[LUG] Software Libero: un bene comune

daniel ddonato@unisa.it
Mer 30 Maggio 2007 22:14:04 CEST


Software Libero
un bene comune
Il 15 Giugno ore 9-19 presso  Santa Maria La Nova (Napoli)
manifestazione a sostegno della proposta di legge che introduce il software 
libero nella PA.

Ogni anno le Pubbliche Amministrazioni del nostro paese sprecano enormi somme 
di denaro per comprare programmi che spesso potrebbero avere addirittura 
gratis.

La manifestazione, organizzata da una rete di associazioni della societa' 
civile, intende divulgare la cultura del software libero e consistera' in due 
parti.

La mattinata sara' dedicata a seminari e approfondimenti tra cui:
install fest, installazione gratuita di GNU Linux e di programmi liberi;
retrocomputing, ovvero come fare in modo che i vecchi computer anziche' 
pericolosi residui inquinanti continuino ad essere utili;
introduzione all'uso dei programmi liberi.

Il pomeriggio sara' dedicato al dibattito sulla proposta di legge del 
consigliere Scala; che se approvata porterebbe la Campania, prima regione del 
Sud, nel novero delle regioni  'virtuose' di cui fanno gia' parte: Trentino 
Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Introduce: Roberto Dentice
Coordina: Daniel Donato

Partecipano:

Luisa Bossa Presidente Commissione Cultura Regione Campania
Antonio Scala Consigliere Regione Campania
Arturo Di Corinto Universita' La Sapienza di Roma
Sergio Bellucci Net-left

Durante tutta la giornata saranno offerti DVD con materiale libero tra cui:
una collezione di oltre 4 G di musica,
un'enciclopedia, 
una raccolta di testi letterari classici i cui diritti sono in massima parte 
scaduti;
distribuzione GNU Linux 
programmi liberi per windows.

La manifestazione e' organizzata da un coordinamento di associazioni che 
lancia un appello a tutte le associazioni interessate alla promozione del 
software libero: 

Se siete interessati a sostenere l'adozione del software libero nella nostra 
regione scrivete a uno dei seguenti indirizzi:
info@hopfrog.it, 
daniel@81100.eu.org. 
info@openmind05.it 

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                          Testo legge
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Progetto di legge ad iniziativa del consigliere Scala: Norme in materia di 
pluralismo informatico, sull’adozione e la
diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici 
nella Pubblica Amministrazione.
Art. 1
(finalita' della legge)
1. La Regione Campania incentiva e valorizza il pluralismo informatico, 
garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella
realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera 
dovuta alla diversita' di standard informatici.
2. E' favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali 
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui
ai punti a), b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione 
delle sue positive ricadute sull'economia pubblica,
sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica. La Regione
Campania, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di 
quello di economicita' dell'attivita'
amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 
1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
     a.    software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con 
licenza d'uso che non soddisfi i requisiti
           descritti nell'articolo 2 comma 1 della presente legge.
     b.    software libero: ogni programma per elaboratore elettronico 
distribuito con una licenza di software libero come
           definita nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
     c.    licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di 
un programma per elaboratore elettronico, che
           renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: 
la possibilita' di accedere al codice sorgente
           completo e il diritto di studiare le sue funzionalita'; il diritto 
di diffondere copie del programma e del codice
           sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il 
diritto di distribuire pubblicamente il programma
           ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero 
non puo' impedire che chiunque riceva una copia
           del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti 
e possibilita' di chi fornisce la copia.
     d.    programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma 
per elaboratore elettronico il cui codice
           sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente 
dalla sua licenza di utilizzo.
     e.    formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di 
dati informatici le cui specifiche complete di
           implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e 
liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti
           dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in 
modo che sia possibile scrivere un
           programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in 
tali formati sfruttando tutte le strutture e le
           specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti 
restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di
           dati.
Art. 3
(Documenti)
1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere 
garantita la pubblicita', nonché l'adempimento,
mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui 
all'art. 22 e successivi della Legge nazionale 7
agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si 
applica quanto disposto al comma 1 del
presente articolo e nel rispetto dell'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 
1990, n. 241.
2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica 
Amministrazione regionale e' tenuta a motivare
analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di 
cui all'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto
1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui e' impossibile convertire gli 
stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione regionale e' tenuta a rendere disponibile, una versione dei 
dati, in formato libero.
Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di 
mezzi elettronici, secondo la disciplina della
Legge 196/2003, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non 
autorizzati possa comportare pregiudizio per la
pubblica sicurezza, e' tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a 
sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da 
parte della Pubblica Amministrazione regionale
per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale 
196/2003 devono essere conservati dalla
Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche 
riguardo il controllo degli standard di
sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalita' di reperimento del codice sorgente dei vari 
software utilizzati nell'ambito del
trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici 
rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato
ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge nazionale 196/2003.
4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche 
in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche 
del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalita' della raccolta.
Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)
1. La Pubblica Amministrazione regionale e' tenuta ad utilizzare, nella 
propria attivita', programmi per elaboratore
elettronico dei quali detenga il codice sorgente.
2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per 
elaboratore elettronico necessari alla propria
attivita', privilegia programmi appartenenti alla categoria del software 
libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto.
Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore 
deve necessariamente e senza costi aggiuntivi
per l'amministrazione consentire la modificabilita' del sorgente. La 
disponibilita' del codice sorgente e' posta in relazione
anche alla opportunita' per la Pubblica Amministrazione regionale di poter 
modificare i programmi per elaboratore in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico 
sul software libero, per progetti di ricerca
da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per 
elaboratore da rilasciare sotto licenza di software
libero.
Art. 7
(Istruzione scolastica)
1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della 
presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione 
dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il
particolare valore formativo del software libero e lo favorisce 
nell'insegnamento.
Art. 8
(Regolamenti attuativi)
1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, 
sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per 
definire gli indirizzi di formazione del
personale per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica 
amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla 
progressiva adozione di soluzioni di software libero.
Art. 9
(Norma transitoria)
1. Entro anni due dall'approvazione della presente legge gli enti della 
Pubblica Amministrazione regionale adeguano le
proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo 
quanto previsto all'art. 5 della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della 
Pubblica Amministrazione regionale adeguano
le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.
3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della 
Pubblica Amministrazione regionale adeguano le
proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte 
mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unita' previsionale di 
base che sara' dotata della necessaria disponibilita'
in sede di approvazione della legge annuale


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