[FoLUG] Copia privata, lecita? [OT]

Riccardo Corrado riccardo.corrado@gmail.com
Dom 27 Gen 2008 12:15:55 CET


Il giorno 27/gen/08, alle ore 10:24, CyberPenguin ha scritto:

> Riccardo Corrado wrote:
>> Il problema sta nel resto dell'art. 71-sexies e negli articoli ad  
>> esso
>> collegati.
>
> ... della Legge 22 aprile 1941, n. 633 ... 67 anni fa ...
>
> Il quale recita:
> 71-sexies.
> 1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su
> qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso  
> esclusivamente
> personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o
> indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche  
> di cui
> all'articolo 102- quater .
> 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da  
> terzi.
> La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di
> fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale
> costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di  
> cui agli
> articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
> 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai  
> materiali
> protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno  
> possa avervi
> accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando  
> l'opera è
> protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater  
> ovvero quando
> l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
>
> Riccardo Corrado wrote:
> <cut>
>> quanto è detto nel sito in questione è vero, ma ci sono subito dei
>> limiti, il primo è quello che non si possono crackare le opere per
>> fare queste copi;
>
> Ok. Ma cominciamo a perderci negli infiniti meandri delle normative.
> Da profano, continuo a chiedermi a cosa serva quella pagina di Siae  
> se non a
> creare una parvenza di legalita' della copia privata generarando  
> ulteriore caos.

E' proprio questo il gioco che si mette in atto...un modo che utilizzo  
io per che capire dove si vuole andare a parare è di guardare sempre  
prima le sanzioni rispetto alle norme attuative. Questo è un mio modo  
di procedere che può essere giusto o sbagliato, ma mi è tornato utile  
in parecchi casi


>
>
> Cmq l'articolo 102-quater recita:
> 102-quater. 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi  
> nonché del
> diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle  
> opere o sui
> materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che  
> comprendono
> tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale  
> corso del loro
> funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non  
> autorizzati dai
> titolari dei diritti.
>
> Ok. Non posso violare le protezioni anticopia.
> Ma se il supporto non le contiene?
> Mica tutti i supporti contengono protezioni atte ad impedirne la  
> copia...
> Quindi tutti i supporti che non contengono protezioni atte ad  
> impedirne la
> duplicazione - e rigorosamente alle condizioni riportate da Siae -  
> presumo si
> possano duplicare pur non possedendone l'originale ... giusto?

Hai perfettamente ragione, ma quali sono i supporti che non contengono  
protezioni? E' qui il punto...
Per fare un esempio: i dvd che uno noleggia contengono protezioni,  
mentre quelli che uno compra tendenzialmente no (ovviamente faccio un  
discorso generale); quindi se uno fa una copia privata di un dvd a  
noleggio contravviene l'art. 71 sexies, mentre se uno copia un dvd che  
ha comprato non commette nessun illecito. Di conseguenza la copia  
privata non diviene altro che la copia di backup che è già lecita da  
sempre.


>
>
> Riccardo Corrado wrote:
>> il secondo è che il produttore ha il diritto
>> esclusivo di limitare la possibilità della copia privata;
>
> E qui Siae e' di nuovo fuorviante riportando:
>> è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione  
>> spettante ad
>> autori, artisti e produttori;
>> in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è  
>> consentito di
>> riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale  ,  
>> fonogrammi e
>> videogrammi;
>> a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla
>> facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di  
>> autori, artisti
>> e produttori;
>> tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui
>> supporti vergini.
>
> Riccardo Corrado wrote:
>> il terzo, la copia privata è concessa solo a chi abbia a disposizione
>> l'originale secondo un titolo idoneo per detenerne il possesso, il  
>> che
>> vale a dire la proprietà del supporto...
>
> Ma allora perche' 'sta Siae riporta
>> In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio
>> rispetto all’acquisto di un originale.
>
> Grande risparmio rispetto all'acquisto di un originale: vuole dire  
> che l'originale
> non lo si possiede, no?!

Una volta sono andato alla SIAE di Forlì per chiedere informazioni  
circa il deposito di alcuni disegni, chi era lì non sapeva neanche  
cosa prevedeva la normativa procedurale per il deposito


>
>
> Riccardo Corrado wrote:
>> Non ho analizzato tutta la normativa,  ma già con tutto l'art.  
>> 71sexies
>> mi sorgono numerosi dubbi...
>
> Dubbi?! ;-)
> A me quella pagina di Siae - piu' che "chiarire" ... manco ce ne  
> fosse bisogno -
> ha creato ulteriore casino sul casino.
>
> Grazie cmq dei tuoi preziosi feedback :-)
>


Figurati...solo che vorrei essere più chiaro, ma ci sarebbe da  
scrivere u paper sull'argomento.

Comunque per problemi di questo tipo ci sono sempre...

Ciao.
Ric


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