[jobmarket] i compensi per la pubblicazione di articoli

Calogero Bonasia kbonasia@linuxteam.it
Dom 15 Maggio 2005 05:53:25 CEST


sorge un contenzioso con una rivista che ha pubblicato dei miei articoli e ora 
si rifiuta di provvedere al compenso pattuito verbalmente (100 euro ad 
articolo), asserendo che non vi e' alcuna scrittura che conferma tale 
accordo. Tuttavia, volendo emettere la ricevuta di prestazione occasionale 
per gli articoli comunque gia' pubblicati (quindi a mio avviso "prova" 
dell'avvenuto accordo), non capisco come si debba procedere a stilare la 
ricevuta, non essendo consulenza per applicativi sw o similare.

leggo, da quella pochissima giurisprudenza che si trova su internet:
"Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili - I compensi per le 
queste collaborazioni derivano da articoli, servizi giornalistici, incarichi 
per la composizione e la produzione di quotidiani od opere letterarie, 
correzione di bozze, traduzione di testi e simili. I proventi di tali 
attività sono soggetti alla contribuzione del 10%, a meno che non siano 
considerati redditi relativi ad opere dell'ingegno come di solito sono 
considerati i compensi corrisposti agli scrittori. Così si è espressa 
l'amministrazione finanziaria anche se la tesi è dibattuta dalla dottrina, 
che identifica nel diritto d'autore una cessione dello sfruttamento economico 
dello scritto, mentre afferma il rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa ogni volta che si inserisca il collaboratore in un complesso 
rapporto di organizzazione editoriale. Comunque, l'Inpgi richiama alla 
contribuzione obbligatoria sia i rapporti di collaborazione instaurati con i 
pubblicisti che i compensi derivanti da diritti d'autore.
	Soggetti e redditi esclusi dall'obbligo del contributo 10% - Non sono 
soggetti al contributo i redditi già sottoposti a contribuzione obbligatoria. 
Perciò, non sono tenuti: a) professionisti iscritti ad albi con Cassa 
previdenziale; b) professionisti iscritti ad albi per cui è in corso di 
istituzione una Cassa; c) redditi di lavoro autonomo già soggetti a 
contribuzione obbligatoria; d) collaborazioni occasionali i cui proventi 
professionali non vanno assoggettati a contribuzione. L'occasionalità della 
prestazione si ricava dalle modalità operative con cui l'incarico è 
espletato. Esso può comprendere la reiterazione degli adempimenti ma non può 
prescindere dalla durata del rapporto fra committente e prestatore d'opera; 
e) collaboratori a giornali, riviste e simili. Com’è noto, non sono soggetti 
al prelievo contributivo i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore. 
Pubblicisti e collaboratori ai giornali sono tenuti a contribuire alla Cassa 
collegata all'Inpgi; f) titolari di borse di studio; g) lavoratori avviati ai 
lavori socialmente utili; h) associazione in partecipazione."


-- 
Calogero Bonasia
www.linuxteam.it
Linux User #301822


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