[TiLUG] Mascherare Mac Address: Router, condivisione, altro?
Darkmaster
darkmaster@email.it
Ven 9 Feb 2007 00:23:32 CET
Il giorno 08/feb/07, alle ore 20:53, Darkmaster ha scritto:
>
> Il giorno 08/feb/07, alle ore 20:12, Rebus ha scritto:
>
>> emilio ha scritto:
>>
>>> - puo` essere illegale se per raggiungere la vicina devi "uscire"
>>> dal
>>> tuo fondo privato
>>
>> E' già la seconda volta che leggo una cosa simile in mailing list,
>> ma continuo a rimanere all'oscuro di una norma in vigore che
>> disponga una limitazione simile.
>> Qualcuno è in grado di dare dei riferimenti ad una fonte
>> normativa? Comincio addirittura a sospettare che si tratti di una
>> leggenda metropolitana...
>
> Allora, secondo la normativa italiana, un provato non può fornire
> connettività a terzi. Infatti, epr fornire connettività a terzi
> bisogna essere per forza un ISP (Costi ed adempimenti spropositati
> per qualunque privato). Il contratto tipo ADSL, se te lo leggi,
> vieta inoltre, espressamente, la possibilità di rivendità o
> connessione di terzi al servizio (Lo faccio a te, solo tu puoi
> usufruirne). In più la così detta "Legge Gasparri" stabilisce che
> le tecnologie wireless possono essere usate solo in ambienti
> provati e strettamente limitati. Infine, l'attuale legge Italiana
> obbliga chiunque fornisca accesso pubblico a reti telematiche ad
> identificare gli utenti ed a conservare registrazione degli
> accessi. Va notato che, come confermato dal War-Driving, tantissima
> gente viola già questa legge inconsapevolmente, perchè ignorante e
> perchè non protegge la propria rete.
>
> Ipse dixit a pagina 94 Gnu Linux Magazine dell'Ottobre 2006. Mi sto
> documentando presso un mio amico laureato in legge per conferma, in
> ogni caso, e per sapere il nome rpeciso degli articoli e delle
> leggi in questione. Ciao,
quindi
La Legge Gasparri (3 Maggio 2004 n.112) stabilisce che le tecnologie
wireless, ed in particolare le IEEE 802.11a/b/g, note come "WiFi",
possano
essere usate solo in ambienti privati, e non devono essere utilizzate od
anche solo attraversare suolo pubblico. Inoltre per fornire accesso
commerciale a terzi è necessario essere a tutti gli effetti degli
ISP, con
adempimenti e costi impossibili od improponibili per un privato.
Il Decreto Pisanu emanato a luglio 2005 e tutt'ora in vigore, obbliga
chiunque fornisca accesso pubblico a reti telematiche ad identificare
gli
utenti ed a conservare registrazione degli accessi almeno fino a
dicembre
2007.
Qui c'è un'intervista fatta al garante delle telecomunicazioni:
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=52095
In realtà quanto detto non è legale perchè la situazione della
condivisione
tra amici non rientra nella fattispecie ipotizzata dal garante.
So che a fine 2005 è stata poi emanata un'ulteriore normativa: un
decreto
wi-fi che a quanto ho capito avrebbe migliorato la situazione
(quantomeno
per la commercializzazione di offerte internet tramite wi-fi) ma che a
quanto ho visto è andato semplicemente a modificare delle normative
precedenti; vedrò di informarmi meglio in merito ma dubito abbia
radicalmente liberalizzato quanto previsto per i privati!
Ciao a tutti,
Luca D.M.
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