[jobmarket] i compensi per la pubblicazione di articoli
Calogero Bonasia
kbonasia@linuxteam.it
Dom 15 Maggio 2005 05:53:25 CEST
sorge un contenzioso con una rivista che ha pubblicato dei miei articoli e ora
si rifiuta di provvedere al compenso pattuito verbalmente (100 euro ad
articolo), asserendo che non vi e' alcuna scrittura che conferma tale
accordo. Tuttavia, volendo emettere la ricevuta di prestazione occasionale
per gli articoli comunque gia' pubblicati (quindi a mio avviso "prova"
dell'avvenuto accordo), non capisco come si debba procedere a stilare la
ricevuta, non essendo consulenza per applicativi sw o similare.
leggo, da quella pochissima giurisprudenza che si trova su internet:
"Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili - I compensi per le
queste collaborazioni derivano da articoli, servizi giornalistici, incarichi
per la composizione e la produzione di quotidiani od opere letterarie,
correzione di bozze, traduzione di testi e simili. I proventi di tali
attività sono soggetti alla contribuzione del 10%, a meno che non siano
considerati redditi relativi ad opere dell'ingegno come di solito sono
considerati i compensi corrisposti agli scrittori. Così si è espressa
l'amministrazione finanziaria anche se la tesi è dibattuta dalla dottrina,
che identifica nel diritto d'autore una cessione dello sfruttamento economico
dello scritto, mentre afferma il rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa ogni volta che si inserisca il collaboratore in un complesso
rapporto di organizzazione editoriale. Comunque, l'Inpgi richiama alla
contribuzione obbligatoria sia i rapporti di collaborazione instaurati con i
pubblicisti che i compensi derivanti da diritti d'autore.
Soggetti e redditi esclusi dall'obbligo del contributo 10% - Non sono
soggetti al contributo i redditi già sottoposti a contribuzione obbligatoria.
Perciò, non sono tenuti: a) professionisti iscritti ad albi con Cassa
previdenziale; b) professionisti iscritti ad albi per cui è in corso di
istituzione una Cassa; c) redditi di lavoro autonomo già soggetti a
contribuzione obbligatoria; d) collaborazioni occasionali i cui proventi
professionali non vanno assoggettati a contribuzione. L'occasionalità della
prestazione si ricava dalle modalità operative con cui l'incarico è
espletato. Esso può comprendere la reiterazione degli adempimenti ma non può
prescindere dalla durata del rapporto fra committente e prestatore d'opera;
e) collaboratori a giornali, riviste e simili. Com’è noto, non sono soggetti
al prelievo contributivo i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore.
Pubblicisti e collaboratori ai giornali sono tenuti a contribuire alla Cassa
collegata all'Inpgi; f) titolari di borse di studio; g) lavoratori avviati ai
lavori socialmente utili; h) associazione in partecipazione."
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Calogero Bonasia
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