cosa dice il Garante in tema di Agenzie e CV (era Re: [jobmarket] Re:
[lavoro] Production Support Engineer - Red Hat UK)
Kalos Bonasia
kbonasia@linuxteam.it
Mer 14 Set 2005 10:50:29 CEST
Alle 10:41, mercoledì 14 settembre 2005, Marco Ermini ha scritto:
> Sa com´è?... Anche "alcuni di noi" odiano avere delle agenzie fra i
> piedi quando cercano lavoro, quindi la vera domanda è: chi è lei, che
> si presenta con un indirizzo gmail, senza nemmeno usare uno straccio
> di nome reale?
dal sito del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante, a seguito di un monitoraggio effettuato su alcuni annunci
pubblicati su quotidiani e periodici, concernenti offerte di lavoro curate
da societ�di ricerca e selezione di personale, ha constatato un'alta
percentuale di violazioni delle disposizioni poste dalla legge 675/1996 in
tema di informativa e di acquisizione del consenso. Pertanto, nell'indicare
le modalit�per la concreta attuazione, sin dal momento di pubblicazione
degli annunci, dei fondamentali principi di lealt�e correttezza nel
trattamento dei dati personali indicati dagli aspiranti nei "curricula", il
Garante ha segnalato alle societ�in questione ed agli organismi
rappresentativi di settore la necessit�di conformare la raccolta ed il
trattamento di detti dati alle disposizioni della legge 675/1996.
PROVVEDIMENTO DEL 10 gennaio 2002
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot� presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e
del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
1. Annunci di lavoro curati da societ�di selezione e ricerca di personale
Gi�in passato questa Autorit�ha indicato alcuni criteri per la corretta
applicazione della legge n. 675/1996 in relazione al trattamento di dati
personali raccolti tramite coupon o mediante la diversa tipologia di
richiesta dei dati rappresentata da annunci ed offerte di lavoro pubblicati
su quotidiani e periodici con i quali viene sollecitato l'invio di curricula
(v. il provvedimento del 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11-12/2000, pag.
39 e ss).
In tale circostanza il Garante ha riscontrato la mancanza delle necessarie
idonee informative ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e ha
conseguentemente accertato l'invalidit�del consenso al trattamento dei dati
che si chiede di esprimere unitamente all'invio dei curricula (consenso che,
secondo quanto precisato nel ricordato provvedimento, �peraltro superfluo
ove i dati da inserire nel curriculum non abbiano natura sensibile o non
siano comunicati a terzi).
Nel corso di un successivo monitoraggio effettuato su annunci pi recenti
pubblicati su quotidiani e periodici, concernenti offerte di lavoro curate
da societ�di ricerca e selezione del personale, si �per�nuovamente
constatato che, in vari casi, �presente solo una sintetica richiesta ai
candidati interessati di inviare i curricula e, contestualmente, di
"autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n.
675/1996", peraltro priva delle informazioni prescritte dal citato art. 10.
Oltre a quanto emerso dal menzionato monitoraggio, sono pervenute a questa
Autorit�segnalazioni, anche telefoniche, con le quali �stata lamentata
l'assenza negli annunci di idonee indicazioni sulle modalit�di trattamento
dei dati contenuti nei curricula e circa i tempi della loro conservazione;
sono state espresse preoccupazioni anche in ordine alla possibile
divulgazione a terzi dei dati e al loro eventuale utilizzo per scopi
ulteriori rispetto alla sola selezione del personale (ad esempio, per
promuovere corsi di formazione a pagamento).
L'Ufficio del Garante ha pertanto effettuato nel novembre del 2001
un'ulteriore verifica su un campione significativo di annunci pubblicati in
alcuni quotidiani su iniziativa di societ�di selezione o di ricerca del
personale, di societ�di lavoro temporaneo e di altri soggetti intermediari
che offrono analoghi servizi.
2. Esiti della verifica in relazione all'informativa
Sulla base della verifica sopra menzionata sono stati individuati circa
trenta casi per i quali, contestualmente al presente provvedimento, vengono
avviati i procedimenti per applicare la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione degli obblighi in tema di informativa (art. 39,
comma 2, legge n. 675).
Gli annunci per i quali �in corso la contestazione della violazione non
recano un'idonea informativa e contengono solo un invito nei confronti dei
candidati interessati a rilasciare, nel curriculum o nei documenti che
intendono inviare, un consenso al trattamento dei dati personali, peraltro
impropriamente definito "autorizzazione ai sensi della legge n. 675/1996".
Dai medesimi annunci, o dal contesto in cui essi sono inseriti,
l'interessato non pu�quindi ricavare, neanche indirettamente, le
informazioni relative alle caratteristiche del trattamento dei dati che le
societ�si accingono ad effettuare.
