[Scuola] R: Re: R: UN PASSO INDIETRO PER IL SOFTWARE LIBERO
Antonio Guermani
antonio.guermani@inwind.it
Sun Feb 17 18:06:08 CET 2013
Grazie Raf,
colgo l'occasione per chiarire il senso della mia richiesta.
Siamo in campagna elettorale e può essere utile avere un'informazione in più
che non proviene dalle promesse e dai programmi, ma dal comportamento reale dei
partiti politici.
Comunque, mi pare che dalla vostra lettera si possa già trarre una conclusione
importante: non bastano alcuni parlamentari onesti, preparati e volenterosi, se
questi poi appartengono a un partito che agisce sempre in modo da tener conto
di altri interessi derivanti da accordi, alleanze e lobby.
Antonio
>----Messaggio originale----
>Da: meo@polito.it
>Data: 16/02/2013 12.39
>A: <scuola@lists.linux.it>
>Ogg: Re: [Scuola] R: UN PASSO INDIETRO PER IL SOFTWARE LIBERO
>
>ho strappato a un amico due bit di informazione, ma ho solennemente
>promesso che non avrei mai divulgato nè la semantica di quei due bit nè
>la loro fonte. Le responsabilità sono giuridiche e quindi chiedo lumi a
>Marco su qual'è l'iter di un decreto e quali sono i soggetti che
>contribuiscono alla sua produzione.
>Raf
>
>
>
>
>Il 2013-02-15 20:48 Antonio Guermani ha scritto:
>> Ringrazio Ciurcina e Meo per il chiaro ed esauriente resoconto della
>> vicenda.
>>
>> Vista la mia ignoranza in giurisprudenza, spero di non dire
>> corbellerie, nel
>> qual caso mi scuso anticipatamente, e chiedo:
>>
>> è possibile dare nomi e cognomi di chi ha proposto questa seconda
>> modifica
>> dell'art.68?
>>
>> Sia chiaro che non chiedo un'allusione o un pettegolezzo, chiedo molto
>> semplicemente se ciò risulta agli atti o in qualche dichiarazione
>> pubblica.
>> Mi pare altrettanto ovvio che non mi riferisco ai ministri firmatari
>> della L.
>> 221/2012 o del D.L. 179/2012, ma alle eventuali commissioni
>> parlamentari e/o
>> ministeriali che hanno steso il testo di legge.
>>
>> Antonio Guermani
>>
>>> dicembre con la L.221/2012
>>> ----Messaggio originale----
>>> Da: meo@polito.it
>>> Data: 09/02/2013 22.43
>>> A: <scuola@lists.linux.it>
>>> Ogg: [Scuola] UN PASSO INDIETRO PER IL SOFTWARE LIBERO
>>>
>>>
>>> Vi sono uomini “che contano” che non amano fare un passo indietro, ma
>>> preferiscono far fare “passi indietro” a iniziative non gradite dai
>>> loro
>>> amici o protettori. Temiamo che sia questa l’amara riflessione a cui
>>> induce l’ultima modifica dell’art. 68 del D. Lgs. 82/2005 (detto
>>> “Codice
>>> dell’Amministrazione Digitale” o C.A.D.) introdotta nello scorso mese
>>> di
>>> dicembre con la L.221/2012 di conversione del D.L. 179/2012.
>>> Ricordiamo un po’ di storia per comprendere la dimensione di quel
>>> passo
>>> indietro.
>>> Il ministro Lucio Stanca del secondo Governo Berlusconi, sulla base
>>> delle indicazioni di una commissione di esperti da lui stesso
>>> costituita, firmò nel dicembre del 2005 una direttiva ministeriale
>>> che
>>> precisava i criteri da adottare nella scelta di un prodotto o
>>> soluzione
>>> software da parte della P.A.. Nella lista di quelli che potremmo
>>> chiamare i “criteri Stanca” comparivano anche il costo di uscita
>>> (ossia
>>> il costo associato alla sostituzione di un prodotto precedentemente
>>> installato con uno migliore), il potenziale interesse di altre
>>> amministrazioni al riuso, la valorizzazione delle competenze tecniche
>>> acquisite, la più agevole interoperabilità, l'uso di formati ed
>>> interfacce aperte, l'indipendenza da un unico fornitore o da un'unica
>>> tecnologia proprietaria, la disponibilità del codice sorgente per
>>> ispezione e tracciabilità. Chiunque si intenda di informatica sa che
>>> se
>>> quei criteri fossero stati adottati realmente, con ogni probabilità
>>> la
>>> nostra P.A. oggi acquisirebbe quasi esclusivamente software libero.
