[Scuola] R: UN PASSO INDIETRO PER IL SOFTWARE LIBERO

Angelo Raffaele Meo meo@polito.it
Sat Feb 16 12:39:50 CET 2013


ho strappato a un amico due bit di informazione, ma ho solennemente 
promesso che non avrei mai divulgato nè la semantica di quei due bit nè 
la loro fonte. Le responsabilità sono giuridiche e quindi chiedo lumi a 
Marco su qual'è l'iter di un decreto e quali sono i soggetti che 
contribuiscono alla sua produzione.
Raf




Il 2013-02-15 20:48 Antonio Guermani ha scritto:
> Ringrazio Ciurcina e Meo per il chiaro ed esauriente resoconto della 
> vicenda.
> 
> Vista la mia ignoranza in giurisprudenza, spero di non dire 
> corbellerie, nel
> qual caso mi scuso anticipatamente, e chiedo:
> 
> è possibile dare nomi e cognomi di chi ha proposto questa seconda 
> modifica
> dell'art.68?
> 
> Sia chiaro che non chiedo un'allusione o un pettegolezzo, chiedo molto
> semplicemente se ciò risulta agli atti o in qualche dichiarazione 
> pubblica.
> Mi pare altrettanto ovvio che non mi riferisco ai ministri firmatari 
> della L.
> 221/2012 o del D.L. 179/2012, ma alle eventuali commissioni 
> parlamentari e/o
> ministeriali che hanno steso il testo di legge.
> 
> Antonio Guermani
> 
>> dicembre con la L.221/2012
>> ----Messaggio originale----
>> Da: meo@polito.it
>> Data: 09/02/2013 22.43
>> A: <scuola@lists.linux.it>
>> Ogg: [Scuola] UN PASSO INDIETRO PER IL SOFTWARE LIBERO
>> 
>> 
>> Vi sono uomini “che contano” che non amano fare un passo indietro, ma
>> preferiscono far fare “passi indietro” a iniziative non gradite dai 
>> loro
>> amici o protettori. Temiamo che sia questa l’amara riflessione a cui
>> induce l’ultima modifica dell’art. 68 del D. Lgs. 82/2005 (detto 
>> “Codice
>> dell’Amministrazione Digitale” o C.A.D.) introdotta nello scorso mese 
>> di
>> dicembre con la L.221/2012 di conversione del D.L. 179/2012.
>> Ricordiamo un po’ di storia per comprendere la dimensione di quel 
>> passo
>> indietro.
>> Il ministro Lucio Stanca del secondo Governo Berlusconi, sulla base
>> delle indicazioni di una commissione di esperti da lui stesso
>> costituita, firmò nel dicembre del 2005 una direttiva ministeriale 
>> che
>> precisava i criteri da adottare nella scelta di un prodotto o 
>> soluzione
>> software da parte della P.A.. Nella lista di quelli che potremmo
>> chiamare i “criteri Stanca” comparivano anche il costo di uscita 
>> (ossia
>> il costo associato alla sostituzione di un prodotto precedentemente
>> installato con uno migliore), il potenziale interesse di altre
>> amministrazioni al riuso, la valorizzazione delle competenze tecniche
>> acquisite, la più agevole interoperabilità, l'uso di formati ed
>> interfacce aperte, l'indipendenza da un unico fornitore o da un'unica
>> tecnologia proprietaria, la disponibilità del codice sorgente per
>> ispezione e tracciabilità. Chiunque si intenda di informatica sa che 
>> se
>> quei criteri fossero stati adottati realmente, con ogni probabilità 
>> la
>> nostra P.A. oggi acquisirebbe quasi esclusivamente software libero.
>> “Sfortunatamente” nel trasferimento delle regole della Direttiva 
>> Stanca
>> nell'art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, i criteri
>> individuati in quella Direttiva furono eliminati e quindi la 
>> preferenza
>> per il software libero fu "addomesticata". Così le pubbliche
>> amministrazioni hanno continuato a scegliere senza un indirizzo
>> “politico” di favore per il software libero quali software acquisire,
>> con un costo per il nostro Paese dell’ordine di una decina di 
>> miliardi
>> all'anno, cifra superiore ai risparmi teorici attesi da una “spending
>> review”.
>> Anche per questo molti salutarono con favore la modifica all'art. 68
>> del C.A.D. introdotta la scorsa estate con la L. 134/2012 di 
>> conversione
>> del D.L. 83/2012. Grazie ad un emendamento proposto da alcuni
>> parlamentari, si affermò che l'acquisto di software in licenza
>> (proprietario) fosse possibile solo quando la valutazione comparativa
>> avesse dimostrato l'impossibilità di accedere a soluzioni in software
>> libero o già sviluppate dalla P.A. ad un prezzo inferiore.
>> La regola avrebbe potuto essere migliore: infatti mancava 
>> l'indicazione