Le uniche, dettagliate informazioni contenute in alcuni annunci esaminati
riguardano il recapito delle aziende che ne curano la pubblicazione,
all'evidente fine di assicurare la ricezione dei curricula.
Se, in base a tali recapiti, pu�ritenersi talvolta desumibile l'identit�
del titolare del trattamento, mancano spesso, invece, idonee indicazioni su:
- modalit�del trattamento ed eventuali finalit�ulteriori;
- natura facoltativa del conferimento dei dati o di alcune informazioni, e
conseguenze della loro mancata indicazione anche parziale;
- ambito di comunicazione o diffusione dei dati conferiti, con la
specificazione almeno delle categorie dei destinatari (solo in alcuni avvisi
figura una generica descrizione del tipo di societ�per conto delle quali
viene svolta la selezione o la ricerca di personale);
- diritti di accesso ai dati, di aggiornamento, rettifica, cancellazione e
di opposizione al loro successivo utilizzo per altri scopi;
- eventuale responsabile del trattamento e relativi dati identificativi.
In taluni casi, poi, manca finanche l'identit�del titolare del trattamento:
si tratta delle ipotesi in cui viene fatto uso di modalit�volte a
preservare l'anonimato dell'autore dell'annuncio il quale, di regola, si
avvale di caselle postali cui inviare i curricula (anche in questo caso,
sollecitando - e senza la prescritta informativa - l'invio di una
"autorizzazione" che, come si �detto, va qualificata come "consenso") ed in
relazione alle quali si rendono necessari ulteriori accertamenti, specie di
carattere ispettivo, per individuare i diversi soggetti che utilizzano i
dati, ai quali dovr�essere contestata anzitutto la violazione di cui agli
artt. 10 e 39, comma 2, della legge n. 675 e, ove ne ricorrano i
presupposti, di altre disposizioni rilevanti anche sul piano penale.
3. Vizi dell'informativa
Le prassi sopra evidenziate, con specifico riferimento ai profili
dell'informativa da rendere agli interessati, non sono conformi alla legge
n. 675/1996.
Come gi�affermato nel citato provvedimento in materia di coupon, la
ricezione di un curriculum sollecitato tramite il ricorso ai menzionati
annunci comporta una successiva raccolta di dati personali rispetto alla
quale l'interessato deve essere previamente informato delle caratteristiche
del trattamento di dati che lo riguarda (art. 10, l. n. 675/1996), a
prescindere dalla circostanza che sia necessario raccogliere il suo consenso
o che la selezione abbia un esito positivo.
L'art. 10 della legge n. 675/1996 mira, infatti, a rendere edotto
l'interessato, prima che conferisca i dati, delle ragioni per le quali li
fornisce, delle conseguenze del loro conferimento e della sorte, sotto vario
profilo, delle informazioni personali comunicate, esprimendo ove necessario
un consenso libero e informato (art. 11, comma 3, legge n. 675).
Pertanto, se il titolare del trattamento non fornisce la prescritta
informativa al momento in cui richiede l'invio dei curricula, proprio in
ragione della peculiare modalit�utilizzata (annuncio di lavoro pubblicato
sui giornali), si trova nella condizione di non poter adempiere
correttamente all'obbligo di informare gli interessati.
Ai fini dell'osservanza del citato art. 10, si rivelerebbe inutile, perch�
ormai tardiva, un'informativa successiva al conferimento dei dati gi�
effettuato, su invito del titolare, con l'invio dei curricula.
Nel rispetto dei principi di lealt�e di correttezza del trattamento,
occorre quindi assicurare che i candidati siano informati gi�al momento
della pubblicazione degli annunci in ordine alle principali caratteristiche
del trattamento dei dati richiesti.
4. Informative inesatte o incomplete
Per pochi casi, tra quelli esaminati, non si rende invece necessario
applicare sanzioni, in quanto negli annunci sono comunque presenti alcune
notizie la cui incompletezza o imprecisione denota una difformit�dalla
legge n. 675/1996 cui va posto pronto rimedio, ma non tale da implicare
l'applicazione di una sanzione.
Per queste ipotesi, appare tuttavia necessario segnalare alle singole
societ� ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675, la
necessit�di adottare le modifiche necessarie per conformare il trattamento
dei dati alle disposizioni della legge e per assicurare il rispetto dei
principi di lealt�e correttezza nel rapporto con gli interessati.
5. Informativa ai candidati interessati
Gli annunci di lavoro richiedono dunque una chiara informativa, che evidenzi
l'insieme degli elementi necessari per un conferimento consapevole dei dati
e, ove necessario, per l'acquisizione di un consenso informato e specifico.