>>> “Sfortunatamente” nel trasferimento delle regole della Direttiva
>>> Stanca
>>> nell'art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, i criteri
>>> individuati in quella Direttiva furono eliminati e quindi la
>>> preferenza
>>> per il software libero fu "addomesticata". Così le pubbliche
>>> amministrazioni hanno continuato a scegliere senza un indirizzo
>>> “politico” di favore per il software libero quali software acquisire,
>>> con un costo per il nostro Paese dell’ordine di una decina di
>>> miliardi
>>> all'anno, cifra superiore ai risparmi teorici attesi da una “spending
>>> review”.
>>> Anche per questo molti salutarono con favore la modifica all'art. 68
>>> del C.A.D. introdotta la scorsa estate con la L. 134/2012 di
>>> conversione
>>> del D.L. 83/2012. Grazie ad un emendamento proposto da alcuni
>>> parlamentari, si affermò che l'acquisto di software in licenza
>>> (proprietario) fosse possibile solo quando la valutazione comparativa
>>> avesse dimostrato l'impossibilità di accedere a soluzioni in software
>>> libero o già sviluppate dalla P.A. ad un prezzo inferiore.
>>> La regola avrebbe potuto essere migliore: infatti mancava
>>> l'indicazione
>>> dei criteri per realizzare la scelta e si rimetteva all'Agenzia per
>>> l'Italia Digitale l'individuazione di questi criteri. Insomma: c'era
>>> motivo di sperare che le persone incaricate di individuare questi
>>> criteri, avendo a cuore l'interesse del Paese, avrebbero recuperato i
>>> criteri della Direttiva del 2005 che, negli ultimi anni, sono stati
>>> recuperati nel portato normativo di diverse leggi regionali (la Legge
>>> della Regione Piemonte n. 9/2009, la Legge della Regione Puglia n.
>>> 20/2012, ecc.).
>>> Ma, come anticipato all’inizio, la seconda modifica dell'art. 68 del
>>> C.A.D. introdotta con la L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012
>>> nel dicembre scorso, lascia molto perplessi. Infatti, essa individua
>>> i
>>> criteri secondo i quali si deve realizzare la valutazione
>>> comparativa,
>>> ma, sorprendentemente, "dimentica" i risultati del lavoro della
>>> Commissione istituita da Stanca e della successiva Direttiva ed
>>> indica i
>>> seguenti criteri di comparazione:
>>> “a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
>>> acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
>>> b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
>>> aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e
>>> la
>>> cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
>>> pubblica amministrazione;
>>> c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
>>> conformità alla normativa in materia di protezione dei dati
>>> personali,
>>> livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software
>>> acquisito”.
>>> Perché la nuova formulazione dei criteri di comparazione rappresenta
>>> un
>>> lungo passo indietro? Perché essa pare costruita ad arte per
>>> giustificare scelte diverse dall’adozione di software libero.
>>> Esaminiamo separatamente i tre criteri.
>>> “a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
>>> acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;”
>>> Non è giusto porre sullo stesso piano i costi delle licenze – una
>>> perdita secca per il Paese – e i costi di un’eventuale assistenza
>>> tecnica, che sono invece combustibile per il motore dello sviluppo
>>> locale, soprattutto quando sono accessori all'adozione di software
>>> libero, che produce anche altre importanti vantaggi (riuso, accesso
>>> al
>>> codice sorgente, ecc.). Chiaramente si è preferito anteporre gli
>>> interessi degli amici a quelli del Paese.
>>> “b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
>>> aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e
>>> la
>>> cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
>>> pubblica amministrazione;”
>>> Quel “nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e
>>> la
>>> cooperazione applicativa”
>>> pone sullo stesso piano gli standard aperti e gli standard di mercato
>>> (proprietari).
>>> “c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
>>> conformità alla normativa in materia di protezione dei dati
>>> personali,
>>> livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software
>>> acquisito”.
>>> Secondo una tesi difensiva del software proprietario citata spesso
>>> alcuni anni orsono, il software libero sarebbe più vulnerabile agli
>>> attacchi a causa della disponibilità del codice sorgente. E’ stato
>>> scientificamente dimostrato che è vero esattamente il contrario e che
>>> la
>>> cosiddetta “security through obscurity” è un punto di debolezza e non
>>> di
>>> forza. Tuttavia, scommetteremmo l’equivalente di una licenza per
>>> mille
>>> macchine che in virtù del punto c la vecchia tesi della poca
>>> sicurezza
>>> del software libero sarà riproposta per giustificare scelte diverse.
>>> Comunque, perché ignorare gli altri criteri che erano stati tanto
>>> lucidamente individuati dalla Direttiva del 19 Dicembre 2005?
>>> Amara conclusione: come è difficile combattere contro i ricchi!
>>>
>>> Marco (Ciurcina) e Raf (Meo)
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