di dati.

CAPO II PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3
(diritto allo sviluppo portabile)
1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare
un software originale compatibile con gli standard di
comunicazione e formati di salvataggio di un altro software,
anche proprietario.

Art. 4
(documenti)
1. Chiunque, nell'Ambito di una attività giuridicamente
doverosa, effettui la pubblicizzazione di dati in formato
elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a
standard di comunicazione aperti e a formati liberi.

2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti (testi,
carte, software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) di cui
debba essere garantita la pubblicità e per l'adempimento
mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di
accesso di cui all'Art. 22 e successivi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, gli Uffici della Pubblica Amministrazione
soggiacciono all'obbligo di cui al comma precedente sotto la
responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'Art.
4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora si renda assolutamente necessario eccezionalmente,
l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione sarà
tenuta a motivare analiticamente questa esigenza, sotto la
diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui
all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i
motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in
formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere
disponibile anche una versione più vicina possibile agli stessi
dati in formato libero.

Art. 5
(trattazione di dati personali o relativi alla pubblica
sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della
Legge 31 dicembre 1996, n.675 o di dati la cui diffusione o
comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare
pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa
attività, ad utilizzare software a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il
trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge legge
n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla
Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future verifiche
riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3.Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice
sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del
trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi
elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi
all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31
dicembre 1996, n. 675.

CAPO III - SOFTWARE LIBERO
Art. 6
(obblighi per la pubblica amministrazione)
1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella
propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei
quali possieda il codice sorgente.

2. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per
elaboratore elettronico necessari alla propria attività,
privilegia programmi appartenenti alla categoria del software
libero o, in secondo luogo, a codice sorgente aperto. In questo
secondo caso, il fornitore dovra' necessariamente e senza costi
aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilita'
del sorgente.

3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un
software non libero, deve motivare analiticamente la ragione
della scelta.

4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in
senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il
responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7
agosto 1990, n. 241.

Art. 7
(incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
Scientifica elabora annualmente un programma di ricerca
specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte
di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per
elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 8
(istruzione scolastica)
1. Il Ministero competente in materia di istruzione recepirà il
contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento
scolastico e nei programmi didattici all'interno della
progressiva informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti
didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo
del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(regolamenti attuativi)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Governo emana i regolamenti attuativi necessari alla sua
piena applicazione.

2. Nello stesso termine il Governo emana un regolamento che
definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del software
libero nella pubblica amministrazione; i programmi di
valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di
quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di
soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non
economici nazionali. Le norme regolamentari non dovranno
impegnare il bilancio dello Stato.

Art. 10
(norma transitoria)
1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli
enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie
strutture e i propri programmi di formazione del personale per
gli aspetti generali trattati all'articolo

2, il termine per l'adeguamento è di un anno per gli aspetti
trattati all'articolo 3 (trattamento dei dati sensibili) e di
mesi 6 per le indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il
formato dei documenti della Pubblica Amministrazione).

2. Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro
interministeriale per monitorare l'attuazione della presente
legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.






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