L'informativa pu�essere fornita anche attraverso messaggi brevi e in stile
colloquiale (omettendo superflue "assicurazioni" circa il rispetto della
normativa sulla privacy), che permettano ai candidati interessati di
comprendere i seguenti aspetti:
- l'identit�del/i titolare/i del trattamento dei dati riportati nei
curricula e le finalit�e modalit�del medesimo trattamento, specificando se
vi siano ulteriori finalit�oltre quelle connesse alla specifica ricerca di
personale, o particolari modalit�di organizzazione, di raffronto o di
elaborazione dei dati. Devono essere indicati altres�i tempi della
conservazione (anche per permettere agli interessati di poter eventualmente
aggiornare ed integrare i dati), i quali devono risultare brevi e
proporzionati rispetto alle finalit�e modalit�del trattamento;
- l'eventualit�che i dati siano divulgati a terzi, individuati almeno per
categorie;
- la circostanza che il conferimento dei dati �facoltativo e che la mancata
indicazione di alcuni di essi pu�avere determinate conseguenze, invitando
ad omettere dati non pertinenti in relazione all'offerta di lavoro e a
manifestare per scritto il consenso al trattamento di dati sensibili (ad
esempio, per quanto riguarda l'appartenenza a particolari categorie
protette);
- una descrizione dei diritti riconosciuti al candidato interessato ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 675;
- i dati identificativi di almeno un responsabile del trattamento, ove
questi sia designato (preferibilmente indicato nel soggetto preposto ai
rapporti con gli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675).
6. Curricula inviati spontaneamente
Riguardo alla corretta esecuzione degli obblighi dell'informativa agli
interessati, va inoltre osservato che risulta in parte diversa l'ipotesi dei
curricula che i soggetti in cerca di occupazione inviano spontaneamente ad
aziende senza rispondere ad annunci o ad avvisi.
In questa ipotesi, la raccolta dei dati conseguente alla ricezione del
curriculum non avviene su iniziativa del titolare del trattamento, che, in
questo caso, si trova nell'impossibilit�di fornire una previa informativa
(anche se si limita ad effettuare unicamente alcune operazioni di
trattamento come la sola consultazione delle informazioni riportate nel
documento ricevuto e la loro semplice conservazione anche temporanea), n�
pu�acquisire in anticipo il consenso eventualmente necessario alla luce
dell'inclusione nel curriculum di alcuni dati sensibili (come, ad esempio,
l'appartenenza a particolari categorie protette).
Questa ed altre difficolt�nella corretta esecuzione degli adempimenti
previsti dalla legge sono state gi�prese in considerazione dal Garante
nell'ambito di un parere rilasciato ad una societ�di lavoro temporaneo in
cui sono state fornite alcune prime indicazioni in materia (v. il
provvedimento del 28 dicembre 1998, pubblicato sul Bollettino n. 6/1998,
pag. 119 e ss.).
Per i casi in cui l'interessato provvede all'invio del curriculum di propria
iniziativa, il problema potr�essere risolto anche attraverso le specifiche
disposizioni del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
necessari per finalit�previdenziali o per la gestione del rapporto di
lavoro, il quale dovr�definire "anche specifiche modalit�per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente
alla pubblicazione di annunci per finalit�di occupazione e alla ricezione
di curricula contenenti dati personali anche sensibili" (art. 20, comma 2,
lett. b), del decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni alla
legge n. 675/1996, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre
scorso ed in fase di pubblicazione nella G.U.).
In questa prospettiva, sempre in riferimento al caso dell'invio spontaneo di
curricula e in vista di una sollecita predisposizione delle citate
disposizioni deontologiche, il Garante invita gli operatori interessati ad
adempiere comunque, senza ritardo, agli obblighi dell'informativa - e di
richiesta dell'eventuale consenso - in caso di successivo trattamento dei
dati contenuti nei curricula ricevuti.
7. Raccolta dei consensi
In relazione alle richieste ai candidati interessati di trasmettere, con il
curriculum, anche l'"autorizzazione" per il trattamento dei dati personali,
si �gi�potuto rilevare che tale forma di acquisizione preventiva del
consenso, peraltro generico, �spesso slegata da una idonea informativa.
Le "autorizzazioni" rilasciate con le descritte modalit�non risultano
quindi valide in quanto difettano dei requisiti stabiliti dalla legge n.
675/1996 (art. 11, comma 3), rendendo cos�illecito il trattamento dei dati,
quando sia richiesto il consenso.
