[LUG] SIAE, una condanna

luduxs@linux.it luduxs@linux.it
Ven 27 Apr 2007 14:41:55 CEST



Penso che Fabio abbia ragione, aggiungo anche il punto C
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Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis della
legge n. 633/1941
!!! (e quindi non soggette né all’obbligo di vidimazione né alla
presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del
contrassegno)!!!!
per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti
categorie di supporti, tassativamente elencate all’art. 5.3 del DPCM 11
luglio 2001, n. 338, come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296:

b) distribuiti gratuitamente con il suo consenso del titolare dei diritti;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti
Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia
privata (back-up);
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Il punto C è scritto malissimo ed ambiguo.
Ho provato a farlo leggere a 2 persone oltre a me ma anche loro non sono
rimasti con le idee un po' donfuse.
Secondo me il paragrafo C sarebbe discretamente chiaro fino alla paret
finale, la frase "salva la copia di bakup" mi mette in crisi.
Tolta quella parte io l'interpreterei così:
"Puoi redistribuire su supporti fisici programmi liberamente scaricabili
dalla rete."





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