>> dei criteri per realizzare la scelta e si rimetteva all'Agenzia per
>> l'Italia Digitale l'individuazione di questi criteri. Insomma: c'era
>> motivo di sperare che le persone incaricate di individuare questi
>> criteri, avendo a cuore l'interesse del Paese, avrebbero recuperato i
>> criteri della Direttiva del 2005 che, negli ultimi anni, sono stati
>> recuperati nel portato normativo di diverse leggi regionali (la Legge
>> della Regione Piemonte n. 9/2009, la Legge della Regione Puglia n.
>> 20/2012, ecc.).
>> Ma, come anticipato all’inizio, la seconda modifica dell'art. 68 del
>> C.A.D. introdotta con la L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012
>> nel dicembre scorso, lascia molto perplessi. Infatti, essa individua 
>> i
>> criteri secondo i quali si deve realizzare la valutazione 
>> comparativa,
>> ma, sorprendentemente, "dimentica" i risultati del lavoro della
>> Commissione istituita da Stanca e della successiva Direttiva ed 
>> indica i
>> seguenti criteri di comparazione:
>> “a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
>> acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
>> b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
>> aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e 
>> la
>> cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
>> pubblica amministrazione;
>> c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
>> conformità alla normativa in materia di protezione dei dati 
>> personali,
>> livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software 
>> acquisito”.
>> Perché la nuova formulazione dei criteri di comparazione rappresenta 
>> un
>> lungo passo indietro? Perché essa pare costruita ad arte per
>> giustificare scelte diverse dall’adozione di software libero.
>> Esaminiamo separatamente i tre criteri.
>> “a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
>> acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;”
>> Non è giusto porre sullo stesso piano i costi delle licenze – una
>> perdita secca per il Paese – e i costi di un’eventuale assistenza
>> tecnica, che sono invece combustibile per il motore dello sviluppo
>> locale, soprattutto quando sono accessori all'adozione di software
>> libero, che produce anche altre importanti vantaggi (riuso, accesso 
>> al
>> codice sorgente, ecc.). Chiaramente si è preferito anteporre gli
>> interessi degli amici a quelli del Paese.
>> “b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
>> aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e 
>> la
>> cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
>> pubblica amministrazione;”
>> Quel “nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e 
>> la
>> cooperazione applicativa”
>> pone sullo stesso piano gli standard aperti e gli standard di mercato
>> (proprietari).
>> “c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
>> conformità alla normativa in materia di protezione dei dati 
>> personali,
>> livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software 
>> acquisito”.
>> Secondo una tesi difensiva del software proprietario citata spesso
>> alcuni anni orsono, il software libero sarebbe più vulnerabile agli
>> attacchi a causa della disponibilità del codice sorgente. E’ stato
>> scientificamente dimostrato che è vero esattamente il contrario e che 
>> la
>> cosiddetta “security through obscurity” è un punto di debolezza e non 
>> di
>> forza. Tuttavia, scommetteremmo l’equivalente di una licenza per 
>> mille
>> macchine che in virtù del punto c la vecchia tesi della poca 
>> sicurezza
>> del software libero sarà riproposta per giustificare scelte diverse.
>> Comunque, perché ignorare gli altri criteri che erano stati tanto
>> lucidamente individuati dalla Direttiva del 19 Dicembre 2005?
>> Amara conclusione: come è difficile combattere contro i ricchi!
>> 
>> Marco (Ciurcina) e Raf (Meo)
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> _______________________________________________
>> scuola mailing list
>> scuola@lists.linux.it
>> http://lists.linux.it/listinfo/scuola
>> 
> 
> 
> _______________________________________________
> scuola mailing list
> scuola@lists.linux.it
> http://lists.linux.it/listinfo/scuola


More information about the scuola mailing list