[LUG] Recupero di computer: attività illegale?

GalLUG - Galliate Linux User Group (NO) info@gallug.it
Mer 11 Maggio 2011 12:39:18 CEST


Buongiorno a tutti,
    vorrei sapere se qualcuno in LUG fa attività di recupero di PC (da
privati, aziende, discariche, cave o quanto altro).

Mi hanno fatto notare che si rischia facilmente di violare la legge:
nella fattispecie si parla di "omissione della tenuta delle carte,
registri e uso del SISTRI" (art. 258 DLgs. 152/06), o, peggio,
attività di "gestione rifiuti non autorizzata" (Art. 256 del medesimo
decreto). In coda alla mail riporto gli articoli che hanno scatenato
le perplessità in LUG.
Queste "complicazioni" immagino siano state introdotte perchè ci sono
2 interessi che si scontrano: i produttori di HW che non ci vedono di
buon occhio - i comuni che vorrebbero ridurre i rifiuti.
Facile quindi trovarsi tra incudine e martello e, alla prima
criticità, trovarsi col cerino in mano e un problema legale da
gestire. Attenzione che il problema é serio e i vari attori ne vedono
solo una parte (quella rosea per loro). Le camere di commercio sono
contente di iscrivere membri, i linuxari di installare il pinguino, i
comuni di avere rifiuti in meno e PC gratis in più.
I decreti previsti per la disciplina dell'attività di "preparazione al
riutilizzo" daranno le linee guida, a cui gli enti locali
provvedereanno con legislazione locale.

Vi chiedo un parere, perchè sono molto confuso. Magari poi tutto
questo non c'entra niente con l'attività che normalmente un LUG
svolge.
Voi come vi comportate?

A presto,
Fabio Mora (GaLUG - Novara)



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ARTICOLI


Art. 258 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari
1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano
aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che
omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di
carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e
all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento
euro a novantatremila euro.

Art. 256 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi.



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