Va peraltro ribadito che non �necessario sollecitare una manifestazione di
consenso riguardo al trattamento di dati personali non sensibili. Le societ�
che curano la selezione del personale possono infatti applicare il
presupposto equipollente al consenso previsto per il trattamento "necessario
per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale �parte
l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali attivate adottate
su richiesta di quest'ultimo" (art. 12, comma 1, lett. b), della legge n.
675/1996, come modificato dall'art. 5, comma 1, del menzionato d.lg. in fase
di pubblicazione).
Anche per la comunicazione dei dati a talune altre aziende interessate ad
instaurare un rapporto di lavoro - menzionate nell'informativa almeno per
categorie - non �necessario richiedere il consenso degli interessati,
potendosi applicare l'ipotesi poc'anzi citata (introdotta dall'art. 7, comma
1, del d.lg. cit., che entrer�in vigore dal 1 febbraio 2002).
In caso di una ricerca di personale suscettibile di interessare altre
aziende per successive selezioni, va peraltro tenuto conto dell'eventuale
volont�contraria dell'interessato, cui andrebbe dato spazio con un'apposita
avvertenza nello schema di informativa utilizzato.
In sostanza, il consenso �necessario solo per il trattamento delle
informazioni di natura sensibile eventualmente contenute nei curricula o nei
documenti inviati dagli interessati (v. l'art. 22 della legge n. 675/1996,
nonch�le autorizzazioni generali nn. 1 e 5, capo IV, del 2000, di cui �
stato disposto con provvedimento del 31 dicembre 2001 un breve differimento
dell'efficacia in vista del rilascio delle nuove autorizzazioni per il
2002).
Va al tempo stesso ricordato che le suesposte modalit�di sollecitazione del
consenso legittimano il trattamento dei dati e la loro comunicazione ad
aziende clienti sempre e comunque per le sole finalit�riguardanti la
possibile instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione
professionale.
8. Formule-tipo per l'informativa e la richiesta di consenso
La necessit�di rendere preventivamente un'idonea informativa gi�
nell'annuncio di lavoro appare compatibile con le esigenze di funzionalit�e
di speditezza delle selezioni o delle ricerche di personale, anche per ci�
che attiene ai costi derivanti da attivit�informative e contatti intrapresi
caso per caso per corrispondenza o per telefono.
E' peraltro possibile evitare l'inserimento dell'intera informativa
direttamente nell'annuncio, per motivi di spazio, rendendo per�agevolmente
disponibili agli interessati, prima del conferimento dei dati, informazioni
pi dettagliate su un indirizzo web indicato nell'annuncio o mediante altre
idonee modalit�alternative (quale ad esempio un messaggio telefonico
preregistrato).
Questa Autorit�ritiene comunque utile suggerire un possibile schema di
informativa - riproducibile anche in parte nell'annuncio, a seconda dello
spazio disponibile e della complessa utilizzazione dei dati -, di seguito
indicato a titolo meramente esemplificativo:
"Nel curriculum vanno indicati i dati necessari a valutare il profilo del
candidato. Saranno utilizzati con modalit�strettamente riferite a questa
selezione di personale. Potranno essere comunicati all'azienda ns. cliente
(o ad altre societ�nel/i settore/i . e/o che ne facciano richiesta per
valutare un'eventuale assunzione .). In caso di esito negativo saranno
cancellati dopo .. E' possibile rivolgersi al servizio ... per verificare i
propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare
gli altri diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/1996.".
Si potrebbero poi inserire altre formule-tipo eventualmente necessarie del
tipo:
"Si prega di non indicare dati sensibili (relativi, in particolare, a
salute, convinzioni religiose e opinioni politiche)".
"Eventuali dati sensibili indicati (relativi, in particolare, a salute,
convinzioni religiose e opinioni politiche) saranno immediatamente
cancellati in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso
dell'interessato al loro trattamento da parte della nostra societ�(e
dell'azienda nostra cliente)".
Oltre alle indicazioni fornite con il presente provvedimento, il Garante
ritiene infine opportuno avviare forme di collaborazione con i vari enti,
organismi ed associazioni del settore, per individuare soluzioni operative
che favoriscano un pi ampio rispetto della legge n. 675/1996 e una
omogeneit�dei comportamenti degli operatori coinvolti, anche in vista del
citato codice di deontologia.
CIO' PREMESSO, IL GARANTE:
1) segnala alle societ�titolari di cui all'elenco in atti redatto
dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n.
675/1996, la necessit�di conformare la raccolta ed il successivo
trattamento dei dati personali ai principi affermati nella legge n. 675/1996
e richiamati nel presente provvedimento;
2) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa per conoscenza
agli organismi pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati.
Roma, 10 gennaio 2002
--
Calogero Bonasia
http://www.linuxteam.it
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